Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 281-decies c.p.c. – Ambito di applicazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.

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In sintesi

  • L’art. 281-decies c.p.c. apre il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
  • Il rito semplificato si usa quando i fatti di causa non sono controversi, oppure la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa.
  • Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto col rito semplificato anche senza quei presupposti.
  • Le stesse regole valgono per le opposizioni degli artt. 615, primo comma, 617, primo comma, e 645 c.p.c. (opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo).
  • Il primo comma è richiamato dall’art. 171-bis c.p.c. per il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.
Indice dei contenuti

L’art. 281-decies c.p.c. è la norma di apertura del «procedimento semplificato di cognizione», il rito introdotto nel codice di procedura civile dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia). La rubrica, «Ambito di applicazione», dice già la funzione dell’articolo: indicare in quali cause il giudizio è introdotto, o può essere introdotto, nelle forme semplificate. Il secondo e il terzo comma risultano dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il testo vigente è breve e si legge in tre passaggi.

Il primo comma: i quattro presupposti

Il primo comma individua quattro situazioni, legate dalla congiunzione «oppure» e dalla disgiuntiva «o»: «quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa». In presenza di una di queste situazioni «il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato». Il verbo è all’indicativo («è introdotto»).

I quattro presupposti riguardano due aspetti diversi della causa. I primi due guardano ai fatti e alla prova: fatti «non controversi», cioè non contestati tra le parti, oppure domanda «fondata su prova documentale», cioè sostenuta da documenti. Gli altri due guardano alla complessità del giudizio: domanda «di pronta soluzione» o che «richiede un’istruzione non complessa». La norma non definisce ulteriormente queste espressioni, che vanno valutate caso per caso.

Un esempio. Tizio chiede a Caio il pagamento di una fornitura e dispone del contratto firmato, delle fatture e dei documenti di consegna. La domanda è fondata su prova documentale: ricorre uno dei presupposti del primo comma e il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato. Se invece i fatti sono controversi, la domanda non si fonda su documenti e la causa richiede una lunga istruzione con molti testimoni e perizie, nessuno dei quattro presupposti del primo comma ricorre; resta, nelle sole cause monocratiche, la possibilità prevista dal secondo comma.

Il secondo comma: la scelta nelle cause monocratiche

Il secondo comma, nel testo risultante dal D.Lgs. 164/2024, allarga il campo: «nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma». Qui il verbo è «può»: è una possibilità, non una regola necessaria. E vale «nelle sole cause» monocratiche, cioè quelle in cui il tribunale decide con un giudice unico e non in composizione collegiale. In queste cause, dunque, chi agisce può scegliere il rito semplificato anche quando i fatti sono controversi o l’istruzione non è semplice.

Il terzo comma: le opposizioni esecutive e a decreto ingiuntivo

Il terzo comma, anch’esso risultante dal D.Lgs. 164/2024, estende le regole dei primi due commi «anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645». Si tratta dell’opposizione all’esecuzione (art. 615, primo comma), dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma) e dell’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.). Anche questi giudizi, quindi, sono introdotti nelle forme semplificate quando ricorrono i presupposti del primo comma e possono esserlo, nelle cause monocratiche, anche in assenza di quei presupposti.

Il collegamento con le verifiche preliminari

Il primo comma dell’art. 281-decies è richiamato dall’art. 171-bis c.p.c.: nelle verifiche preliminari, se il giudice ritiene che «in relazione a tutte le domande proposte» ricorrono i presupposti del primo comma di questa norma, dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione. L’ambito di applicazione fissato qui serve quindi sia a chi introduce la causa, sia al giudice che valuta il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

Da quando si applica

Secondo le note di coordinamento riportate da Normattiva, l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le disposizioni del decreto, salvo diversa previsione, «hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre ai procedimenti pendenti a quella data «si applicano le disposizioni anteriormente vigenti». Le modifiche del D.Lgs. 164/2024, per l’art. 7, comma 1, di quel decreto, si applicano «ove non diversamente previsto» ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Domande frequenti

Quando si applica il procedimento semplificato di cognizione secondo l’art. 281-decies c.p.c.?

Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa. In questi casi il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Si può usare il rito semplificato anche senza quei presupposti?

Sì, ma nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica: lì il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti del primo comma.

Il rito semplificato vale anche per le opposizioni a decreto ingiuntivo?

Sì. Il terzo comma estende le disposizioni del primo e del secondo comma alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645 c.p.c., tra cui l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Che cosa cambia tra primo e secondo comma?

Nel primo comma, in presenza dei presupposti, il giudizio «è introdotto» nelle forme semplificate; nel secondo, limitato alle cause monocratiche, il giudizio «può essere introdotto» con il rito semplificato anche senza quei presupposti.

Il giudice può far passare una causa ordinaria al rito semplificato?

L’art. 171-bis c.p.c. prevede che, nelle verifiche preliminari, se il giudice ritiene che per tutte le domande proposte ricorrano i presupposti del primo comma dell’art. 281-decies, dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2 novembre 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificata
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