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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 175 del D.Lgs. 174/2016 disciplina il ruolo del pubblico ministero contabile nei giudizi ad istanza di parte rientranti nell'articolo 172. Il pubblico ministero non è parte principale del giudizio — che è promosso su istanza del privato — ma interviene in veste di organo garante della legalità, svolgendo le istruttorie ritenute necessarie e formulando le proprie conclusioni, che deposita in segreteria venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione. I commi 2 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 175 D.Lgs. 174/2016 — Intervento del pubblico ministero

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Nei giudizi di cui all’articolo 172,… il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell’udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

Commento

Il ruolo del pubblico ministero nei giudizi ad istanza di parte

Nei giudizi previsti dall'articolo 172, il processo è introdotto su istanza della parte privata, ma il pubblico ministero contabile non ne rimane estraneo. La norma attribuisce alla procura regionale un ruolo di garanzia dell'interesse pubblico: il pubblico ministero svolge le istruttorie che ritiene necessarie e formula le proprie conclusioni, che rappresentano la sua posizione giuridica sulla controversia. Questo modello di partecipazione riflette la natura ibrida del processo contabile, dove l'interesse privato del ricorrente si intreccia con l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse erariali.

Il potere istruttorio del pubblico ministero

L'articolo 175 attribuisce al pubblico ministero il potere di «compiere le istruttorie che ravvisi necessarie» prima di formulare le proprie conclusioni. Questo potere istruttorio è autonomo rispetto all'attività delle parti: la procura può acquisire documenti, chiedere informazioni alle amministrazioni interessate e svolgere accertamenti propri, senza essere vincolata dall'iniziativa delle parti private. L'istruttoria del pubblico ministero serve a garantire che il giudice disponga di un quadro informativo completo anche quando le parti non abbiano prodotto tutta la documentazione rilevante.

Il deposito delle conclusioni: termini e modalità

Le conclusioni del pubblico ministero devono essere depositate nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata, oppure nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione. Il termine di venti giorni è sufficientemente anticipato rispetto all'udienza da consentire alle parti private di prenderne conoscenza e, se necessario, di replica. Il presidente può modificare questo termine in relazione alla complessità del caso o alle specifiche esigenze organizzative della sezione.

L'abrogazione dei commi 2 e 3 ad opera del D.Lgs. 114/2019

I commi 2 e 3 dell'articolo 175 sono stati abrogati dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, che ha apportato modifiche e integrazioni al codice di giustizia contabile. L'abrogazione riflette probabilmente la scelta di semplificare il regime dell'intervento del pubblico ministero in questi giudizi speciali, concentrando le regole nel comma 1 rimasto in vigore. L'interprete deve avere cura di non applicare disposizioni abrogate, verificando sempre il testo vigente del codice.

Distinzione tra intervento e azione principale

L'intervento disciplinato dall'articolo 175 si distingue nettamente dall'azione principale che il pubblico ministero può promuovere in altri giudizi contabili (come i giudizi di responsabilità). In questo caso la procura non promuove il giudizio ma vi partecipa come garante della legalità, formulando conclusioni che possono essere conformi o difformi dalla posizione del ricorrente. Il giudice non è vincolato alle conclusioni del pubblico ministero, ma deve tenerne conto nella formazione del proprio convincimento.

Raccordo con la notificazione alla procura

L'articolo 174, comma 1, prevede che il ricorso venga notificato anche alla procura regionale contestualmente all'amministrazione resistente. Questo è il momento in cui la procura viene formalmente notiziata del giudizio e può avviare le proprie istruttorie. L'intervallo temporale tra la notificazione alla procura e la scadenza del termine per il deposito delle conclusioni (venti giorni prima dell'udienza) è il lasso di tempo in cui il pubblico ministero deve completare le proprie attività istruttorie e predisporre le conclusioni.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il pubblico ministero promuove i giudizi dell'articolo 172?

No. Questi giudizi sono ad istanza di parte privata. Il pubblico ministero interviene svolgendo istruttorie e formulando conclusioni, ma non introduce il giudizio in via principale.

Entro quando il pubblico ministero deve depositare le proprie conclusioni?

Venti giorni prima dell'udienza fissata, o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione per esigenze specifiche del caso.

Cosa è successo ai commi 2 e 3 dell'articolo 175?

Sono stati abrogati dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Solo il comma 1 è attualmente in vigore.

Il giudice è vincolato alle conclusioni del pubblico ministero?

No. Le conclusioni rappresentano la posizione della procura sulla controversia e devono essere considerate dal giudice, ma non vincolano la decisione del collegio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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