Testo dell'articoloVigente
Art. 171-bis c.p.c. – Verifiche preliminari
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio.
Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda. Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
I termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 171-bis c.p.c. disciplina le «verifiche preliminari» che il giudice istruttore compie prima della prima udienza. Il testo oggi vigente è quello risultante dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (nota di aggiornamento Normattiva). Le verifiche si collocano dopo la scadenza del termine dell’art. 166 c.p.c. e prima dell’udienza di comparizione delle parti. Ne deriva una scansione precisa, che conviene seguire comma per comma.
Il controllo d’ufficio entro quindici giorni
Il primo comma collega il controllo del giudice alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto: «scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio». Il riferimento è all’art. 166 c.p.c., che regola la costituzione del convenuto. Le verifiche sono compiute d’ufficio: non serve che una parte le solleciti, ed hanno per oggetto la regolarità del contraddittorio.
I provvedimenti che il giudice può pronunciare
Il secondo comma elenca i provvedimenti che il giudice pronuncia «quando occorre». Il catalogo rinvia a norme precise del codice: art. 102, secondo comma (litisconsorzio necessario), art. 107 c.p.c. (intervento per ordine del giudice), art. 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma (nullità della citazione), art. 167, secondo comma (comparsa di risposta), art. 182 c.p.c. (difetto di rappresentanza o di autorizzazione), art. 269, secondo comma (chiamata di un terzo in causa), art. 271 c.p.c. (costituzione del terzo chiamato), art. 291, primo comma (contumacia del convenuto) e art. 292, primo comma (notificazione e comunicazione di atti al contumace).
Quando pronuncia uno di questi provvedimenti, il giudice «fissa nuova udienza per la comparizione delle parti». La norma aggiunge un passaggio ulteriore: «almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari». Il controllo, quindi, viene ripetuto in vista della nuova udienza, con un anticipo minimo di cinquantacinque giorni.
Un esempio. Tizio cita Caio ma la citazione presenta uno dei vizi previsti dall’art. 164 c.p.c. Alle verifiche preliminari il giudice se ne accorge, pronuncia il provvedimento previsto da quella norma e fissa una nuova udienza di comparizione. Almeno cinquantacinque giorni prima di quella nuova udienza torna a verificare che il contraddittorio sia regolare.
Se non occorrono provvedimenti: conferma o rinvio fino a quarantacinque giorni
Il terzo comma regola l’ipotesi opposta, quella in cui «non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma». Il giudice allora «conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti». La data indicata nell’atto di citazione, dunque, può essere confermata oppure spostata in avanti, ma lo spostamento non può superare i quarantacinque giorni.
Nello stesso decreto il giudice «indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda». È il punto in cui il giudice anticipa alle parti i temi che intende vedere affrontati nelle memorie integrative, comprese le questioni sulla procedibilità della domanda, così che le memorie non li trascurino.
Il passaggio al rito semplificato
Il secondo periodo del terzo comma riguarda il rito. Se il giudice «ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies», cioè i presupposti del procedimento semplificato di cognizione, «dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti». Due condizioni emergono dal testo: i presupposti devono ricorrere per tutte le domande proposte, e insieme al passaggio di rito il giudice fissa sia l’udienza del rito semplificato sia un termine perentorio per integrare gli atti introduttivi con memorie e documenti.
La forma: un decreto comunicato dalla cancelleria
Il quarto comma stabilisce che «il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria». Tutte le decisioni assunte nelle verifiche preliminari, dalla conferma dell’udienza al passaggio di rito, prendono quindi la forma del decreto e la comunicazione alle parti costituite è compito della cancelleria.
Da quando decorrono i termini delle memorie integrative
Il quinto comma coordina la norma con l’art. 171-ter c.p.c., che regola le memorie integrative e i loro termini «prima dell’udienza». La regola è che quei termini «iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo». Ne seguono due indicazioni pratiche: prima del decreto i termini per le memorie non iniziano a decorrere; e il conteggio a ritroso va fatto rispetto all’udienza che risulta dopo le verifiche, sia essa quella dell’atto di citazione o quella fissata dal giudice istruttore.
Da quando si applica il testo attuale
Secondo la nota di coordinamento riportata da Normattiva, il D.Lgs. 164/2024, che ha riscritto l’articolo, ha disposto con l’art. 7, comma 1, che «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023».
Domande frequenti
Entro quando il giudice compie le verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c.?
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto. Le verifiche riguardano la regolarità del contraddittorio e sono compiute d’ufficio.
Che cosa fa il giudice se il contraddittorio non è regolare?
Pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli richiamati dalla norma (102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma) e fissa una nuova udienza di comparizione. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza ripete le verifiche preliminari.
Di quanto può essere rinviata l’udienza di comparizione?
Quando non occorrono provvedimenti, il giudice conferma la data oppure la differisce fino a un massimo di quarantacinque giorni, indicando le questioni rilevabili d’ufficio da trattare nelle memorie integrative dell’art. 171-ter.
Il giudice può passare al rito semplificato in questa fase?
Sì, se ritiene che per tutte le domande proposte ricorrano i presupposti del primo comma dell’art. 281-decies c.p.c. In tal caso dispone la prosecuzione nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissa l’udienza dell’art. 281-duodecies e un termine perentorio per integrare gli atti introduttivi con memorie e documenti.
Da quando decorrono i termini per le memorie integrative?
Dal momento in cui è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma dell’art. 171-bis; si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
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