Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2367 c.c. – Convocazione su richiesta di soci

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In sintesi

  • I soci che rappresentino almeno il decimo del capitale (o il ventesimo nelle società quotate) possono chiedere la convocazione dell'assemblea, indicando gli argomenti da trattare.
  • Lo statuto può prevedere percentuali inferiori, ampliando così i diritti della minoranza.
  • Se gli organi competenti non provvedono alla convocazione, il tribunale può ordinarla con decreto, previa audizione degli organi amministrativi e di controllo.
  • La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per materie su cui l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di loro progetti.
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Ratio

L'art. 2367 c.c. costituisce uno strumento fondamentale di tutela della minoranza azionaria: riconosce ai soci che raggiungano la soglia di legge il potere di sollecitare l'attivazione del plenum assembleare, sottraendo agli amministratori il monopolio dell'iniziativa convocatoria. La norma risponde all'esigenza di evitare che la maggioranza, attraverso il controllo sugli organi di gestione, possa impedire alla minoranza di portare all'attenzione dell'assemblea temi rilevanti. Il coinvolgimento del tribunale come organo di supplenza assicura che il diritto alla convocazione non rimanga privo di tutela effettiva in caso di inerzia ingiustificata. La limitazione introdotta dal terzo comma previene un uso strumentale del diritto: le materie che richiedono un'istruttoria tecnica degli amministratori non possono essere inserite nell'ordine del giorno su iniziativa dei soli soci.

Analisi

Il primo comma fissa la soglia legale al ventesimo del capitale per le società aperte e al decimo per le società chiuse, con possibilità di riduzione statutaria. I soci richiedenti devono indicare gli argomenti da trattare: la domanda è atto recettizio che determina l'obbligo degli amministratori di convocare «senza ritardo». La locuzione «senza ritardo» implica un termine ragionevole commisurato alle circostanze, generalmente identificato dalla prassi in 20-30 giorni. Il secondo comma disciplina il rimedio giurisdizionale: il tribunale interviene solo se il rifiuto di provvedere risulta «ingiustificato», dopo aver sentito gli organi sociali. Il decreto del tribunale designa anche il presidente dell'assemblea, assicurando la neutralità del procedimento. Il terzo comma esclude la convocazione su richiesta per le materie riservate all'iniziativa degli amministratori: bilancio, fusioni, scissioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, e altri casi analoghi in cui la legge richiede una relazione o progetto predisposto dagli organi gestori.

Quando si applica

La norma si applica quando soci che raggiungono la soglia legale o statutaria vogliono portare all'attenzione dell'assemblea argomenti non inclusi nell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata, o quando l'assemblea non è ancora stata convocata. La richiesta deve essere formulata per iscritto e deve indicare con precisione gli argomenti. Il rifiuto degli amministratori deve essere motivato: se ingiustificato, apre la strada al ricorso al tribunale. L'intervento giudiziale è rimedio residuale, esperibile solo dopo che gli organi sociali (inclusi sindaci e consiglio di sorveglianza) non abbiano provveduto.

Connessioni

L'art. 2367 si coordina con l'art. 2363 c.c. (luogo di convocazione), l'art. 2366 c.c. (formalità della convocazione), l'art. 2364 c.c. (competenze dell'assemblea ordinaria) e l'art. 2365 c.c. (competenze dell'assemblea straordinaria). Per le società quotate, il TUF prevede soglie e modalità specifiche di esercizio del diritto di convocazione da parte della minoranza. Il potere del tribunale si inserisce nel quadro più ampio dei controlli giudiziari sulla governance societaria, accanto agli artt. 2409 c.c. (denunzia al tribunale) e 2630 c.c. (omessa convocazione dell'assemblea, illecito penale/amministrativo).

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio detengono complessivamente il 12% di una SPA non quotata

Ritengono necessario che l'assemblea discuta della revoca dell'amministratore delegato per presunte irregolarità nella gestione. Presentano formale richiesta scritta al consiglio di amministrazione indicando l'argomento. Il consiglio, senza motivazione, non convoca l'assemblea per 40 giorni. Tizio e Caio ricorrono al tribunale, che, sentiti gli amministratori e accertato il rifiuto ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea e designa un presidente.

Caso 2: Caso 2

Sempronio detiene il 15% di una SPA non quotata e chiede la convocazione dell'assemblea per deliberare sull'approvazione del bilancio. Il consiglio di amministrazione respinge la richiesta, rilevando che l'approvazione del bilancio è materia che richiede la relazione degli amministratori e rientra nell'esclusiva competenza di iniziativa degli organi gestori ai sensi dell'art. 2367, terzo comma, c.c. Il rifiuto è legittimo: la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per le materie su cui l'assemblea delibera sulla base di progetti predisposti dagli amministratori.

Domande frequenti

Quanti soci devono unirsi per chiedere la convocazione dell'assemblea?

Non conta il numero di soci ma la percentuale di capitale rappresentata: almeno il decimo del capitale nelle SPA non quotate, il ventesimo nelle quotate. Lo statuto può prevedere soglie più basse. Anche un solo socio che raggiunga la soglia può fare domanda.

Gli amministratori possono rifiutare la richiesta di convocazione?

Il rifiuto è legittimo solo se giustificato: ad esempio se la richiesta riguarda materie riservate all'iniziativa degli amministratori o se la domanda è difforme dai requisiti di legge. Il rifiuto ingiustificato apre la strada al ricorso al tribunale.

Quanto tempo hanno gli amministratori per convocare l'assemblea dopo la richiesta?

La legge dice 'senza ritardo', senza fissare un termine preciso. La prassi e la dottrina identificano un termine ragionevole di circa 20-30 giorni. Decorso tale termine senza convocazione, i soci possono rivolgersi al tribunale.

Il tribunale può essere adito direttamente senza prima richiedere la convocazione agli amministratori?

No. Il ricorso al tribunale è rimedio residuale: occorre prima che i soci abbiano formulato la richiesta agli organi sociali competenti (amministratori, e in loro vece sindaci o consiglio di sorveglianza) e che questi abbiano omesso di provvedere ingiustificatamente.

Su quali argomenti NON si può chiedere la convocazione ai sensi dell'art. 2367 c.c.?

Non si può richiedere la convocazione per materie su cui l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta: tipicamente bilancio, fusioni, scissioni, aumenti di capitale con esclusione dell'opzione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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