- La Regione definisce gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale.
- Comuni e Province concorrono alla loro determinazione e attuazione.
- La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione locale.
- Si pone un sistema integrato di pianificazione territoriale.
- Si valorizza il principio di leale collaborazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 TUEL — Articolo 5
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale. modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Commento
L'art. 5 disciplina il rapporto fra Regione ed enti locali in materia di programmazione. Non è un mero principio: è la cornice procedimentale per ogni intervento di pianificazione che coinvolga più livelli istituzionali, dalla pianificazione paesaggistica alla programmazione socio-sanitaria.
Il ciclo della programmazione
La Regione fissa gli obiettivi e ripartisce le risorse per gli investimenti locali. Comuni e Province non si limitano a recepire: contribuiscono alla loro definizione. È un modello bottom-up parziale, che valorizza l'autonomia senza rinunciare a una regia regionale.
Il rinvio alla legge regionale
Forme e modi della partecipazione sono demandati alla legge regionale. Alcune Regioni hanno strutturato conferenze permanenti, altre prevedono tavoli tematici. Il TUEL, restando neutrale, garantisce che il principio della partecipazione sia comunque rispettato.
Pianificazione territoriale e leale collaborazione
La pianificazione territoriale (PTCP, PTR, piani strutturali) richiede coordinamento fra strumenti regionali, di area vasta e comunali. L'art. 5 è la base per intendere come integrare gli atti, evitando contraddizioni che renderebbero inefficiente l'azione pubblica.
Sinergia con la L. 241/1990
Procedimenti di programmazione complessi richiedono spesso conferenze di servizi o accordi fra amministrazioni. La L. 241/1990 fornisce gli strumenti procedurali; l'art. 5 TUEL ne fornisce la legittimazione sostanziale.
Profili pratici
Per il dirigente comunale, l'art. 5 si traduce nella prassi di costruire i propri piani in dialogo con la Regione, partecipando ai tavoli, fornendo dati, formulando osservazioni. La Corte dei conti, nei controlli di gestione, valuta la coerenza degli investimenti locali con gli obiettivi regionali. ANCI fornisce assistenza nell'interpretazione delle leggi regionali di programmazione.
Domande frequenti
Chi definisce gli obiettivi generali della programmazione?
La Regione, all'interno del proprio quadro normativo e in coerenza con la programmazione nazionale.
Comuni e Province possono dissentire dagli obiettivi regionali?
Possono formulare osservazioni e proposte; il principio di leale collaborazione richiede comunque un confronto effettivo.
Quali strumenti procedurali si usano per la programmazione condivisa?
Tipicamente conferenze, accordi e protocolli, secondo le regole della L. 241/1990 e delle leggi regionali.
Vedi anche