- Tutti gli atti dell'amministrazione locale sono pubblici, salvo eccezioni di legge o motivate.
- Garantisce il diritto di accesso ai cittadini.
- Si raccorda con la L. 241/1990 e con il D.Lgs. 33/2013.
- Tutela la riservatezza di persone, gruppi e imprese.
- Esprime il principio costituzionale di trasparenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 10 TUEL — Articolo 10
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Commento
L'art. 10 introduce il principio di trasparenza nell'amministrazione locale. Si tratta di una previsione che anticipa l'evoluzione successiva del diritto pubblico, culminata nella legge sull'accesso civico generalizzato.
Pubblicità come regola, riservatezza come eccezione
La pubblicità è il principio: l'atto si presume conoscibile. Le eccezioni devono essere motivate e rientrare in ipotesi tassative (segreti di legge, riservatezza personale, sensibili istruttorie). Lo schema è coerente con quello della L. 241/1990.
Il regolamento di accesso
Ogni ente deve adottare un regolamento sull'accesso. Esso disciplina termini, modalità, casi di esclusione e silenzio. La conformità al D.Lgs. 33/2013 è oggi imprescindibile, soprattutto per l'accesso civico semplice e generalizzato.
Riservatezza e bilanciamento
Quando l'atto contiene dati personali, opera la disciplina del GDPR. L'ente deve bilanciare conoscibilità e tutela della persona, anche oscurando parti del documento. Il Garante della privacy fornisce orientamenti applicativi.
Sinergia con la L. 241/1990
L'art. 10 TUEL e la L. 241/1990 si integrano: la prima fissa il principio sostanziale, la seconda i meccanismi procedurali del diritto di accesso. L'accesso amministrativo richiede un interesse qualificato, mentre quello civico generalizzato è aperto a chiunque.
Profili pratici
L'ufficio relazioni con il pubblico (URP) gestisce le istanze di accesso. La pubblicazione nell'amministrazione trasparente assolve molte delle richieste. La Corte dei conti, in sede di controllo, verifica il rispetto degli obblighi di pubblicità. ANCI fornisce modelli di regolamento.
Domande frequenti
Tutti gli atti del Comune sono pubblici?
In linea di principio sì, salvo le eccezioni motivate previste dalla legge o dal regolamento.
Cos'è l'accesso civico generalizzato?
È il diritto di ogni cittadino di accedere a dati e documenti detenuti dalle PA, salvo limiti di legge.
Come si tutela la riservatezza?
L'amministrazione bilancia conoscibilità e privacy, anche con oscuramenti, rispettando il GDPR.
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