In sintesi
L'articolo 193 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) stabilisce il divieto di nova nel giudizio di appello: non possono essere proposte nuove domande né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio dal giudice. Questo principio riflette la natura dell'appello come giudizio di revisione della pronuncia di primo grado, e non come nuovo giudizio di primo grado. Fanno eccezione — in modo espresso — le richieste di interessi e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la pronuncia di primo grado: in questi casi, la maturazione delle voci di danno o credito dopo la sentenza giustifica l'ammissibilità della domanda anche in appello.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 193 D.Lgs. 174/2016 — Nuove domande ed eccezioni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio.
2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il divieto di nova: definizione e fondamento
L'articolo 193 del D.Lgs. 174/2016 enuncia il principio del divieto di nova nel giudizio di appello contabile. La regola è netta: nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio dal giudice. Le nuove domande o eccezioni eventualmente introdotte in violazione di questo divieto sono dichiarate inammissibili d'ufficio, senza necessità di eccezione della controparte. Questo principio riflette la concezione dell'appello come giudizio di revisione critica della pronuncia di primo grado: il giudice di secondo grado è chiamato a valutare la correttezza della decisione appellata sulla base del medesimo materiale processuale già disponibile in primo grado, non a decidere nuove controversie che non hanno avuto l'opportunità di essere esaminate nel primo grado di giudizio.
La ratio del divieto e il principio del doppio grado
Il divieto di nova tutela il principio del doppio grado di giudizio nel suo significato sostanziale: ogni questione controversa deve poter essere esaminata nel merito da due gradi diversi di giudizio. Se una nuova domanda o eccezione fosse introdotta direttamente in appello, la parte interessata sarebbe privata di un grado di giudizio su quella questione, non avendo potuto difendersi in primo grado. Allo stesso tempo, il divieto garantisce che le parti non utilizzino il giudizio di appello come una seconda opportunità per proporre domande o eccezioni che avrebbero potuto e dovuto formulare in primo grado ma che hanno omesso di proporre, magari per ragioni strategiche. La preclusione opera pertanto a tutela di entrambe le parti e della corretta organizzazione del processo.
Le eccezioni al divieto: interessi, accessori e danni successivi
Il comma 2 dell'articolo 193 prevede un'importante eccezione al divieto di nova: possono essere chiesti in appello gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza di primo grado. La ratio di questa eccezione è evidente: le voci di danno o di credito che sono maturate dopo la pronuncia di primo grado non erano proponibili in quel giudizio perché non ancora esistenti al momento della decisione. Non sarebbe ragionevole obbligare la parte a instaurare un nuovo e separato giudizio di primo grado per far valere voci di danno o crediti che sono la naturale prosecuzione di quelli già oggetto del giudizio in corso. L'eccezione è coerente con l'economicità processuale e con il principio di concentrazione del giudizio.
Le eccezioni rilevabili d'ufficio
Il divieto di nova non riguarda le eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice: queste possono essere sollevate anche per la prima volta in appello, non soltanto dalle parti ma anche dal collegio giudicante. Nel processo contabile, rientrano tipicamente in questa categoria le eccezioni che attengono a presupposti processuali inderogabili, come la giurisdizione, la competenza per materia, o altre questioni di ordine pubblico processuale. Il rilievo d'ufficio di tali eccezioni in appello è espressione dei poteri officiosi del giudice, il quale non può essere vincolato alla posizione delle parti quando si tratti di presupposti che attengono alla stessa legittimità del processo.
Conseguenze pratiche per la strategia difensiva
Il divieto di nova ha rilevanti conseguenze pratiche per la strategia difensiva delle parti nel processo contabile. Tanto il convenuto quanto la procura devono pianificare accuratamente l'attività difensiva fin dal giudizio di primo grado, evitando di riservare domande o eccezioni per il grado di appello. Una difesa incompleta in primo grado — per omissione di domande o mancata formulazione di eccezioni non rilevabili d'ufficio — è tendenzialmente irrecuperabile in appello, determinando la definitiva preclusione di quelle questioni. Questa rigidità del sistema impone una particolare diligenza nella preparazione del giudizio di primo grado, che deve essere concepito come il momento principale e fondamentale dell'attività difensiva.
Il raccordo con il divieto di nuove prove
Il divieto di nuove domande ed eccezioni di cui all'articolo 193 si coordina strettamente con il divieto di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti di cui all'articolo 194. I due divieti formano un sistema coerente di «filtro» del materiale processuale nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio: né le domande né le eccezioni né le prove possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo le eccezioni specificamente previste dalla legge. Questo sistema di preclusioni è finalizzato a garantire che il giudizio di appello sia effettivamente un giudizio di revisione critica della pronuncia di primo grado, fondato sul medesimo materiale processuale, e non un nuovo giudizio di primo grado che rinnova integralmente l'istruttoria e il dibattito sulle domande.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Si possono proporre nuove domande per la prima volta in appello nel processo contabile?
No. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande: il giudice le dichiara inammissibili d'ufficio. L'appello è un giudizio di revisione della pronuncia di primo grado, non un nuovo giudizio di merito.
Un'eccezione non sollevata in primo grado può essere proposta in appello?
Di regola no, se si tratta di eccezione non rilevabile d'ufficio. Le eccezioni rilevabili d'ufficio possono invece essere sollevate anche in appello, anche dal giudice stesso.
E' possibile chiedere gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado?
Si. Gli interessi, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata e il risarcimento dei danni subiti dopo la pronuncia di primo grado possono essere chiesti anche in appello, in deroga al divieto generale di nova.
Cosa rischia la parte che propone una nuova eccezione in appello?
La nuova eccezione viene dichiarata inammissibile d'ufficio dalla Corte d'appello, senza necessità che la controparte la eccepga. La questione non potrà essere esaminata nel merito e rimarrà definitivamente preclusa.
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