Testo dell'articoloVigente
Art. 182 D.Lgs. 174/2016 – Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.
2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall’articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.
3. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.
4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.
6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.
In sintesi
L'articolo 182 del D.Lgs. 174/2016 disciplina la notificazione del decreto con cui il presidente fissa l'udienza nel giudizio di impugnazione. La parte che ha ottenuto il decreto deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; in caso di sentenza relativa a un giudizio di conto, la notificazione va eseguita anche all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. Le modalità di notificazione seguono le regole già previste dall'articolo 179. Se la controparte non si costituisce e il collegio rileva un vizio della notificazione del decreto, fissa un termine per rinnovarla; la rinnovazione impedisce ogni decadenza. In caso di mancata costituzione neppure dopo la rinnovazione, si applicano le norme sul processo contumaciale. Se l'ordine di rinnovazione non viene eseguito, il collegio dispone la cancellazione dal ruolo e il processo si estingue.Indice dei contenuti
La notificazione del decreto come atto integrativo del contraddittorio
Dopo che il presidente della sezione ha emesso il decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 181, spetta alla parte che ha ottenuto il provvedimento portarlo a conoscenza delle altre parti mediante notificazione. L'articolo 182 del D.Lgs. 174/2016 disciplina in modo articolato questa fase, prevedendo regole speciali per i giudizi di conto, meccanismi di rinnovazione in caso di vizi e conseguenze processuali a carico della parte inadempiente. La notificazione del decreto è il momento in cui le controparti acquisiscono conoscenza legale del calendario processuale, ed è quindi un atto fondamentale per l'instaurazione di un contraddittorio effettivo.
L'onere di notificazione e la regola speciale per i giudizi di conto
Il comma 1 pone l'onere di notificazione a carico della parte che ha ottenuto il decreto. Nei giudizi di conto - ossia quelli aventi ad oggetto la responsabilità degli agenti contabili per la gestione di denaro o beni pubblici - la notificazione deve essere eseguita anche all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. Questa regola speciale risponde all'esigenza di garantire la partecipazione dell'ente pubblico interessato alle controversie che coinvolgono la gestione delle proprie risorse finanziarie. L'amministrazione di appartenenza ha, in questo tipo di giudizi, un interesse specifico all'esito del processo, poiché il pagamento del debito da parte dell'agente contabile riduce la perdita subita dall'erario.
Le modalità di notificazione: rinvio all'articolo 179
Il comma 2 dell'articolo 182 rinvia alle regole sull'individuazione del luogo di notificazione già disciplinate dall'articolo 179, commi 1 e 2, oppure prescrive la notificazione presso il procuratore che si sia già costituito nel giudizio di appello. Il rinvio interno evita duplicazioni normative e assicura la coerenza del sistema: le stesse regole che disciplinano la notificazione dell'atto di impugnazione si applicano, con le opportune modulazioni, alla notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. La previsione della notificazione presso il procuratore già costituito in appello è particolarmente utile quando la controparte ha già nominato un difensore nel giudizio di impugnazione.
La rinnovazione della notificazione in caso di vizio
Il comma 3 prevede che, quando la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, il giudice fissa un termine perentorio per rinnovarla. Il meccanismo è ispirato al favor processuale: il giudice non si limita a prendere atto del vizio ma ordina la rinnovazione, dando alla parte la possibilità di correggere l'errore. Il comma 4 dispone che la rinnovazione, se eseguita correttamente, impedisce ogni decadenza: la parte non perde alcun diritto processuale per effetto del vizio originario della notificazione.
Il regime della mancata costituzione della controparte
Se la parte impugnata non si costituisce neppure all'udienza fissata a seguito della rinnovazione, il comma 5 rinvia all'articolo 93 del D.Lgs. 174/2016, che disciplina il processo contumaciale. Il giudice quindi non può semplicemente ignorare l'assenza della parte ma deve seguire le procedure previste per la contumacia, verificando la regolarità della notificazione e accertando che la parte sia stata messa in condizione di partecipare al processo prima di procedere alla trattazione in assenza di essa.
Cancellazione dal ruolo ed estinzione per mancata rinnovazione
Il comma 6 disciplina le conseguenze del mancato adempimento dell'ordine di rinnovazione: il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'articolo 111 del codice. L'estinzione è la conseguenza più grave che il codice commina alla parte che non ottempera agli ordini del giudice nella fase di instaurazione del contraddittorio. Essa produce l'effetto di far passare in giudicato la sentenza impugnata, come se il giudizio di impugnazione non fosse mai stato proposto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi deve notificare il decreto di fissazione dell'udienza?
La parte che ha ottenuto il decreto dal presidente della sezione, entro il termine stabilito nel decreto stesso.
Nei giudizi di conto, la notificazione deve essere fatta anche all'amministrazione pubblica?
Sì. Il comma 1 impone la notificazione all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, che ha un interesse specifico all'esito del giudizio.
Cosa succede se il collegio rileva un vizio della notificazione del decreto?
Il collegio fissa un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione, se eseguita correttamente, impedisce ogni decadenza.
Quali sono le conseguenze se la rinnovazione ordinata dal collegio non viene eseguita?
Il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell'articolo 111 del codice.
Se la controparte non si costituisce neppure dopo la rinnovazione, cosa fa il giudice?
Provvede a norma dell'articolo 93 del D.Lgs. 174/2016, che disciplina il processo contumaciale.