Testo dell'articoloVigente
L’art. 2348 c.c. fissa il principio di uguaglianza delle azioni: devono essere di uguale valore e conferire uguali diritti; lo statuto può però creare categorie di azioni fornite di diritti diversi (anche sull’incidenza delle perdite), con contenuto liberamente determinabile nei limiti di legge. Le azioni della stessa categoria conferiscono uguali diritti.
Art. 2348 c.c. Categorie di azioni
In vigore
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2348 c.c. riflette un bilanciamento tra il principio di parità di trattamento degli azionisti e la necessità di flessibilità organizzativa della società per azioni. Il principio di uguaglianza delle azioni è storicamente connesso alla funzione economica del capitale azionario: ogni quota del capitale deve incorporare un uguale contenuto patrimoniale e amministrativo, così da garantire la fungibilità dei titoli e la certezza dei diritti. Tuttavia, l'esigenza di attrarre capitali diversificati, investitori che privilegiano la remunerazione rispetto al controllo, o viceversa, ha indotto il legislatore a consentire la differenziazione dei diritti per categorie, pur mantenendo l'uniformità all'interno di ciascuna di esse. Il terzo comma, che sancisce l'uguaglianza infra-categoriale, costituisce il presidio contro discriminazioni arbitrarie tra possessori della stessa tipologia di azione.
Analisi
Il primo comma stabilisce la regola generale: uguaglianza di valore (nominale o, nelle società senza valore nominale espresso, di frazione del capitale) e uguaglianza di diritti. La deroga è consentita dal secondo comma mediante la creazione di categorie speciali, che possono differire per diritti patrimoniali (utili, quota di liquidazione), diritti amministrativi (voto, informazione, opposizione) e per l'incidenza delle perdite. Quest'ultimo profilo è rilevante per le azioni postergate nelle perdite, che assorbono le minusvalenze solo dopo l'azzeramento delle azioni ordinarie. La locuzione «nei limiti imposti dalla legge» rinvia a norme inderogabili sparse nel Titolo V, come il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c. applicato per analogia), il limite alle azioni prive di voto (art. 2351 c.c.) e le regole sulle azioni di risparmio nelle società quotate (art. 145 TUF). La modifica statutaria che istituisce o sopprime una categoria richiede delibera dell'assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.) e, se incide negativamente sui diritti di una categoria esistente, il consenso dell'assemblea speciale degli azionisti interessati (art. 2376 c.c.).
Quando si applica
La norma si applica a tutte le società per azioni, quotate e non. In sede di costituzione, i fondatori possono già prevedere categorie speciali nello statuto originario; successivamente, la creazione avviene con delibera di assemblea straordinaria. È rilevante ogni volta che si struttura un'operazione di raccolta di capitale che richieda di offrire agli investitori diritti differenziati rispetto agli azionisti esistenti: fondi di private equity che richiedono azioni privilegiate nei dividendi, patti parasociali convertiti in diritti statutari, piani di incentivazione per il management tramite azioni con voto plurimo (art. 2351 c.c.). Trova applicazione anche nella disciplina delle società quotate, dove il TUF prevede categorie speciali come le azioni di risparmio.
Connessioni
L'art. 2348 c.c. si coordina con l'art. 2346 c.c. (partecipazione azionaria e valore nominale), l'art. 2351 c.c. (diritto di voto e sue limitazioni per categoria), l'art. 2350 c.c. (diritto agli utili e alla quota di liquidazione), l'art. 2376 c.c. (assemblee speciali di categoria) e l'art. 2437 c.c. (diritto di recesso in caso di modifica dei diritti di categoria). Per le società quotate, il riferimento è agli artt. 145-147 TUF sulle azioni di risparmio e all'art. 127-sexies TUF sul voto plurimo. Sul piano sistematico, va letto insieme all'art. 2265 c.c. (patto leonino) e all'art. 1322 c.c. (autonomia contrattuale), che delimitano lo spazio di libertà statutaria.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, Caio e Sempronio costituiscono una S.p.A
nel settore tecnologico. Caio, investitore finanziario, non vuole partecipare alla gestione ma esige una remunerazione privilegiata. Lo statuto crea due categorie: azioni ordinarie (Tizio e Sempronio) con pieno diritto di voto, e azioni privilegiate (Caio) con dividendo prioritario del 5% e postergazione nelle perdite. L'art. 2348 c.c. legittima la distinzione, purché all'interno di ciascuna categoria tutti i titolari ricevano il medesimo trattamento.
Caso 2: La S.p.A
Alfa delibera in assemblea straordinaria di istituire una nuova categoria di azioni di categoria B, prive del diritto di voto su argomenti ordinari ma con diritto di voto rafforzato sulle modifiche statutarie. Mevio, possessore di azioni ordinarie, contesta la delibera perché ritiene che la nuova categoria comprima i propri diritti. Il consiglio legale gli spiega che la creazione di una nuova categoria non modifica i diritti delle azioni già emesse, e dunque non richiede il consenso dell'assemblea speciale degli ordinari ai sensi dell'art. 2376 c.c., a meno che la modifica non incida specificamente sui diritti già acquisiti dalla sua categoria.
Domande frequenti
Tutte le azioni di una S.p.A. devono avere gli stessi diritti?
Non necessariamente. La regola generale è l'uguaglianza, ma lo statuto può creare categorie speciali con diritti diversi (es. privilegio nei dividendi, assenza del voto). All'interno di ogni categoria, però, tutte le azioni conferiscono diritti identici.
Come si crea una nuova categoria di azioni?
Con una clausola dello statuto originario oppure con una successiva modifica statutaria, che richiede delibera dell'assemblea straordinaria. Se la modifica pregiudica i diritti di una categoria già esistente, serve anche l'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti interessati (art. 2376 c.c.).
Cosa significa che le perdite possono incidere diversamente sulle categorie?
Lo statuto può stabilire che certe azioni (es. ordinarie) assorbano le perdite prima delle altre (es. privilegiate postergate). In questo modo, i titolari di azioni postergate vedono intaccato il proprio capitale solo dopo l'azzeramento delle azioni ordinarie.
Una categoria di azioni può essere soppressa?
Sì, con delibera di assemblea straordinaria e, se necessario, con il consenso dell'assemblea speciale della categoria soppressa, trattandosi di modifica che incide direttamente sui diritti di quei soci (art. 2376 c.c.).
L'uguaglianza infra-categoriale è derogabile dallo statuto?
No. Il terzo comma dell'art. 2348 c.c. è inderogabile: tutte le azioni appartenenti alla stessa categoria devono conferire esattamente gli stessi diritti. Diversificare il trattamento all'interno di una categoria sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa.