Testo dell'articoloVigente
Art. 184 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazioni avverso la medesima sentenza
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.
2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre.
3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
4. L’impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
5. Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 183 comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
6. Con l’impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
7. L’impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione incidentale che fa sorgere l’interesse all’impugnazione ed è depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nel termine di cui all’articolo 180, comma 1.
In sintesi
L'articolo 184 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il regime delle impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza. La norma stabilisce anzitutto l'obbligo di riunione, anche d'ufficio, di tutte le impugnazioni avverso la stessa sentenza in un unico processo. La decisione di una delle impugnazioni non pregiudica le altre se la riunione non è avvenuta. Le parti destinatarie delle notificazioni previste dagli articoli 182 e 183 devono proporre, a pena di decadenza, le proprie impugnazioni in via incidentale. L'impugnazione incidentale può riguardare qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o dalla prima notificazione di altra impugnazione. Anche le parti che abbiano già prestato acquiescenza possono proporre impugnazione incidentale tardiva, ma essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.Indice dei contenuti
La riunione obbligatoria delle impugnazioni
Quando più parti propongono separatamente impugnazione avverso la medesima sentenza, si pone il rischio di un conflitto tra le diverse decisioni dei giudici aditi. L'articolo 184, comma 1, del D.Lgs. 174/2016 risolve questo rischio imponendo la riunione obbligatoria di tutte le impugnazioni in un unico processo, anche d'ufficio. La riunione può essere disposta dal giudice senza necessità di istanza di parte e ha effetto sia quando i giudizi pendono davanti alla medesima sezione sia, nei limiti consentiti dalle norme sulla competenza, quando pendono davanti a sezioni diverse. L'obiettivo è garantire la coerenza della decisione e l'economia processuale.
La mancata riunione e i suoi effetti
Il comma 2 introduce una norma di chiusura importante: la mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza non determina l'improcedibilità delle impugnazioni non ancora decise. Questa previsione tutela le parti dall'eventualità che un giudice, decidendo la propria impugnazione senza procedere alla riunione, precluda de facto la trattazione delle altre. Ciascuna impugnazione mantiene la propria autonomia processuale e deve essere decisa nel merito, anche se la riunione non è avvenuta.
L'onere di proporre l'impugnazione incidentale
Il comma 3 disciplina la posizione delle parti che, avendo ricevuto le notificazioni previste dagli articoli 182 e 183, non hanno ancora proposto impugnazione. Queste parti devono proporre, a pena di decadenza, le proprie impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. La decadenza ha carattere perentorio: se la parte non rispetta i termini e le forme previste per l'impugnazione incidentale, perde il diritto di far valere i propri motivi di gravame. L'onere di concentrazione processuale risponde a ragioni di economia e di speditezza del giudizio di impugnazione.
Termini e oggetto dell'impugnazione incidentale
Il comma 4 fissa i termini per proporre l'impugnazione incidentale: sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure - se anteriore - sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di un'altra impugnazione. L'impugnazione incidentale può riguardare qualsiasi capo di sentenza, non solo quelli che sono stati oggetto dell'impugnazione principale. Questa ampiezza dell'oggetto consente alla parte di sfruttare il giudizio di impugnazione per far valere tutte le censure che possono essere mosse alla sentenza, senza essere limitata ai capi già contestati dall'appellante principale.
L'impugnazione incidentale tardiva
Il comma 5 estende il diritto di proporre impugnazione incidentale anche alle parti che abbiano già prestato acquiescenza alla sentenza o per le quali i termini ordinari siano già decorsi. La facoltà viene attivata dalla notificazione di un'altra impugnazione, che fa sorgere un nuovo interesse a impugnare. Il comma 6 chiarisce tuttavia che l'impugnazione tardiva può riguardare anche capi autonomi della sentenza; ma introduce una sanzione significativa: se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia. Questo meccanismo garantisce che la facoltà di impugnazione tardiva sia strettamente funzionale alla difesa contro l'impugnazione principale e non diventi uno strumento autonomo di riapertura della controversia.
I termini dell'impugnazione incidentale tardiva
Il comma 7 disciplina i termini per la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva: la parte ha sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione incidentale che fa sorgere l'interesse a impugnare. L'atto deve essere depositato nei termini previsti dall'articolo 180, comma 1. Il sistema dei termini è quindi strutturato su due livelli: il termine per proporre e il termine per depositare, con la conseguenza che la parte deve coordinare accuratamente i due adempimenti per evitare decadenze.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Se più parti propongono separatamente appello contro la stessa sentenza, il giudice deve riunire i giudizi?
Sì, il comma 1 impone la riunione obbligatoria di tutte le impugnazioni, anche d'ufficio.
La mancata riunione rende improcedibili le impugnazioni non ancora decise?
No. Ai sensi del comma 2, la mancata riunione non determina l'improcedibilità delle altre impugnazioni, che mantengono la propria autonomia processuale.
Entro quando deve essere proposta l'impugnazione incidentale?
Entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro sessanta giorni dalla prima notificazione dell'altrui impugnazione, se anteriore.
Chi ha prestato acquiescenza può ancora proporre impugnazione incidentale tardiva?
Sì, ai sensi del comma 5, ma l'impugnazione tardiva perde ogni efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
L'impugnazione incidentale può riguardare solo i capi oggetto dell'impugnazione principale?
No. Il comma 4 stabilisce che può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza, anche quelli non contestati dall'appellante principale.