Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2335 c.c. Assemblea dei sottoscrittori

In vigore

L’assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; 2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza (1) e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2). L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

In sintesi

  • L'assemblea dei sottoscrittori verifica le condizioni di costituzione e delibera su atto costitutivo, statuto e riserva dei promotori.
  • Nomina gli amministratori, i sindaci (o il consiglio di sorveglianza) e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale.
  • È validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori; ciascuno ha diritto a un solo voto indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte.
  • Le deliberazioni richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo modifiche al programma che richiedono il consenso unanime.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2335 c.c. disciplina l'assemblea dei sottoscrittori, organo deliberativo straordinario che si riunisce una sola volta per portare a termine il processo di costituzione della S.p.A. per pubblica sottoscrizione. La ratio della norma è duplice: da un lato garantire che i futuri soci, i sottoscrittori, abbiano voce in capitolo sulle condizioni definitiva della società che stanno fondando, dall'altro assicurare che la costituzione sia il frutto di una volontà collettiva verificata e non della sola iniziativa dei promotori. Il principio del voto per testa (un voto per sottoscrittore, a prescindere dal numero di azioni) è particolarmente significativo: in questa fase precostitutiva il legislatore privilegia l'eguaglianza formale tra i futuri soci rispetto al principio plutocratico (proporzionale alle quote) che governerà le assemblee societarie ordinarie. L'unanimità richiesta per modificare il programma tutela i sottoscrittori che avevano aderito su quella base.

Analisi

Le competenze dell'assemblea sono tassativamente indicate: (1) accertare che le condizioni richieste per la costituzione siano state soddisfatte (capitale raccolto, versamenti effettuati, assenza di cause ostative); (2) deliberare sul contenuto definitivo dell'atto costitutivo e dello statuto; (3) deliberare sulla riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori (che può essere ridotta o eliminata rispetto a quanto indicato nel programma); (4) nominare gli amministratori, i sindaci o il consiglio di sorveglianza e, se previsto, il revisore legale. Il quorum costitutivo è la metà dei sottoscrittori (non delle azioni: il voto è per testa). Il quorum deliberativo è la maggioranza dei presenti. L'eccezione dell'unanimità per le modifiche al programma è fondamentale: chi ha aderito al programma originario non può subire modifiche sostanziali a maggioranza. L'assemblea si svolge con le modalità di convocazione previste dall'art. 2334.

Quando si applica

L'art. 2335 si applica esclusivamente nel procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione, dopo che i promotori hanno raccolto tutte le sottoscrizioni, ottenuto i versamenti e convocato l'assemblea nei termini previsti dall'art. 2334. Si tratta di un organo ad hoc, che nasce e si esaurisce con la singola operazione costitutiva: una volta che l'assemblea ha deliberato e l'atto costitutivo è stato stipulato (art. 2336), i sottoscrittori diventano soci e l'organo assembleare ordinario prende il via. Se l'assemblea non raggiunge il quorum costitutivo (meno della metà dei sottoscrittori presenti), non può deliberare; i promotori dovranno valutare se rinviare o sciogliere il procedimento.

Connessioni

L'art. 2335 c.c. è strettamente collegato con gli artt. 2333 (programma) e 2334 (convocazione), che lo precedono nel procedimento, e con l'art. 2336 (stipulazione e deposito dell'atto costitutivo), che ne è la conseguenza. La competenza a nominare gli amministratori e i sindaci richiama le norme sugli organi sociali (artt. 2380 e ss. per gli amministratori, artt. 2397 e ss. per il collegio sindacale, artt. 2409-octies e ss. per il consiglio di sorveglianza). La revisione legale dei conti è disciplinata dal D.lgs. 39/2010. La responsabilità dei promotori per il danno cagionato in questa fase è regolata dall'art. 2337 c.c. Il principio del voto per testa trova un parallelo nell'assemblea speciale dei soci di categoria (art. 2376 c.c.) e nelle assemblee di condominio.

Casi pratici

Caso 1: Il programma di Tizio e Caio ha raccolto 200 sottoscrittori

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 100 sottoscrittori (metà). Si presentano 120. Ciascuno ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte: Sempronio con 10.000 azioni e Mevio con 100 azioni hanno lo stesso peso. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 120 presenti (61 voti).

Caso 2: Caso 2

Nel corso dell'assemblea, i promotori Tizio e Caio propongono di modificare il termine per la stipula dell'atto costitutivo (indicato nel programma in sei mesi) portandolo a dodici mesi. Trattandosi di una modifica al programma, la deliberazione richiede il consenso di tutti i 120 sottoscrittori presenti. Un solo voto contrario di Filano impedisce la modifica.

Domande frequenti

Quante persone devono essere presenti perché l'assemblea dei sottoscrittori sia valida?

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Il quorum è calcolato per testa (numero di sottoscrittori), non per azioni sottoscritte.

Come si calcola il diritto di voto nell'assemblea dei sottoscrittori?

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero di azioni sottoscritte. È un principio di eguaglianza formale, derogatorio rispetto al voto proporzionale alle azioni che varrà nelle assemblee societarie ordinarie.

Con quanti voti si approvano le deliberazioni?

La maggioranza dei presenti è sufficiente per le deliberazioni ordinarie. Tuttavia, per modificare le condizioni stabilite nel programma originario è necessario il consenso unanime di tutti i sottoscrittori presenti.

L'assemblea dei sottoscrittori può ridurre la riserva di utili a favore dei promotori?

Sì. L'assemblea delibera sulla riserva di partecipazione agli utili a favore dei promotori e può ridurla o eliminarla rispetto a quanto indicato nel programma, con il voto della maggioranza dei presenti.

Chi nomina gli amministratori e i sindaci nella costituzione per pubblica sottoscrizione?

Li nomina l'assemblea dei sottoscrittori, nell'ambito delle sue competenze tassativamente elencate dall'art. 2335 c.c. L'assemblea nomina anche il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.