Testo dell'articoloVigente
Art. 492-bis c.p.c. – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell’istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.
Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all’articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l’istanza, l’autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 492-bis c.p.c., «Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare», disciplina lo strumento con cui il creditore può far cercare i beni del debitore nelle banche dati pubbliche. Si colloca subito dopo l’art. 492 c.p.c., di cui richiama il primo, secondo e terzo comma. Il testo vigente ha dieci commi; nell’ultimo alcune parole sono indicate da Normattiva tra doppie parentesi, con richiamo alla nota (178) relativa al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Chi la chiede e a chi
Il primo comma richiede che il creditore sia «munito del titolo esecutivo e del precetto» e, come si dice alla fine del comma, che sia decorso il termine dell’art. 482. L’istanza va rivolta all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Deve indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’art. 547 c.p.c., l’indirizzo di posta elettronica certificata o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Non può essere proposta prima che sia decorso il termine dell’art. 482 c.p.c..
Prima del precetto: l’autorizzazione del presidente
Il secondo comma prevede una via anticipata. Prima della notificazione del precetto, o prima che sia decorso il termine dell’art. 482, «se vi è pericolo nel ritardo» il presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica. In questo caso, dice il quarto comma, il precetto va consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
La sospensione del termine del precetto
Il terzo comma protegge il creditore dai tempi della ricerca. Dalla proposizione dell’istanza il termine dell’art. 481, primo comma è sospeso fino a uno di questi eventi: la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti; il rigetto dell’istanza da parte del presidente del tribunale; la comunicazione del processo verbale delle ricerche.
Le banche dati consultate e il verbale
Il quarto comma è il cuore della norma. L’ufficiale giudiziario accede «mediante collegamento telematico diretto» ai dati delle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e alle banche dati degli enti previdenziali. Restano ferme le disposizioni sull’accesso agli archivi del Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno (art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121). Lo scopo è acquisire tutte le informazioni utili per individuare cose e crediti da pignorare, comprese quelle sui rapporti del debitore con istituti di credito e con datori di lavoro o committenti. Al termine l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale con tutte le banche dati interrogate e le risultanze, e lo comunica al creditore. Procede poi al pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico.
Beni del debitore e beni presso terzi
Se la ricerca individua cose in luoghi appartenenti al debitore nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, questi vi accede e provvede d’ufficio agli adempimenti degli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. Se i luoghi sono fuori dal suo territorio, al creditore viene rilasciata copia autentica del verbale: entro quindici giorni dal rilascio, a pena d’inefficacia della richiesta, il creditore la presenta, con l’istanza per quegli stessi adempimenti, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se una cosa individuata non viene trovata, l’ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare entro quindici giorni dove si trova, avvertendolo che l’omessa o falsa comunicazione è punita a norma dell’art. 388, sesto comma, del codice penale.
Se invece emergono crediti del debitore o sue cose nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’art. 149-bis c.p.c., il verbale al debitore e al terzo, con le indicazioni elencate dal settimo comma, tra cui l’ingiunzione, l’invito e l’avvertimento dell’art. 492 e l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute nei limiti dell’art. 546 c.p.c.. Al terzo il verbale è notificato per estratto, con i soli dati che lo riguardano. Un esempio: Tizio, creditore di Caio con sentenza e precetto notificato, presenta l’istanza; dalle banche dati risultano un conto corrente di Caio presso una banca e un rapporto di lavoro con la società Sempronio. Poiché emergono più crediti presso terzi, Tizio sceglie su quali procedere; l’ufficiale giudiziario notifica poi il verbale a Caio e, per estratto, al terzo o ai terzi scelti.
La scelta dei beni
L’ottavo e il nono comma risolvono il caso in cui la ricerca dia più risultati: se emergono più crediti o più cose presso terzi, oppure sia cose presso il debitore sia crediti o cose presso terzi, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione «i beni scelti dal creditore». Nell’esempio, è Tizio a indicare se procedere sul conto corrente, sulla retribuzione o su entrambi.
L’iscrizione a ruolo dopo la sospensione
Il decimo comma chiude il meccanismo. Se il termine del precetto è stato sospeso, per verificare il rispetto dei termini dell’art. 481, primo comma, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo, «a pena di inefficacia del pignoramento», depositando con le modalità e nei termini degli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma c.p.c.: l’istanza, l’autorizzazione del presidente quando prevista, e la comunicazione del verbale oppure la comunicazione dell’ufficiale giudiziario o il provvedimento di rigetto del presidente.
Da quando si applica
Secondo le note di coordinamento riportate da Normattiva, l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che le disposizioni del decreto, salvo diversa previsione, «hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data», mentre ai procedimenti pendenti a quella data «si applicano le disposizioni anteriormente vigenti». Le modifiche del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, per l’art. 7, comma 1, di quel decreto, si applicano «ove non diversamente previsto» ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Domande frequenti
Chi può chiedere la ricerca telematica dei beni del debitore?
Il creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, con istanza all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. Prima della notifica del precetto o del decorso del termine dell’art. 482 la ricerca è possibile solo se vi è pericolo nel ritardo e con l’autorizzazione del presidente del tribunale.
Quali banche dati consulta l’ufficiale giudiziario?
Le banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e quelle degli enti previdenziali, per individuare cose e crediti da pignorare, anche i rapporti del debitore con banche, datori di lavoro o committenti.
Che cosa succede al termine dell’art. 481 durante le ricerche?
Dalla proposizione dell’istanza il termine dell’art. 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione del verbale, alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto dell’istanza da parte del presidente del tribunale.
Se la ricerca trova più beni, quali vengono pignorati?
Quelli scelti dal creditore: l’art. 492-bis lo prevede sia quando emergono più crediti o cose presso terzi, sia quando emergono insieme cose presso il debitore e crediti o cose presso terzi.
Che cosa rischia il debitore se non dice dove si trova un bene individuato?
L’ufficiale giudiziario gli intima di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova la cosa, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’art. 388, sesto comma, del codice penale.
Fonti consultate: 1 fonte verificata