Testo dell'articoloVigente
Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 127-ter c.p.c. è una delle norme introdotte nel codice di procedura civile dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e permette di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte. In pratica, invece di comparire davanti al giudice, i difensori depositano un atto che contiene «le sole istanze e conclusioni», e la scadenza del termine per quel deposito vale come giorno d’udienza. Il testo è stato poi ritoccato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha inserito o modificato alcune frasi oggi parte della norma vigente. Qui sotto si legge comma per comma.
Quando l’udienza può essere sostituita
Il primo comma fissa la condizione di fondo: la sostituzione è possibile solo se l’udienza «non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice». Se all’udienza devono partecipare altre persone, per esempio un testimone, lo scambio di note scritte non è ammesso. La norma precisa che l’udienza può essere sostituita «anche se precedentemente fissata»: il giudice può quindi trasformare in deposito di note anche un’udienza già messa a calendario.
Lo stesso comma distingue due situazioni. Nella prima la sostituzione è una scelta del giudice («può essere sostituita»). Nella seconda, se «ne fanno richiesta tutte le parti costituite», l’udienza «è sostituita»: qui il verbo è all’indicativo e la richiesta congiunta porta alla sostituzione. In entrambi i casi restano fermi i limiti del primo periodo sui soggetti che devono essere presenti.
L’ultimo periodo del primo comma, introdotto dal D.Lgs. 164/2024, segna un confine netto: «L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice». Se la legge impone che le parti compaiano di persona, o se è stato il giudice a disporlo, le note scritte non possono prendere il posto dell’udienza.
Il contenuto delle note: solo istanze e conclusioni
Le note scritte devono contenere «le sole istanze e conclusioni». La norma non le descrive come memorie difensive a contenuto libero: il loro oggetto è ciò che le parti chiedono al giudice, cioè le istanze, e le conclusioni che rassegnano.
Il termine per depositare e l’opposizione
Il secondo comma regola il procedimento. Con il provvedimento che sostituisce l’udienza il giudice «assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note». Il termine, dunque, è perentorio per espressa previsione del codice e non può essere più breve di quindici giorni, salvo quanto si dirà sull’urgenza.
Ciascuna parte costituita «può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione». Sull’opposizione il giudice «provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile». Se invece l’istanza è «proposta congiuntamente da tutte le parti», il giudice «dispone in conformità», cioè si adegua alla richiesta comune.
Il D.Lgs. 164/2024 ha introdotto una regola per il caso dell’udienza pubblica: «Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica». L’art. 128 c.p.c. riguarda appunto l’udienza pubblica: quando si è in quel caso, basta l’opposizione di una sola parte perché il giudice revochi la sostituzione e fissi l’udienza.
Infine, «se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati»: i termini del primo e del secondo periodo (quindici giorni per il deposito, cinque per l’opposizione e cinque per la decisione del giudice) possono essere ridotti, ma il giudice deve dare atto dell’urgenza nel provvedimento.
I trenta giorni per la decisione del giudice
Il terzo comma stabilisce che «il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note». Il punto di partenza del conteggio non è il deposito effettivo ma la scadenza del termine assegnato. La norma indica il termine entro cui il giudice provvede e non aggiunge altro sulle sue conseguenze.
Se nessuno deposita le note
Il quarto comma affronta l’inerzia delle parti in due passaggi. Prima: «se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza». Poi: «se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo». L’estinzione, quindi, non scatta alla prima inerzia: serve che nessuna parte si attivi neppure dopo il secondo termine o la nuova udienza.
Un esempio. Tizio e Caio sono parti di una causa in cui il giudice ha sostituito l’udienza con il deposito di note, assegnando un termine di venti giorni. Nessuno dei due deposita nulla. Il giudice assegna un nuovo termine perentorio. Se anche in questo secondo termine nessuno deposita le note, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Se invece Tizio deposita le proprie note nel nuovo termine, il presupposto dell’estinzione («nessuna delle parti») non si verifica.
La scadenza del termine vale come udienza
Il quinto comma chiude il quadro con una regola di equivalenza: «il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti». Tutto ciò che il codice collega al giorno dell’udienza va quindi riferito a quella scadenza. Il D.Lgs. 164/2024 ha introdotto la regola per cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza»: il deposito entro il giorno successivo alla scadenza equivale, per la norma, alla lettura in udienza.
Da quando si applica
Secondo le note di coordinamento riportate da Normattiva, l’art. 35 del D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha stabilito che le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione, e dalla stessa data hanno effetto anche davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche. Le modifiche del D.Lgs. 164/2024, per l’art. 7, comma 1, di quel decreto, «ove non diversamente previsto» si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Domande frequenti
Quando l’udienza può essere sostituita da note scritte secondo l’art. 127-ter c.p.c.?
Quando l’udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi la sostituzione è disposta se la chiedono tutte le parti costituite. Non è possibile quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Che cosa devono contenere le note scritte?
Le sole istanze e conclusioni. Il giudice assegna per il deposito un termine perentorio non inferiore a quindici giorni.
Una parte può opporsi alla sostituzione dell’udienza?
Sì. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile. Nel caso di udienza pubblica previsto dall’art. 128 c.p.c., se una parte si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica.
Che succede se nessuna parte deposita le note?
Il giudice assegna un nuovo termine perentorio o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Quale giorno vale come data di udienza?
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento del giudice depositato entro il giorno successivo alla scadenza si considera letto in udienza.
Fonti consultate: 1 fonte verificata