Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 187 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione del procedimento d’impugnazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 187 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la sospensione del procedimento di impugnazione nell'ipotesi in cui l'autorità di una sentenza sia invocata in un diverso processo. In questo caso, il giudice del «diverso processo» - ossia quello in cui la sentenza è invocata come precedente o come titolo - può sospendere il proprio procedimento se quella sentenza risulta essere oggetto di impugnazione. La norma introduce una facoltà discrezionale del giudice: non è un obbligo ma una possibilità, che consente di evitare decisioni contraddittorie qualora la sentenza invocata come base del ragionamento decisorio dovesse essere successivamente riformata o annullata. Si tratta di una disposizione di coordinamento processuale che bilancia le esigenze di celerità del singolo procedimento con la necessità di coerenza del sistema delle decisioni giudiziarie.Indice dei contenuti
Il coordinamento tra procedimenti paralleli: la ratio dell'articolo 187
L'articolo 187 del D.Lgs. 174/2016 affronta una situazione processuale delicata: quando la sentenza emessa nel giudizio contabile viene invocata come precedente, come prova o come elemento del ragionamento decisorio in un diverso procedimento, e nel frattempo quella sentenza è stata impugnata, emerge un rischio di contraddizione tra i due giudizi. Se il giudice del secondo procedimento decide sulla base di una sentenza che potrebbe essere riformata o annullata, la sua decisione potrebbe risultare incompatibile con quella che il giudice dell'impugnazione emetterà. L'articolo 187 offre uno strumento per prevenire questa situazione di potenziale contraddizione, attribuendo al giudice del processo dipendente la facoltà di sospendere il proprio procedimento in attesa dell'esito dell'impugnazione.
Il presupposto applicativo: l'invocazione dell'autorità della sentenza
La norma si applica quando «l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo». L'espressione «autorità della sentenza» non si limita all'efficacia del giudicato in senso stretto ma comprende tutte le ipotesi in cui la sentenza venga utilizzata come elemento rilevante per la decisione di un altro procedimento. Rientrano in questa fattispecie i casi in cui la sentenza contabile è richiamata come prova dell'inadempimento di un obbligo pubblicistico, come titolo per l'esercizio di un diritto di regresso, o come elemento di valutazione della responsabilità di un soggetto in un procedimento disciplinare o penale connesso.
La natura facoltativa della sospensione
Il testo normativo utilizza l'espressione «può essere sospeso»: la sospensione è una facoltà del giudice, non un obbligo. Questa scelta del legislatore delegato è coerente con la volontà di non cristallizzare il processo ogni volta che una sentenza utilizzata in un altro giudizio sia oggetto di impugnazione, ma di lasciare al giudice la valutazione discrezionale caso per caso. Il giudice deve dunque ponderare la rilevanza della sentenza impugnata ai fini della propria decisione: se si tratta di un elemento secondario, potrà decidere senza attendere l'esito dell'impugnazione; se la sentenza impugnata è il fondamento essenziale del giudizio dipendente, la sospensione sarà opportuna.
Il rapporto con la sospensione necessaria del processo
La sospensione disciplinata dall'articolo 187 è diversa dalla sospensione necessaria prevista per i casi di pregiudizialità obbligatoria tra processi. La sospensione necessaria opera quando la definizione del processo dipendente non può prescindere dalla risoluzione di una questione che è oggetto esclusivo di un altro procedimento. Nel caso dell'articolo 187, invece, la pregiudizialità non è assoluta ma è legata alla circostanza contingente che la sentenza invocata sia ancora sub iudice: una volta che quella sentenza sia divenuta definitiva, il problema si risolve e il processo sospeso può riprendere. La sospensione ha quindi natura temporanea e funzionale.
Presupposto soggettivo: il giudice del «diverso processo»
La norma si riferisce a un «diverso processo», senza specificarne la natura. La sospensione può quindi riguardare un processo contabile diverso da quello in cui è stata emessa la sentenza impugnata, ma anche un processo civile, amministrativo o penale nel quale la sentenza della Corte dei conti sia rilevante. In questi casi sarà il giudice del processo diverso - non il giudice dell'impugnazione contabile - a valutare se sospendere il proprio procedimento. La norma del D.Lgs. 174/2016 si rivolge quindi potenzialmente non solo ai giudici contabili ma a qualunque giudice che utilizzi una sentenza contabile come elemento della propria decisione.
Conseguenze pratiche per le parti e gestione del rischio processuale
Sul piano pratico, le parti che si trovano in un processo nel quale è invocata l'autorità di una sentenza contabile impugnata devono valutare se richiedere la sospensione del procedimento o se preferire che esso prosegua. La richiesta di sospensione può essere avanzata dalla parte che ritiene di poter trarre vantaggio dall'esito dell'impugnazione, ma spetta al giudice la decisione discrezionale. In caso di sospensione, il procedimento riprende automaticamente quando il giudice del diverso processo viene informato che il giudizio di impugnazione si è concluso con la pronuncia passata in giudicato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il giudice è obbligato a sospendere il processo quando la sentenza invocata è impugnata?
No. L'articolo 187 attribuisce una facoltà discrezionale: il giudice «può» sospendere il processo, non è obbligato a farlo.
Quando è opportuno che il giudice eserciti la facoltà di sospensione?
Quando la sentenza impugnata costituisce il fondamento essenziale della decisione del processo dipendente, così da evitare il rischio di decisioni contraddittorie.
La sospensione ex articolo 187 si applica solo ai processi contabili o anche ad altri tipi di processo?
Riguarda qualunque «diverso processo» nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza contabile impugnata, indipendentemente dalla natura civile, amministrativa o penale di quel processo.
Quando riprende il processo sospeso ai sensi dell'articolo 187?
Quando il giudice del processo sospeso viene informato che il giudizio di impugnazione si è concluso con una pronuncia passata in giudicato.
Le parti possono chiedere la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 187?
Possono presentare istanza al giudice, il quale tuttavia ha piena discrezionalità nel concedere o negare la sospensione sulla base della rilevanza della sentenza impugnata ai fini della propria decisione.