Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 172 D.Lgs. 174/2016 – Tipologie di giudizio

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La Corte dei conti giudica: a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d’imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali; b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali; c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all’articolo 211; d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

In sintesi

L'articolo 172 del D.Lgs. 174/2016 elenca le tipologie di giudizi «ad istanza di parte» rientranti nella competenza della Corte dei conti e non classificabili nei tradizionali filoni dei giudizi di responsabilità o pensionistici. Si tratta di quattro categorie: ricorsi contro provvedimenti in materia di rimborso di quote di imposta inesigibili; ricorsi contro ritenute cautelative su emolumenti di funzionari statali; ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale; altri giudizi ad istanza di parte in materie di contabilità pubblica, anche quando siano interessati soggetti diversi dallo Stato. La norma ha funzione di clausola di chiusura della giurisdizione contabile per i giudizi non espressamente regolati altrove.
Indice dei contenuti

La funzione sistematica dell'articolo 172

L'articolo 172 assolve una funzione di raccordo all'interno del codice di giustizia contabile: individua le tipologie di giudizi ad istanza di parte che non rientrano né nel filone della responsabilità amministrativa né in quello pensionistico, ma che comunque sono attribuiti alla cognizione della Corte dei conti. Si tratta di una norma di carattere ordinamentale, essenziale per delimitare con precisione l'ambito della giurisdizione contabile in materia di contabilità pubblica.

Il rimborso di quote di imposta inesigibili

La lettera a) attribuisce alla Corte dei conti la cognizione sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria o di enti impositori in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili di altri proventi erariali. Si tratta di un settore in cui la Corte dei conti tutela l'erario verificando la regolarità delle procedure di discarico delle quote ritenute non recuperabili: una funzione che si colloca a metà tra il controllo finanziario e la tutela giurisdizionale delle entrate pubbliche.

Le ritenute cautelative su stipendi e emolumenti

La lettera b) riguarda i ricorsi contro le ritenute a titolo cautelativo su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali. Questa tipologia di giudizio nasce dall'esigenza di garantire una tutela immediata al dipendente pubblico che subisca trattenute sul proprio stipendio in via cautelativa, in attesa della definizione di un procedimento di responsabilità o di un altro procedimento contabile. Il ricorrente può contestare sia la legittimità del titolo che legittima la ritenuta sia l'entità della stessa.

Il ricorso per interpretazione del titolo giudiziale

La lettera c) introduce un rimedio peculiare: il ricorso per interpretazione del titolo giudiziale, disciplinato dall'articolo 211 del codice. Si tratta di uno strumento che consente alla parte di ottenere chiarimenti sul contenuto e la portata di una sentenza già passata in giudicato, quando sorgano dubbi interpretativi che ostacolino o rendano incerta l'esecuzione del titolo. È un istituto di origine civilistica, adattato alle specificità del processo contabile.

La clausola residuale: altri giudizi in materia di contabilità pubblica

La lettera d) costituisce una vera e propria clausola residuale: vi rientrano gli «altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato». Questa formulazione consente di ricondurre alla giurisdizione della Corte dei conti una serie di controversie atipiche purché abbiano un nesso con la contabilità pubblica, anche quando coinvolgano soggetti privati o enti non statali che abbiano ricevuto risorse pubbliche o gestiscano fondi pubblici.

Il requisito della «istanza di parte»

Tutti i giudizi previsti dall'articolo 172 hanno in comune il carattere dell'istanza di parte: il processo non può essere avviato d'ufficio o dal pubblico ministero in via principale, ma richiede la proposizione di un ricorso da parte del soggetto interessato. Questo distingue i giudizi di cui all'articolo 172 dai giudizi di responsabilità, dove la procura contabile ha il potere-dovere di esercitare l'azione a prescindere dall'iniziativa del soggetto danneggiato.

La disciplina processuale applicabile

Gli articoli da 173 a 176 del codice dettano le regole processuali specifiche per i giudizi previsti dall'articolo 172: forma della domanda, comunicazioni e notificazioni, intervento del pubblico ministero e rinvio al rito ordinario. L'articolo 176 dispone che per tutto quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del rito ordinario, garantendo la completezza della tutela processuale anche in questi procedimenti speciali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali giudizi rientrano nell'articolo 172 del codice contabile?

Quattro categorie: ricorsi contro provvedimenti su rimborso di quote inesigibili, ricorsi contro ritenute cautelative su stipendi, ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale e altri giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.

Un privato che ha ricevuto un finanziamento pubblico può essere parte in questi giudizi?

Sì. La lettera d) prevede espressamente che nei giudizi residuali in materia di contabilità pubblica possano essere interessati «anche persone o enti diversi dallo Stato».

Il pubblico ministero può avviare d'ufficio i giudizi dell'articolo 172?

No. Si tratta di giudizi «ad istanza di parte», che presuppongono la proposizione di un ricorso da parte del soggetto interessato. Il pubblico ministero interviene ma non promuove il giudizio in via principale.

Dove si propone il ricorso per i giudizi dell'articolo 172?

Nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, seguendo le forme prescritte dall'articolo 173 e le modalità di notificazione previste dall'articolo 174.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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