Testo dell'articoloVigente
Art. 192 D.Lgs. 174/2016 – Riserva facoltativa di appello
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Contro le sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), l’appello può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare.
2. Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma 1, l’appello è proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
3. La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.
4. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dall’articolo 102, comma 6, lettera d), il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.
In sintesi
L'articolo 192 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) regola l'istituto della riserva facoltativa di appello, che consente alla parte soccombente di differire la proposizione dell'appello avverso le sentenze non definitive (previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d)) fino alla sentenza che chiude il giudizio. La riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il normale termine per appellare. L'appello differito si propone insieme all'appello contro la sentenza definitiva o con il primo appello proposto da qualsiasi parte avverso sentenze successive. L'istituto decade automaticamente se una delle altre parti propone appello immediato contro la stessa sentenza, evitando la coesistenza di procedimenti separati sulla medesima pronuncia. Sono altresì limitati i poteri istruttori in appello quando sia stato proposto appello immediato contro sentenze non definitive su questioni oggetto di ulteriore istruzione in primo grado.Indice dei contenuti
Le sentenze non definitive e la necessità della riserva
L'articolo 192 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la riserva facoltativa di appello, strumento processuale applicabile alle sentenze «non definitive» previste dall'articolo 102, comma 6, lettera d), ossia quelle con cui il giudice contabile decide su alcune questioni senza chiudere il giudizio, disponendo la prosecuzione dell'istruzione su altri aspetti della controversia. Nel processo contabile, come in quello civile, il legislatore consente di differire l'impugnazione di queste pronunce parziali fino al momento della sentenza definitiva, evitando che il giudizio di merito si frantumi in una molteplicità di procedimenti di appello paralleli relativi a diverse sentenze emesse nel corso del medesimo giudizio di primo grado. La riserva facoltativa è uno strumento di economia processuale che concentra le impugnazioni in un unico momento.
Modalità e termini per la formulazione della riserva
La riserva di appello deve essere formulata entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione dell'appello immediato avverso la sentenza non definitiva, a pena di decadenza dal beneficio della differibilità. Questa previsione è fondamentale: chi intende avvalersi della facoltà di appello differito deve manifestare esplicitamente la propria riserva nel termine di legge, altrimenti decade dal diritto di impugnare la sentenza non definitiva in un momento successivo. La riserva non è un atto puramente formale: essa presuppone che la parte abbia già valutato l'opportunità di impugnare la pronuncia parziale, decidendo di attendere la sentenza definitiva per avere un quadro completo delle questioni da sottoporre al giudice d'appello.
La proposizione dell'appello differito
Il comma 2 dell'articolo 192 stabilisce le modalità di proposizione dell'appello differito: esso deve essere proposto unitamente all'appello contro la sentenza che definisce il giudizio oppure con il primo appello proposto, dalla stessa o da altra parte, contro qualsiasi altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. Questa regola assicura che l'appello differito non venga indefinitamente posticipato, ma sia proposto nel momento in cui il giudizio di appello viene comunque instaurato per un altro motivo. La concentrazione delle impugnazioni in un unico procedimento di appello consente al giudice di secondo grado di avere una visione complessiva della controversia e di decidere tutte le questioni pendenti in modo coordinato.
La caducazione della riserva per appello immediato di altra parte
Il comma 3 disciplina un meccanismo di protezione del sistema: la riserva non può essere più fatta e, se già fatta, rimane priva di effetto quando un'altra parte proponga appello immediato contro la stessa sentenza non definitiva. In tale ipotesi, la logica che giustifica la dilazione dell'impugnazione - evitare la frammentazione del giudizio - viene meno, perché comunque il giudizio di appello su quella sentenza si instaura. Chi aveva formulato la riserva deve pertanto valutare se proporre anche lui appello immediato o se attendere il procedimento di appello già instaurato dall'altra parte, nel quale potrà costituirsi come appellato e, se del caso, proporre appello incidentale.
I limiti istruttori in appello immediato su sentenze non definitive
Il comma 4 introduce una limitazione dei poteri istruttori del giudice d'appello quando sia proposto appello immediato contro una sentenza non definitiva: in tal caso, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni per le quali il giudice di primo grado, non avendo definito il giudizio, abbia disposto con ordinanza la prosecuzione dell'istruzione. Questa regola evita che il giudice di appello si sostituisca al giudice di primo grado nella fase istruttoria ancora in corso, rispettando la ripartizione funzionale tra i gradi di giudizio. L'istruzione su queste questioni deve concludersi davanti al giudice di primo grado, il cui esito confluirà poi nel giudizio di appello sulla sentenza definitiva.
Coordinamento con l'economia processuale
L'istituto della riserva facoltativa di appello è uno degli strumenti attraverso cui il Codice di giustizia contabile persegue l'obiettivo della ragionevole durata del processo, contemperato con l'esigenza di non comprimere il diritto di difesa delle parti. Consentendo di concentrare tutte le impugnazioni in un unico procedimento di appello, si evitano i costi e le inefficienze di una pluralità di giudizi di secondo grado parziali, che avrebbero inevitabilmente allungato i tempi complessivi della controversia. Al tempo stesso, l'obbligo di formulare la riserva entro il termine ordinario per l'appello garantisce che le scelte processuali vengano adottate tempestivamente, senza lasciare le controparti nell'incertezza sull'andamento del giudizio per un tempo indefinito.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è la riserva facoltativa di appello?
E' uno strumento processuale che consente alla parte soccombente di differire l'impugnazione di una sentenza non definitiva fino alla sentenza che chiude il giudizio, evitando la frammentazione in più procedimenti di appello separati.
Entro quando deve essere formulata la riserva di appello?
La riserva deve essere formulata entro il termine ordinario per proporre appello immediato avverso la sentenza non definitiva, a pena di decadenza dal diritto di impugnare successivamente quella pronuncia.
Cosa succede alla riserva se un'altra parte propone appello immediato?
La riserva rimane priva di effetto. Se un'altra parte propone appello immediato contro la stessa sentenza, chi aveva formulato riserva non può più avvalersene e deve valutare se proporre a sua volta appello immediato.
Il giudice di appello può disporre nuove prove sull'oggetto di sentenze non definitive appellate immediatamente?
No. Quando sia stato proposto appello immediato contro una sentenza non definitiva, il giudice d'appello non può disporre nuove prove sulle questioni per le quali il primo giudice ha disposto la prosecuzione dell'istruzione, che deve completarsi davanti al primo giudice.