Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 TUEL – Articolo 9

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 .

In sintesi

  • L'art. 9 TUEL disciplina l'azione popolare: ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al comune e alla provincia.
  • Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente.
  • In caso di soccombenza, le spese gravano su chi ha promosso l'azione, salvo che l'ente, costituendosi, vi abbia aderito.
  • Il comma 3 e' stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006.
  • Lo strumento consente al singolo cittadino di supplire all'inerzia dell'ente locale a tutela degli interessi della collettivita'.
Indice dei contenuti

L'art. 9 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) disciplina la cosiddetta azione popolare suppletiva, un istituto di partecipazione che consente a ciascun elettore di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. La norma stabilisce inoltre che il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente e che, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione, salvo che l'ente, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Il comma 3 dell'articolo e' stato abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La natura dell'azione popolare suppletiva

L'azione popolare prevista dall'art. 9 ha natura suppletiva o sostitutiva: il cittadino-elettore non fa valere un proprio diritto soggettivo, ma agisce in luogo dell'ente locale, esercitando azioni e ricorsi che spetterebbero al comune o alla provincia. Si tratta di una forma di legittimazione straordinaria, che consente al singolo di supplire all'inerzia dell'amministrazione quando questa ometta di tutelare i propri interessi e, indirettamente, quelli della collettivita'. L'istituto e' espressione del principio di partecipazione democratica alla vita degli enti locali e di un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

I presupposti: la qualita' di elettore

La legittimazione e' ancorata alla qualita' di elettore del comune o della provincia interessata. Non occorre dunque la titolarita' di un interesse personale e diretto: e' sufficiente l'appartenenza alla comunita' locale come corpo elettorale. Questa scelta amplia la platea dei legittimati e rafforza la funzione di controllo dell'istituto. L'azione si esercita facendo valere le medesime azioni e i medesimi ricorsi che l'ente avrebbe potuto proporre: l'elettore subentra, per così dire, nella posizione processuale dell'ente inerte.

L'integrazione del contraddittorio

Un profilo centrale e' l'obbligo, per il giudice, di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente. Questa regola garantisce che il comune o la provincia, titolari sostanziali della situazione fatta valere, siano sempre presenti nel giudizio. L'ente, una volta chiamato, può assumere posizioni diverse: rimanere inerte, contrastare l'iniziativa dell'elettore o aderirvi costituendosi. La presenza dell'ente assicura che la decisione sia resa nel contraddittorio del soggetto realmente interessato e produca effetti coerenti con la titolarita' delle azioni.

Il regime delle spese e la sua funzione deflattiva

Il regime delle spese costituisce un elemento di equilibrio dell'istituto. In caso di soccombenza, le spese gravano su chi ha promosso l'azione, cioe' sull'elettore, e non sull'ente. Questa regola scoraggia iniziative temerarie o strumentali: chi attiva l'azione popolare se ne assume il rischio economico. La norma prevede pero' un'eccezione: se l'ente, costituendosi, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore, la sua adesione muta lo scenario, perché l'iniziativa risulta condivisa dal titolare sostanziale. Il meccanismo bilancia l'apertura della legittimazione con un presidio contro l'abuso.

L'abrogazione del comma 3

Il comma 3 dell'art. 9 e' stato abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006. L'interprete deve quindi considerare l'articolo nella sua versione vigente, depurata della parte caduta. ciò impone cautela nella consultazione di repertori non aggiornati, che potrebbero riportare il testo originario. La struttura attuale della norma si concentra sulla legittimazione dell'elettore, sull'integrazione del contraddittorio e sul regime delle spese, che ne costituiscono il nucleo operativo.

Indicazioni operative

Chi intenda avvalersi dell'azione popolare ex art. 9 TUEL deve verificare la propria qualita' di elettore dell'ente interessato, individuare con precisione le azioni e i ricorsi che spetterebbero al comune o alla provincia e valutare attentamente il rischio sulle spese in caso di soccombenza. La presenza dell'ente in giudizio, imposta dall'integrazione del contraddittorio, e l'eventuale sua adesione sono variabili decisive per l'esito anche economico dell'iniziativa. L'istituto resta uno strumento prezioso di controllo diffuso, da maneggiare con consapevolezza dei suoi presupposti.

Azione popolare suppletiva e azione popolare correttiva

L'azione popolare dell'art. 9 TUEL appartiene al genere delle azioni popolari suppletive, in cui il cittadino agisce in nome e nell'interesse dell'ente, distinte dalle azioni popolari correttive, con cui invece si fa valere un interesse proprio del cittadino al corretto svolgimento di una determinata attività pubblica. La distinzione ha conseguenze concrete: nell'azione suppletiva l'elettore esercita posizioni che spettano all'ente, e per questo il giudice deve chiamare l'ente in giudizio; l'esito del processo riguarda la sfera giuridica del comune o della provincia. Comprendere questa natura e' essenziale per impostare correttamente l'iniziativa e per valutarne gli effetti.

Il fondamento costituzionale della partecipazione

L'istituto si inscrive nel quadro dei principi di partecipazione e di buon andamento dell'amministrazione. Consentire al singolo elettore di supplire all'inerzia dell'ente realizza una forma di controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni locali, coerente con l'idea di una cittadinanza attiva. Al tempo stesso, il regime delle spese e l'obbligo di integrazione del contraddittorio impediscono che lo strumento si trasformi in un mezzo di iniziative pretestuose: la partecipazione e' incoraggiata, ma responsabilizzata. L'equilibrio tra apertura della legittimazione e presidi contro l'abuso e' il tratto qualificante dell'art. 9 e ne spiega la persistente rilevanza nel sistema degli enti locali.

Limiti e cautele nell'esercizio dell'azione

L'esercizio dell'azione popolare richiede alcune cautele preliminari. Occorre anzitutto accertare che si tratti davvero di azioni o ricorsi spettanti all'ente, perché la legittimazione straordinaria dell'elettore non si estende a iniziative estranee alla sfera del comune o della provincia. Va poi valutata la fondatezza dell'iniziativa, anche in considerazione del regime delle spese che, in caso di soccombenza, grava sull'elettore. Infine, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente introduce un soggetto la cui posizione processuale può incidere in modo determinante sull'esito. La consapevolezza di questi limiti e cautele e' la condizione per un uso corretto e non temerario dello strumento, che resta una preziosa forma di partecipazione e di controllo diffuso sull'amministrazione locale.

Casi pratici

Caso 1: l'elettore che supplisce all'inerzia del comune

Tizio, elettore del comune, constata che l'ente non agisce per tutelare un proprio diritto in giudizio. Avvalendosi dell'art. 9 TUEL, propone l'azione in via suppletiva. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune, che viene così chiamato a partecipare al processo. Il caso mostra il funzionamento dell'azione popolare a tutela degli interessi dell'ente.

Caso 2: il rischio sulle spese

Caio promuove un'azione popolare che si conclude con la soccombenza. poiché l'ente non ha aderito costituendosi, le spese restano a suo carico, in applicazione della regola che addossa il rischio economico a chi ha attivato l'iniziativa. Il caso evidenzia l'importanza di valutare l'adesione dell'ente e la fondatezza dell'azione.

Domande frequenti

Cos'e' l'azione popolare prevista dall'art. 9 TUEL?

E' la facolta' di ciascun elettore di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune o alla provincia, agendo in via suppletiva in luogo dell'ente inerte.

Chi puo' esercitare l'azione popolare?

Qualsiasi elettore del comune o della provincia interessata. Non occorre un interesse personale e diretto: basta l'appartenenza al corpo elettorale locale.

Perche' il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio?

Per assicurare che l'ente, titolare sostanziale delle azioni fatte valere, sia sempre presente in giudizio e possa contrastare, restare inerte o aderire all'iniziativa dell'elettore.

Chi paga le spese in caso di esito sfavorevole?

Le spese gravano su chi ha promosso l'azione, cioe' sull'elettore, salvo che l'ente, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

Il testo dell'art. 9 TUEL e' integralmente vigente?

No. Il comma 3 e' stato abrogato dal D.Lgs. 152 del 2006: occorre fare riferimento alla versione aggiornata della disposizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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