Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1602 c.c. – Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1601 - Art. 1601 c.c.: Risarcimento del danno al conduttore licenziato→Cod. civ. art. 1603 - Art. 1603 c.c.: Clausola di scioglimento del contratto in caso d→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1600 Codice Civile: Detenzione anteriore al trasferimento→Art. 1604 c.c.: Vendita della cosa locata con patto di riscatto→Art. 1599 c.c.: Trasferimento a titolo particolare della cosa lo→Art. 1605 c.c.: Liberazione o cessione del corrispettivo della l→Articolo 1598 Codice Civile: Garanzie della locazione→Articolo 1606 Codice Civile: Estinzione del diritto del locatore→Articolo 1597 Codice Civile: Rinnovazione tacita del contratto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La successione nel contratto di locazione
L'art. 1602 c.c. regola gli effetti dell'opponibilità della locazione nei confronti del terzo acquirente: una volta stabilito che l'acquirente è tenuto a rispettare il contratto, questi subentra automaticamente in tutti i diritti e le obbligazioni del locatore originario. La successione opera dal giorno dell'acquisto, senza necessità di un formale atto di cessione del contratto né del consenso del conduttore.
Diritti e obbligazioni che passano all'acquirente
L'acquirente subentrante acquisisce il diritto a percepire i canoni scadenti dopo la data del suo acquisto e assume l'obbligo di mantenere il conduttore nel godimento pacifico del bene. Tra le obbligazioni trasferite rientrano anche quelle di eseguire le riparazioni straordinarie (art. 1576 c.c.) e di garantire il bene da vizi (art. 1578 c.c.). I canoni già maturati e non pagati prima dell'acquisto restano invece un credito del locatore originario, salvo diverso accordo.
Posizione del locatore originario
Con la successione dell'acquirente nel contratto, il locatore originario esce dalla relazione contrattuale per il futuro. Rimane eventualmente responsabile per le obbligazioni sorte durante il periodo in cui era ancora proprietario e locatore. Il conduttore non può però pretendere di continuare a trattare con il locatore originario per le vicende successive all'acquisto.
Presupposti dell'opponibilità
L'art. 1602 c.c. non stabilisce autonomamente quando la locazione è opponibile all'acquirente: tale presupposto deriva dagli artt. 1599 e 1600 c.c. (data certa, detenzione anteriore) e, per gli immobili, dalla trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. Solo una volta accertata l'opponibilità, scattano gli effetti di subentro disciplinati dall'art. 1602 c.c.
Domande frequenti
Cosa accade quando l'acquirente è tenuto a rispettare la locazione?
Subentra, dal giorno dell'acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni del contratto di locazione (art. 1602 c.c.).
Serve un atto di cessione o il consenso del conduttore?
No: la successione opera automaticamente dal giorno dell'acquisto.
Quali diritti e obblighi passano all'acquirente?
Il diritto ai canoni scadenti dopo l'acquisto e gli obblighi di garantire il godimento, eseguire le riparazioni straordinarie e garantire da vizi (artt. 1576, 1578).
A chi spettano i canoni arretrati?
Al locatore originario: i canoni maturati e non pagati prima dell'acquisto restano un suo credito, salvo diverso accordo.
Il locatore originario resta nel contratto?
No, per il futuro esce dalla relazione contrattuale; resta responsabile solo per le obbligazioni sorte mentre era proprietario.