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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Cosa disciplina: la nozione di importazione ai fini IVA, quali operazioni costituiscono importazione e generano l'obbligo di assolvere l'imposta in dogana al momento dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato.
  • Importazioni tipizzate (comma 1): immissione in libera pratica; perfezionamento attivo (Reg. CEE 1999/85); ammissione temporanea senza esenzione totale dai dazi; immissione in consumo da territori extracomunitari speciali (Monte Athos, Canarie, DOM francesi, Campione d'Italia, acque del Lago di Lugano).
  • Reimportazioni (comma 2): sono soggette all'imposta anche le reimportazioni a scarico di esportazione temporanea fuori della UE e le reintroduzioni di beni precedentemente esportati fuori della UE.
  • Sospensione IVA per re-spedizione UE (comma 2-bis): per le immissioni in libera pratica di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato membro UE, eventualmente dopo manipolazioni autorizzate dalla dogana, il pagamento dell'IVA è sospeso, con condizioni rigorose (partita IVA italiana, prova del successivo trasferimento intra-UE).
  • Modifiche recenti: testo in vigore dal 04/10/2024 nella formulazione modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 26/09/2024 n. 141 (riforma del sistema doganale di adeguamento al CDU UE 952/2013).
  • Soppressione programmata: articolo SOPPRESSO dal 01/01/2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19/01/2026 n. 10 (riforma fiscale Meloni Atto III), in vigore fino al 31/12/2026.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 T.U.IVA – Importazioni.

In vigore dal 04/10/2024 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 26/09/2024 n. 141 Articolo 6

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

“1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita’ e che non siano stati gia’ immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunita’ medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita’ a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunita’ economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;

e)(soppressa)

2. Sono altresi’ soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita’ economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunita’ medesima.

2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta e’ sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 7103 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 , previamente autorizzate dall’autorita’ doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche’, a richiesta dell’autorita’ doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione.

2-quater. Nell’ambito dell’analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l’autorita’ doganale puo’ esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa. L’autorita’ doganale procede all’incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L’autorita’ doganale provvede, altresi’, all’incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l’effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. La cauzione non e’ richiesta ai soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell’articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.”

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 3 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

L'art. 67 nel sistema dell'IVA all'importazione: il punto di attivazione del tributo transfrontaliero

L'articolo 67 T.U.IVA, nella sua formulazione vigente dal 4 ottobre 2024 (per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6 del D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141 di adeguamento del sistema doganale italiano al Codice Doganale dell'Unione, Reg. UE 952/2013), costituisce la pietra angolare della disciplina dell'IVA all'importazione. Definisce quali operazioni costituiscono «importazione» ai fini IVA, attivando l'obbligo di assolvere l'imposta in dogana al momento dell'introduzione dei beni nel territorio italiano. La norma è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, nell'ambito del progetto di razionalizzazione della riforma fiscale Meloni che migra le disposizioni in un sistema unitario.

La nozione tecnica di importazione: il presupposto territoriale

Il presupposto territoriale dell'importazione, individuato dal primo comma, è quello di operazioni «aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b)». Si configura quindi il triplice criterio: (a) bene fisicamente introdotto in Italia; (b) origine extracomunitaria dei beni; (c) mancata pregressa immissione in libera pratica nell'UE da altro Stato membro. La precisazione sui «territori esclusi dalla Comunità» include zone caratterizzate da regime fiscale speciale per ragioni storiche o geografiche: Monte Athos (Grecia), isole Canarie (Spagna), Dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Réunion, ecc.), comune di Campione d'Italia (fino al 31/12/2019, poi rientrato nel territorio doganale UE), acque italiane del Lago di Lugano.

Le quattro tipologie di operazioni di importazione

Il primo comma elenca quattro tipologie tassative di operazioni che integrano l'importazione:

Lettera a), Immissione in libera pratica: l'operazione doganale tipica, regolata dall'art. 201 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), con cui i beni extracomunitari acquistano lo status di merci unionali, dietro pagamento dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione. È la fattispecie ordinaria del commercio internazionale.

Lettera b), Perfezionamento attivo: regime doganale che consente l'importazione temporanea di beni extracomunitari per essere sottoposti a lavorazione/trasformazione e poi riesportati come prodotti finiti, senza pagamento dei dazi all'ingresso. Il riferimento è all'art. 2 lett. b) del Reg. CEE 1999/85 (oggi abrogato e sostituito dagli artt. 256-258 del CDU). L'IVA è dovuta solo sui beni che non vengono riesportati e sono destinati al mercato UE.

Lettera c), Ammissione temporanea: regime che consente l'utilizzo temporaneo nel territorio UE di beni extracomunitari destinati a essere riesportati tal quali. La norma chiarisce che l'IVA è dovuta solo se l'ammissione temporanea «non fruisce della esenzione totale dai dazi di importazione», quindi nei casi di ammissione temporanea con esenzione parziale (3% del dazio per ogni mese o frazione di mese di permanenza). I casi di ammissione temporanea con esenzione totale (es. carnet ATA per fiere, esposizioni, materiale professionale) non costituiscono importazione ai fini IVA.

Lettera d), Immissione in consumo da territori extracomunitari speciali: i beni provenienti dai territori menzionati (Monte Athos, Canarie, DOM francesi, Campione d'Italia fino al 2019, acque del Lago di Lugano) sono trattati come importazioni da Paesi terzi anche se geograficamente intra-UE, in ragione del loro speciale status fiscale. Per Campione d'Italia il regime è cambiato dal 1° gennaio 2020 con il D.L. 34/2019 che ha incluso il territorio nel territorio doganale UE.

Le reimportazioni e le reintroduzioni (comma 2)

Il secondo comma assoggetta all'imposta anche le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della UE e le reintroduzioni di beni precedentemente esportati fuori della UE. La logica è di simmetria: se un bene è stato esportato in regime di non imponibilità ex art. 8 T.U.IVA e poi rientra nel territorio italiano, l'IVA è nuovamente dovuta sull'operazione di re-ingresso, salvo le specifiche franchigie previste dall'art. 68 (di cui al successivo articolo). Il regime di temporanea esportazione (per beni inviati all'estero per riparazione, lavorazione, esposizione e poi rientranti) è disciplinato dagli artt. 259 e seguenti del CDU.

La sospensione del pagamento IVA per re-spedizione UE (commi 2-bis e 2-ter)

Una previsione di particolare innovazione operativa è contenuta nei commi 2-bis e 2-ter. Per le immissioni in libera pratica di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato membro UE, eventualmente dopo manipolazioni autorizzate dalla dogana ai sensi dell'allegato 71-03 del Reg. UE 2015/2446, il pagamento dell'IVA è sospeso. La logica è quella di evitare un esborso IVA sull'immissione in libera pratica seguito immediatamente da un'operazione intra-UE che non genera IVA italiana (cessione intra-UE non imponibile dal lato venditore italiano, autoliquidazione dal lato cessionario UE). La sospensione è subordinata a condizioni rigorose: l'importatore deve fornire al momento dell'importazione il proprio numero di partita IVA italiana, indicare lo Stato membro UE di destinazione, e fornire la prova del successivo trasferimento intra-UE. La mancata effettuazione del trasferimento intra-UE entro il termine previsto comporta il versamento dell'IVA sospesa, con interessi e sanzioni.

Lo strumento è particolarmente utile per gli operatori del commercio internazionale che effettuano operazioni «di transito» attraverso l'Italia (importazione + immediata cessione intra-UE), evitando la duplicazione di adempimenti e l'immobilizzazione di liquidità per IVA che sarebbe poi recuperata in detrazione.

Coordinamento con il Codice Doganale dell'Unione

L'art. 67 si integra strutturalmente con il Codice Doganale dell'Unione (CDU), Reg. UE 952/2013 in vigore dal 1° maggio 2016, e con i regolamenti delegati e di esecuzione (Reg. UE 2015/2446 e 2015/2447). Il CDU disciplina le procedure doganali armonizzate UE: dichiarazioni di importazione (modello DAU, Documento Amministrativo Unico, oggi prevalentemente digitale tramite sistema AIDA dell'A.D.M. italiana), regimi doganali speciali (perfezionamento attivo/passivo, ammissione temporanea, deposito doganale, transito, uso particolare), valore in dogana, classificazione tariffaria, origine. La nuova formulazione dell'art. 67 del 2024 è specificamente finalizzata all'armonizzazione del lessico e della struttura con il CDU, eliminando residui di terminologia anteriore (es. riferimenti al Reg. CEE 1999/85 ormai abrogato).

Profili pratici: il momento di assolvimento dell'IVA

L'IVA all'importazione è assolta in dogana al momento dell'immissione in libera pratica (o equivalente), con le modalità previste dall'art. 70 T.U.IVA. Il versamento è effettuato dall'importatore (o dallo spedizioniere doganale che agisce per suo conto in regime di rappresentanza fiscale) contestualmente al perfezionamento della dichiarazione di importazione. L'IVA versata in dogana entra immediatamente nel circuito della detrazione: il soggetto IVA può detrarla nelle ordinarie liquidazioni periodiche, secondo le regole dell'art. 19 T.U.IVA, sulla base della bolletta doganale che funge da documento giustificativo equiparato alla fattura.

Per le importazioni in franchigia doganale di valore non superiore a 22 euro (per spedizioni postali e corrieri, soglia oggi azzerata dal pacchetto e-commerce UE 2021), o per le importazioni IOSS, Import One Stop Shop fino a 150 euro disciplinate dall'art. 7-octies T.U.IVA, operano regimi semplificati che assolvono l'IVA in modo centralizzato (IOSS attraverso lo Stato membro di identificazione del fornitore o piattaforma digitale).

Profili di interesse pratico per la consulenza alle imprese internazionali

Per il consulente che assiste imprese del commercio internazionale, l'art. 67 dispiega effetti pratici molteplici. Prima: compliance doganale-IVA integrata. La gestione corretta del DAU richiede coordinamento tra dichiarante doganale e responsabile IVA dell'azienda, con verifica sistematica del valore in dogana, della classificazione tariffaria e del regime applicabile (immissione in libera pratica, perfezionamento, ammissione temporanea). Seconda: valutazione opportunistica dei regimi doganali speciali. Per attività di lavorazione conto terzi, il regime di perfezionamento attivo (lett. b) consente di evitare l'esborso IVA all'ingresso, riservandolo solo ai beni effettivamente destinati al consumo UE. Per esposizioni, fiere, prove tecniche, il regime di ammissione temporanea con carnet ATA evita del tutto l'IVA. Terza: uso del meccanismo di sospensione 2-bis. Per le imprese di trading internazionale che effettuano operazioni di transito, il meccanismo di sospensione dell'art. 67 c. 2-bis è uno strumento di ottimizzazione finanziaria significativo, che evita esborsi e immobilizzo di liquidità. La gestione richiede però rigorosa documentazione del successivo trasferimento intra-UE.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · Principio di diritto n. 13 del 29 settembre 2021

L'IVA assolta in dogana sull'importazione di cui all'articolo 67 e' detraibile alle stesse condizioni dell'IVA sugli acquisti: la bolletta doganale costituisce il documento valido ai fini della detrazione e va annotata nei registri IVA con le regole previste per le fatture di acquisto. La detrazione spetta nei termini ordinari decorrenti dal momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 855 del 22 dicembre 2021

Per le operazioni qualificate come importazioni dall'articolo 67 la base imponibile IVA va determinata in base al valore doganale dei beni ai sensi del Regolamento UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), comprensivo di trasporto, assicurazione e oneri di consegna fino al primo luogo di destinazione nel territorio nazionale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 213 del 2025

Conferma che le operazioni indicate dall'articolo 67 costituiscono importazioni con accertamento, liquidazione e riscossione IVA in dogana. Chiarisce gli adempimenti documentali e i presupposti per la detrazione IVA di cui all'articolo 19 quando l'imposta e' stata assolta tramite bolletta doganale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa si intende per importazione ai fini IVA?

L'articolo 67 definisce come importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato originari da Paesi extra-UE che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro, ovvero beni provenienti dai territori considerati esclusi dalla Comunità ai sensi delle norme doganali. L'importazione costituisce uno dei presupposti dell'IVA.

Quali sono le operazioni considerate importazioni?

Sono importazioni l'immissione in libera pratica di beni di provenienza extra-UE, l'introduzione in regime di temporanea importazione di beni destinati a essere riesportati tal quali (con applicazione totale o parziale dell'IVA secondo la disciplina doganale) e la reintroduzione di beni già esportati che non possano fruire della franchigia prevista per le operazioni di reimportazione.

Quando l'IVA all'importazione e' dovuta?

L'IVA all'importazione e' dovuta al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, salvo i casi di sospensione previsti per i regimi doganali speciali (deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea). L'imposta e' liquidata e riscossa dalla dogana contestualmente ai diritti doganali.

Chi e' il soggetto passivo dell'IVA all'importazione?

Soggetto passivo dell'IVA all'importazione e' chiunque effettui l'operazione di importazione, indipendentemente dallo svolgimento di un'attività d'impresa, arte o professione. L'imposta e' dovuta anche dai privati, a differenza delle operazioni interne, e seguendo le regole di solidarieta' previste dalla normativa doganale per il pagamento dei diritti.

Come si coordinano le novità introdotte dal D.Lgs. 141/2024?

Il Decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141 (Testo unico doganale) ha aggiornato la disciplina coordinandola con il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013). Dal 1 gennaio 2027 l'articolo 67 sarà soppresso dal D.Lgs. 10/2026 e la materia confluira' nella nuova architettura unitaria delle imposte sui consumi, con regole semplificate per le importazioni di basso valore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.