Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l’intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell’articolo 200.
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In sintesi
L'articolo 185 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'istituto dell'intervento nel giudizio di impugnazione della Corte dei conti. La norma stabilisce che nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento dei soggetti che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200 del codice. Il rinvio all'articolo 200, che regola l'opposizione di terzo, circoscrive la platea dei soggetti legittimati a intervenire: possono farlo soltanto coloro che siano titolari di un diritto autonomo e che abbiano un interesse concreto a far valere la propria posizione nel giudizio di impugnazione. Si tratta di una norma di raccordo che coordina l'intervento volontario nel giudizio di secondo grado con il sistema delle impugnazioni proprie del processo contabile, evitando che nel giudizio di appello si inseriscano soggetti privi di una posizione giuridicamente qualificata.
Indice dei contenuti
L'intervento nel giudizio di impugnazione: profili generali
L'istituto dell'intervento nel giudizio di impugnazione consente a soggetti che non erano parti nel giudizio di primo grado - o che, pur essendo stati parti, non hanno proposto impugnazione - di partecipare al giudizio di secondo grado per tutelare i propri interessi. L'articolo 185 del D.Lgs. 174/2016 disciplina questa fattispecie con una norma di rinvio interno: sono legittimati a intervenire soltanto coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200 del codice. La scelta di limitare l'accesso al giudizio di impugnazione ai soggetti già legittimati all'opposizione di terzo riflette la natura peculiare del processo contabile, che coinvolge interessi pubblici e richiede una disciplina attenta dell'allargamento del contraddittorio.
Il collegamento con l'opposizione di terzo ex articolo 200
L'articolo 200 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'opposizione di terzo ordinaria, riservata ai soggetti che subiscono un pregiudizio dalla sentenza pronunciata tra le parti originarie e che non erano stati posti in condizione di partecipare al processo in cui quella sentenza è stata emessa. Il rinvio operato dall'articolo 185 a questa disposizione individua, quindi, come soggetti legittimati all'intervento nel giudizio di impugnazione quelli che vantano un diritto autonomo rispetto alle posizioni delle parti principali e che potrebbero essere pregiudicati dall'esito del giudizio. Non è sufficiente un interesse di fatto: occorre una posizione giuridicamente qualificata.
L'intervento come alternativa all'opposizione di terzo
La ratio della norma è chiara: il legislatore ha preferito consentire ai terzi di intervenire nel giudizio di impugnazione ancora in corso, piuttosto che esporli al rischio di dover successivamente proporre l'opposizione di terzo avverso una sentenza già passata in giudicato. L'intervento nel giudizio di appello consente al terzo di tutelare la propria posizione con uno strumento più agile e tempestivo rispetto all'opposizione post rem iudicatam. In questo modo il sistema minimizza il contenzioso successivo e garantisce che tutte le posizioni rilevanti siano esaminate in un unico giudizio.
Modalità e termini dell'intervento
L'articolo 185 non specifica direttamente le modalità e i termini dell'intervento, rinviando implicitamente alle norme generali del codice sull'intervento volontario. L'atto di intervento deve essere depositato nella segreteria del giudice dell'impugnazione e notificato alle parti costituite, affinché queste possano controdedurre. I termini per l'intervento sono in genere soggetti alla disciplina generale del processo, che non consente interventi tardivi capaci di provocare rinvii incompatibili con la programmazione dell'udienza. Il giudice ha il potere di verificare d'ufficio la legittimazione del soggetto intervenuto, dichiarandone l'inammissibilità se privo dei requisiti.
Limiti dell'intervento e rapporto con le parti originarie
Il terzo interveniente nel giudizio di impugnazione non assume la posizione di parte principale e non può ampliare l'oggetto del giudizio oltre i limiti stabiliti dall'atto di impugnazione. Egli può difendere la propria posizione giuridica nell'ambito della controversia già delimitata dall'appellante e dall'appellato, presentando memorie e partecipando alla discussione. L'effetto della sentenza emessa nel giudizio di impugnazione si estende al terzo interveniente nella misura in cui la decisione riguarda la sua posizione giuridica.
Rilevanza pratica nel processo contabile
Nel contesto del processo contabile, l'intervento nel giudizio di impugnazione può assumere rilevanza soprattutto in giudizi che coinvolgono la responsabilità di più soggetti in modo correlato. Si pensi al caso di un dipendente pubblico condannato per danno erariale derivante da una delibera alla cui adozione hanno concorso altri soggetti non citati in giudizio: questi ultimi, se l'esito del giudizio potrebbe pregiudicare la propria posizione in un futuro giudizio di regresso, potrebbero avere interesse a intervenire nel giudizio di impugnazione per far valere argomentazioni difensive proprie.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Chi può intervenire nel giudizio di impugnazione della Corte dei conti?
Solo coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 200 del D.Lgs. 174/2016, ossia i soggetti titolari di un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla sentenza.
L'intervento nel giudizio di impugnazione è ammesso anche per i soggetti che non erano parti nel primo grado?
Sì, purché ricorrano i presupposti dell'articolo 200, ossia la titolarità di un diritto autonomo potenzialmente pregiudicato dall'esito del giudizio.
Qual è la ratio della norma che limita l'intervento ai soggetti legittimati all'opposizione di terzo?
Evitare che nel giudizio di impugnazione si inseriscano soggetti privi di una posizione giuridicamente qualificata, garantendo l'efficienza del processo e la certezza del contraddittorio.
Il terzo interveniente può ampliare l'oggetto del giudizio di impugnazione?
No. Il terzo interveniente non può ampliare i limiti del giudizio già fissati dall'atto di impugnazione; può solo difendere la propria posizione nell'ambito della controversia già delimitata.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 185 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'istituto dell'intervento nel giudizio di impugnazione della Corte dei conti. La norma stabilisce che nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento dei soggetti che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200 del codice. Il rinvio all'articolo 200, che regola l'opposizione di terzo, circoscrive la platea dei soggetti legittimati a intervenire: possono farlo soltanto coloro che siano titolari di un diritto autonomo e che abbiano un interesse concreto a far valere la propria posizione nel giudizio di impugnazione. Si tratta di una norma di raccordo che coordina l'intervento volontario nel giudizio di secondo grado con il sistema delle impugnazioni proprie del processo contabile, evitando che nel giudizio di appello si inseriscano soggetti privi di una posizione giuridicamente qualificata.Indice dei contenuti
L'intervento nel giudizio di impugnazione: profili generali
L'istituto dell'intervento nel giudizio di impugnazione consente a soggetti che non erano parti nel giudizio di primo grado - o che, pur essendo stati parti, non hanno proposto impugnazione - di partecipare al giudizio di secondo grado per tutelare i propri interessi. L'articolo 185 del D.Lgs. 174/2016 disciplina questa fattispecie con una norma di rinvio interno: sono legittimati a intervenire soltanto coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'articolo 200 del codice. La scelta di limitare l'accesso al giudizio di impugnazione ai soggetti già legittimati all'opposizione di terzo riflette la natura peculiare del processo contabile, che coinvolge interessi pubblici e richiede una disciplina attenta dell'allargamento del contraddittorio.
Il collegamento con l'opposizione di terzo ex articolo 200
L'articolo 200 del D.Lgs. 174/2016 disciplina l'opposizione di terzo ordinaria, riservata ai soggetti che subiscono un pregiudizio dalla sentenza pronunciata tra le parti originarie e che non erano stati posti in condizione di partecipare al processo in cui quella sentenza è stata emessa. Il rinvio operato dall'articolo 185 a questa disposizione individua, quindi, come soggetti legittimati all'intervento nel giudizio di impugnazione quelli che vantano un diritto autonomo rispetto alle posizioni delle parti principali e che potrebbero essere pregiudicati dall'esito del giudizio. Non è sufficiente un interesse di fatto: occorre una posizione giuridicamente qualificata.
L'intervento come alternativa all'opposizione di terzo
La ratio della norma è chiara: il legislatore ha preferito consentire ai terzi di intervenire nel giudizio di impugnazione ancora in corso, piuttosto che esporli al rischio di dover successivamente proporre l'opposizione di terzo avverso una sentenza già passata in giudicato. L'intervento nel giudizio di appello consente al terzo di tutelare la propria posizione con uno strumento più agile e tempestivo rispetto all'opposizione post rem iudicatam. In questo modo il sistema minimizza il contenzioso successivo e garantisce che tutte le posizioni rilevanti siano esaminate in un unico giudizio.
Modalità e termini dell'intervento
L'articolo 185 non specifica direttamente le modalità e i termini dell'intervento, rinviando implicitamente alle norme generali del codice sull'intervento volontario. L'atto di intervento deve essere depositato nella segreteria del giudice dell'impugnazione e notificato alle parti costituite, affinché queste possano controdedurre. I termini per l'intervento sono in genere soggetti alla disciplina generale del processo, che non consente interventi tardivi capaci di provocare rinvii incompatibili con la programmazione dell'udienza. Il giudice ha il potere di verificare d'ufficio la legittimazione del soggetto intervenuto, dichiarandone l'inammissibilità se privo dei requisiti.
Limiti dell'intervento e rapporto con le parti originarie
Il terzo interveniente nel giudizio di impugnazione non assume la posizione di parte principale e non può ampliare l'oggetto del giudizio oltre i limiti stabiliti dall'atto di impugnazione. Egli può difendere la propria posizione giuridica nell'ambito della controversia già delimitata dall'appellante e dall'appellato, presentando memorie e partecipando alla discussione. L'effetto della sentenza emessa nel giudizio di impugnazione si estende al terzo interveniente nella misura in cui la decisione riguarda la sua posizione giuridica.
Rilevanza pratica nel processo contabile
Nel contesto del processo contabile, l'intervento nel giudizio di impugnazione può assumere rilevanza soprattutto in giudizi che coinvolgono la responsabilità di più soggetti in modo correlato. Si pensi al caso di un dipendente pubblico condannato per danno erariale derivante da una delibera alla cui adozione hanno concorso altri soggetti non citati in giudizio: questi ultimi, se l'esito del giudizio potrebbe pregiudicare la propria posizione in un futuro giudizio di regresso, potrebbero avere interesse a intervenire nel giudizio di impugnazione per far valere argomentazioni difensive proprie.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Chi può intervenire nel giudizio di impugnazione della Corte dei conti?
Solo coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 200 del D.Lgs. 174/2016, ossia i soggetti titolari di un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla sentenza.
L'intervento nel giudizio di impugnazione è ammesso anche per i soggetti che non erano parti nel primo grado?
Sì, purché ricorrano i presupposti dell'articolo 200, ossia la titolarità di un diritto autonomo potenzialmente pregiudicato dall'esito del giudizio.
Qual è la ratio della norma che limita l'intervento ai soggetti legittimati all'opposizione di terzo?
Evitare che nel giudizio di impugnazione si inseriscano soggetti privi di una posizione giuridicamente qualificata, garantendo l'efficienza del processo e la certezza del contraddittorio.
Il terzo interveniente può ampliare l'oggetto del giudizio di impugnazione?
No. Il terzo interveniente non può ampliare i limiti del giudizio già fissati dall'atto di impugnazione; può solo difendere la propria posizione nell'ambito della controversia già delimitata.