Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 171-ter c.p.c. – Memorie integrative

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

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In sintesi

  • Le parti possono depositare tre memorie integrative prima dell’udienza dell’art. 183 c.p.c., a pena di decadenza.
  • Prima memoria, almeno quaranta giorni prima dell’udienza: domande ed eccezioni conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto o del terzo; precisazione o modifica di domande, eccezioni e conclusioni; richiesta dell’attore di chiamare un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
  • Seconda memoria, almeno venti giorni prima: repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate, eccezioni conseguenti, indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
  • Terza memoria, almeno dieci giorni prima: replica alle eccezioni nuove e indicazione della prova contraria.
  • I termini si contano a ritroso rispetto all’udienza e decorrono dal decreto delle verifiche preliminari dell’art. 171-bis.
Indice dei contenuti

L’art. 171-ter c.p.c. regola le «memorie integrative», cioè gli scritti con cui le parti completano le proprie difese prima della prima udienza. La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia): con essa lo scambio di memorie si colloca prima dell’udienza dell’art. 183 c.p.c.. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha poi inserito al numero 2) le parole «o delle eccezioni». Il risultato è un calendario in tre scadenze, che si contano a ritroso rispetto all’udienza: quaranta, venti e dieci giorni.

«A pena di decadenza»: il peso dei termini

L’incipit della norma è netto: le parti possono compiere le attività elencate «a pena di decadenza». Le attività vanno quindi compiute nella memoria e nel termine previsti, a pena di decadenza. Per questo la norma va letta con attenzione a che cosa si può fare in ciascuna memoria.

La prima memoria: quaranta giorni prima dell’udienza

Il numero 1) fissa la prima scadenza «almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183». In questa memoria le parti possono «proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo»: è il momento in cui si reagisce alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto o del terzo. Possono inoltre «precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte».

Lo stesso numero 1) contiene una regola specifica per l’attore: «con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta». La richiesta ha dunque un presupposto preciso, il fatto che il bisogno di chiamare il terzo sia nato dalle difese del convenuto, e un veicolo preciso, la prima memoria integrativa.

Un esempio. Tizio chiede a Caio il pagamento di una somma. Nella comparsa di risposta Caio propone una domanda riconvenzionale e sostiene che il vero obbligato sia Sempronio. Con la prima memoria, almeno quaranta giorni prima dell’udienza, Tizio può proporre le eccezioni che sono conseguenza della riconvenzionale e può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa Sempronio, perché l’esigenza è sorta dalle difese di Caio.

La seconda memoria: venti giorni prima

Il numero 2) fissa la seconda scadenza «almeno venti giorni prima dell’udienza». Qui le parti possono «replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti» e «proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1)». È il turno di risposta a quanto emerso nella prima memoria. Soprattutto, nella seconda memoria le parti possono «indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali»: è la memoria in cui si chiedono le prove e si depositano i documenti.

La terza memoria: dieci giorni prima

Il numero 3) chiude la sequenza «almeno dieci giorni prima dell’udienza»: le parti possono «replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria». La terza memoria ha quindi un contenuto limitato alla replica alle eccezioni nuove e alla prova contraria.

Come si contano i termini

I tre termini sono espressi con la formula «almeno ... giorni prima dell’udienza»: si contano a ritroso dall’udienza e indicano un anticipo minimo. La norma individua l’udienza di riferimento in quella «di cui all’articolo 183». Il collegamento con la fase precedente è stabilito dall’art. 171-bis c.p.c., il cui ultimo comma prevede che i termini dell’art. 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto delle verifiche preliminari e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore. In pratica, finché il giudice non ha emesso quel decreto, confermando o differendo l’udienza, i termini delle memorie non decorrono.

Da quando si applica

Secondo le note di coordinamento riportate da Normattiva, l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le disposizioni del decreto, salvo diversa previsione, «hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data»; ai procedimenti pendenti a quella data «si applicano le disposizioni anteriormente vigenti». La modifica del D.Lgs. 164/2024, per l’art. 7, comma 1, di quel decreto, si applica «ove non diversamente previsto» ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Domande frequenti

Quali sono i termini delle memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c.?

Tre termini a ritroso rispetto all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.: almeno quaranta giorni prima per la prima memoria, almeno venti per la seconda, almeno dieci per la terza. Le attività vanno compiute a pena di decadenza.

Cosa può fare l’attore nella prima memoria?

Proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo, precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte e chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.

In quale memoria si indicano le prove e si depositano i documenti?

Nella seconda memoria, almeno venti giorni prima dell’udienza: oltre a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate e a proporre le eccezioni conseguenti, le parti indicano i mezzi di prova ed effettuano le produzioni documentali.

A cosa serve la terza memoria?

Almeno dieci giorni prima dell’udienza le parti possono replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

Da quando decorrono i termini delle memorie integrative?

Per l’art. 171-bis c.p.c., ultimo comma, iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto delle verifiche preliminari e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2 novembre 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificata
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