Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 473-bis c.p.c. – Ambito di applicazione. Mutamento del rito

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di cui all’articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti.

Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.

I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

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In sintesi

  • L’art. 473-bis c.p.c. apre il titolo IV-bis del libro secondo, «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie».
  • Il rito si applica ai procedimenti su stato delle persone, minorenni e famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, e alle domande di risarcimento per violazione dei doveri familiari, salvo diversa disposizione di legge.
  • Sono esclusi in ogni caso scioglimento della comunione legale, dichiarazione di adottabilità, adozione di minori di età e le materie delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
  • Per quanto non previsto valgono le norme dei titoli I e III del libro secondo.
  • Se la causa è promossa con il rito sbagliato, il giudice ordina il mutamento del rito (o, nel caso del quarto comma, dichiara la propria incompetenza) non oltre la prima udienza; restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Indice dei contenuti

L’art. 473-bis c.p.c. è la norma di apertura del titolo IV-bis del libro secondo del codice, che Normattiva riporta con l’intestazione «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie». La rubrica, «Ambito di applicazione. Mutamento del rito», indica le due funzioni dell’articolo: stabilire a quali cause si applicano le regole del titolo e dire che cosa accade quando una causa è introdotta con il rito sbagliato. Nel testo vigente la rubrica e i commi primo, terzo, quarto e quinto sono indicati da Normattiva tra doppie parentesi, con richiamo alla nota (178) relativa al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

Le cause soggette al rito

Il primo comma individua i procedimenti «relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie», a condizione che siano attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare o del tribunale per i minorenni; e, in più, le «domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari». La regola cede quando «la legge disponga diversamente»: il rito del titolo IV-bis è quello generale della materia, ma una norma specifica può prevedere altro.

I procedimenti sempre esclusi

Il secondo periodo del primo comma elenca le esclusioni, che valgono «in ogni caso»: i procedimenti di scioglimento della comunione legale; quelli volti alla dichiarazione di adottabilità; quelli di adozione di minori di età; quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Per queste cause il rito del titolo IV-bis non si applica, anche se riguardano persone o famiglie.

Le norme applicabili per il resto

Il secondo comma contiene un rinvio: «per quanto non disciplinato dal presente titolo», i procedimenti del primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo del codice. Le regole del titolo IV-bis prevalgono quindi su quelle generali; dove tacciono, si applicano le norme di quei due titoli.

Il mutamento del rito verso il procedimento di famiglia

Il terzo comma riguarda il caso in cui uno dei procedimenti del primo comma «è promosso in forme diverse» da quelle del titolo. Il giudice ordina il mutamento del rito, fissa l’udienza dell’art. 473-bis.21 e assegna alle parti termini perentori «per l’eventuale integrazione degli atti». Un esempio: Tizio chiede con un atto di citazione ordinario il risarcimento del danno che afferma di aver subito per la violazione dei doveri familiari da parte di Caia. Si tratta di una domanda che il primo comma attribuisce al rito del titolo IV-bis: il giudice ordina il mutamento e consente alle parti di adeguare gli atti.

Il mutamento in senso inverso

Il quarto comma regola il caso opposto: una causa promossa con il rito del titolo IV-bis riguarda in realtà un procedimento diverso da quelli del primo comma. Se la causa rientra nella sua competenza, il giudice ordina il mutamento del rito «dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo»; altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione con il rito previsto per quella causa. È il caso, per esempio, di una domanda di scioglimento della comunione legale proposta con il rito di famiglia: il primo comma la esclude espressamente.

Entro quando e con quali effetti

Il quinto comma fissa un limite di tempo: i provvedimenti del terzo e del quarto comma «sono pronunciati non oltre la prima udienza». Fissa poi due regole sugli effetti. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento; e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme di quel rito. La domanda non perde i suoi effetti, ma le parti non recuperano le facoltà da cui erano già decadute.

Da quando si applica

Secondo le note di coordinamento riportate da Normattiva, l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le disposizioni del decreto, salvo diversa previsione, «hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre ai procedimenti pendenti a quella data «si applicano le disposizioni anteriormente vigenti». Le modifiche del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, per l’art. 7, comma 1, di quel decreto, si applicano «ove non diversamente previsto» ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Domande frequenti

A quali procedimenti si applica l’art. 473-bis c.p.c.?

Ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, e alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente.

Quali procedimenti sono esclusi dal rito per persone, minorenni e famiglie?

Sono esclusi in ogni caso i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli di competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

Che cosa succede se una causa di famiglia è introdotta con il rito ordinario?

Il giudice ordina il mutamento del rito, fissa l’udienza dell’art. 473-bis.21 e assegna alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti.

Entro quando il giudice deve disporre il mutamento del rito?

Non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo il rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate.

Quali norme si applicano per gli aspetti non regolati dal titolo IV-bis?

Per quanto non disciplinato dal titolo, i procedimenti del primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo del codice di procedura civile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2 novembre 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificata
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.