Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 281-duodecies c.p.c. – Procedimento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Entro la stessa udienza l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell’articolo 281-undecies.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.

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In sintesi

  • L’art. 281-duodecies c.p.c. regola lo svolgimento del procedimento semplificato di cognizione, a partire dalla prima udienza.
  • Se per la domanda principale o per la riconvenzionale mancano i presupposti del primo comma dell’art. 281-decies, o se, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa vada trattata con il rito ordinario, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione con il rito ordinario.
  • Entro la stessa udienza l’attore può chiedere di chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
  • Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni conseguenti alla riconvenzionale e alle eccezioni altrui.
  • Se l’esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede un termine perentorio non superiore a 20 giorni e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni.
  • Altrimenti, se la causa non è matura per la decisione, il giudice ammette le prove rilevanti e procede alla loro assunzione.
Indice dei contenuti

L’art. 281-duodecies c.p.c., intitolato «Procedimento», descrive come si svolge il procedimento semplificato di cognizione una volta che la causa è stata introdotta. L’ambito del rito è fissato dall’art. 281-decies c.p.c.; questo articolo si concentra sulla prima udienza e su ciò che il giudice e le parti possono fare in quella sede. Nel testo vigente alcune parole del terzo e del quarto comma sono indicate da Normattiva tra doppie parentesi, con richiamo alla nota (178) relativa al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

Il passaggio al rito ordinario

Il primo comma prevede due ipotesi in cui la causa esce dal rito semplificato. La prima: alla prima udienza il giudice rileva che «per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale» non ricorrono i presupposti del primo comma dell’art. 281-decies. La seconda: il giudice, «valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria», ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

In entrambi i casi il giudice provvede con «ordinanza non impugnabile» e fissa l’udienza dell’art. 183 c.p.c.; da quella udienza decorrono i termini previsti dall’art. 171-ter c.p.c.. Un esempio: Tizio cita Caio con il rito semplificato per il pagamento di una fornitura documentata da contratto e fatture; Caio propone una domanda riconvenzionale di risarcimento per vizi della merce, che richiede testimoni e una consulenza. Se il giudice rileva che per la riconvenzionale mancano i presupposti del rito semplificato, dispone la prosecuzione nelle forme ordinarie.

La chiamata in causa del terzo

Il secondo comma consente all’attore, «entro la stessa udienza», di chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo, ma solo «se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto». Se il giudice autorizza la chiamata, fissa la data della nuova udienza e assegna un termine perentorio per la citazione del terzo. Quando invece dispone il passaggio al rito ordinario ai sensi del primo comma, il giudice decide anche sull’autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione in giudizio del terzo segue il terzo comma dell’art. 281-undecies c.p.c.

Domande ed eccezioni conseguenti

Il terzo comma stabilisce che alla stessa udienza, «a pena di decadenza», le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. La prima udienza è quindi il momento in cui ciascuna parte deve reagire alle novità introdotte dall’avversario: se non lo fa in quella sede, decade dalla possibilità.

I termini per precisare e per replicare

Il quarto comma regola i termini per le difese scritte. «Quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte», il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio «non superiore a venti giorni» per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine «non superiore a dieci giorni» per replicare e dedurre prova contraria. Sono limiti massimi: il giudice può assegnare termini più brevi, non più lunghi. I termini non sono automatici: servono una richiesta della parte e un’esigenza nata dalle difese dell’altra.

Per esempio, se Caio nelle sue difese afferma di aver già pagato una parte del prezzo e produce una ricevuta, Tizio può chiedere al giudice i termini del quarto comma; se li concede, le parti hanno un primo termine non superiore a venti giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e indicare le prove, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

L’ammissione e l’assunzione delle prove

Il quinto comma chiude la sequenza: se il giudice non provvede ai sensi del secondo comma (chiamata del terzo) e del quarto comma (termini) e non ritiene la causa matura per la decisione, «ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione». Il criterio è la rilevanza dei mezzi di prova per la decisione. La fase decisoria non è disciplinata da questo articolo.

Da quando si applica

Secondo le note di coordinamento riportate da Normattiva, l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le disposizioni del decreto, salvo diversa previsione, «hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre ai procedimenti pendenti a quella data «si applicano le disposizioni anteriormente vigenti». Le modifiche del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, per l’art. 7, comma 1, di quel decreto, si applicano «ove non diversamente previsto» ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Domande frequenti

Quando il giudice trasforma il rito semplificato in rito ordinario secondo l’art. 281-duodecies c.p.c.?

Alla prima udienza, se rileva che per la domanda principale o per quella riconvenzionale non ricorrono i presupposti del primo comma dell’art. 281-decies, oppure se, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa vada trattata con il rito ordinario.

Si può impugnare l’ordinanza che dispone il passaggio al rito ordinario?

No. L’art. 281-duodecies prevede che il giudice disponga la prosecuzione nelle forme del rito ordinario con ordinanza non impugnabile, fissando l’udienza dell’art. 183 c.p.c., da cui decorrono i termini dell’art. 171-ter c.p.c.

L’attore può chiamare in causa un terzo nel procedimento semplificato?

Sì, chiedendolo entro la prima udienza, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Se il giudice autorizza, fissa la nuova udienza e un termine perentorio per citare il terzo.

Quanto durano i termini per le memorie nel rito semplificato?

Se l’esigenza sorge dalle difese della controparte e la parte lo chiede, il giudice concede un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e indicare prove, e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Entro quando vanno proposte le domande conseguenti alla riconvenzionale?

Alla prima udienza, a pena di decadenza: in quella sede le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2 novembre 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificata
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