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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chi conferisce beni in natura o crediti deve allegare all'atto costitutivo una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale.
  • La relazione deve descrivere i beni, attestarne il valore e illustrare i criteri di valutazione.
  • Gli amministratori devono controllare la stima entro 180 giorni dall'iscrizione; fino ad allora le azioni sono inalienabili.
  • Se il valore risulta inferiore di oltre un quinto, la società deve ridurre il capitale o il socio può versare la differenza in denaro oppure recedere.
  • L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2343 c.c. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

In vigore

crediti Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

In sintesi

  • Chi conferisce beni in natura o crediti deve allegare all'atto costitutivo una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale.
  • La relazione deve descrivere i beni, attestarne il valore e illustrare i criteri di valutazione.
  • Gli amministratori devono controllare la stima entro 180 giorni dall'iscrizione; fino ad allora le azioni sono inalienabili.
  • Se il valore risulta inferiore di oltre un quinto, la società deve ridurre il capitale o il socio può versare la differenza in denaro oppure recedere.
  • L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Ratio

L'art. 2343 c.c. è il presidio fondamentale del principio di effettività del capitale nelle SPA quando i soci apportano beni diversi dal denaro. Il capitale nominale deve corrispondere a un patrimonio reale: se i conferimenti in natura fossero sopravvalutati, il capitale della società sarebbe gonfiato artificialmente, a danno dei creditori sociali e degli altri soci. Il legislatore ha scelto di affidare la verifica a un esperto indipendente designato dal tribunale, garantendo imparzialità e competenza tecnica. La procedura di controllo successivo da parte degli amministratori e il meccanismo correttivo chiudono il sistema di garanzia.

Analisi

Il primo comma disciplina il contenuto della relazione giurata: descrizione dei beni o crediti, attestazione del valore e criteri di valutazione. L'esperto è designato dal tribunale del circondario in cui ha sede la società. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo, rendendola pubblica. Il secondo comma prevede la responsabilità dell'esperto per i danni causati a società, soci e terzi, con rinvio all'art. 64 c.p.c. Il terzo comma impone agli amministratori di controllare le valutazioni entro 180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese; durante questo periodo le azioni sono inalienabili. Se emerge una sottovalutazione superiore al quinto, scattano le misure correttive: riduzione del capitale con annullamento delle azioni scoperte, oppure versamento della differenza in denaro da parte del socio, oppure recesso con restituzione del conferimento.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un socio conferisce beni in natura (immobili, macchinari, partecipazioni, aziende) o crediti nella SPA, sia in sede di costituzione sia in occasione di aumenti di capitale con conferimenti non in denaro. Non si applica ai conferimenti in denaro. Si applica anche alla trasformazione di società di persone in SPA. La procedura è obbligatoria e non può essere derogata dall'autonomia privata.

Connessioni

L'art. 2343 è strettamente connesso all'art. 2342 (conferimenti in genere), all'art. 2339 (responsabilità dei promotori per i conferimenti in natura) e all'art. 2346 (emissione di azioni). La responsabilità dell'esperto richiama l'art. 64 c.p.c. Il meccanismo di riduzione del capitale si raccorda con gli artt. 2445-2447 (riduzione del capitale). Il recesso del socio conferente è disciplinato dall'art. 2437 c.c. Per le SRL esiste una disciplina analoga ma semplificata all'art. 2465 c.c. Il D.Lgs. 123/2012 ha introdotto la possibilità di sostituire la stima con una perizia di parte in specifiche condizioni (art. 2343-ter c.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio vuole conferire in una SPA un magazzino del valore dichiarato di 500.000 euro. Prima della firma dell'atto costitutivo, deve ottenere dal tribunale la designazione di un esperto che rediga una relazione giurata. La relazione, allegata all'atto, attesta un valore di 490.000 euro: il conferimento è valido e le azioni corrispondenti vengono emesse per tale importo.

Caso 2: Caso 2

Caio conferisce in una SPA un credito commerciale del valore attestato di 200.000 euro. Gli amministratori, nel controllo effettuato a 150 giorni dall'iscrizione, accertano un valore reale di 150.000 euro, inferiore di oltre un quinto (il 25%). La società dovrebbe ridurre il capitale; tuttavia Caio sceglie di versare la differenza di 50.000 euro in denaro, evitando la riduzione.

Caso 3: Caso 3

Sempronio conferisce macchinari industriali per 300.000 euro secondo la relazione dell'esperto. Successivamente emerge che l'esperto aveva omesso di considerare un grave difetto strutturale che ne riduceva il valore a 180.000 euro. L'esperto risponde dei danni subiti dalla società e dai soci ai sensi dell'art. 2343, terzo comma, in combinato con l'art. 64 c.p.c.

Domande frequenti

Chi nomina l'esperto per la stima dei conferimenti in natura?

L'esperto è designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, non dalle parti. Questo garantisce l'indipendenza del perito dal socio conferente e dalla futura società, assicurando una valutazione imparziale.

Le azioni ricevute in cambio di un conferimento in natura possono essere vendute subito?

No. Le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili fino a quando gli amministratori non hanno completato il controllo sulla stima, che deve avvenire entro 180 giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Cosa succede se la stima risulta gonfiata di oltre il 20%?

Se il valore reale è inferiore di oltre un quinto a quello dichiarato, la società deve ridurre il capitale annullando le azioni scoperte. Alternativamente il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società con restituzione del conferimento se tecnicamente possibile.

L'esperto può essere scelto liberamente dalla società?

No. L'esperto deve essere designato dal tribunale competente, non scelto dalla società o dal socio conferente. Questa regola è inderogabile e mira a garantire l'indipendenza e l'imparzialità della valutazione.

Esiste un'alternativa alla perizia giurata per i conferimenti in natura?

Sì. L'art. 2343-ter c.c. introdotto dal D.Lgs. 123/2012 consente, in specifiche condizioni, di sostituire la stima con valori già certificati da un mercato regolamentato o da un bilancio certificato da revisori, semplificando la procedura per alcune tipologie di beni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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