Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

Scatti di anzianità nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maturazione, numero e importo

Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

In sintesi

Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
Riferimenti
Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

Come matura lo scatto

Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

Elemento Regola tipica del CCNL
Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione
Cadenza dello scatto A scadenze fisse (spesso biennio o triennio)
Tetto massimo Numero massimo di scatti previsto dal contratto
Valore Importo per livello, indicato nelle tabelle
I valori e il numero di scatti sono quelli del CCNL applicato: la voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con le tabelle del contratto.

Scatti e minimi tabellari: non confonderli

Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

Decorrenza, irreversibilità e calcolo

Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

  • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
  • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
  • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

Casi pratici

Tizio — ha raggiunto il numero massimo
Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
Caia — part-time e scatti
Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

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Domande frequenti

Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Ogni quanto matura uno scatto?
Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Gli scatti di anzianita nel CCNL Portieri (Confedilizia) sono aumenti automatici previsti dal contratto, non dalla legge: cadenza, numero massimo e importo per livello li fissa il CCNL.
  • La figura del portiere/custode ha specificita -- alloggio di servizio, indennita di portineria, rapporto con il condominio datore -- che convivono con la disciplina degli scatti.
  • Lo scatto maturato e irreversibile ed entra nella base di calcolo di TFR (art. 2120 c.c.) e tredicesima.
  • Per i valori esatti si rinvia alle tabelle del CCNL vigente, al proprio livello di inquadramento.
  • Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari, che arrivano con i rinnovi.
Indice dei contenuti

Il portiere e una figura singolare nel panorama del lavoro dipendente: il datore di lavoro e il condominio, spesso e previsto un alloggio di servizio, e la prestazione si intreccia con la vita dello stabile. Il CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, di matrice Confedilizia, disciplina anche gli scatti di anzianita -- aumenti automatici che maturano con gli anni di servizio e che il contratto, non la legge, riconosce. In un rapporto cosi peculiare, capire come gli scatti si sommano a indennita e all'eventuale alloggio e utile per leggere correttamente il trattamento.

Lo scatto come automatismo

Lo scatto matura con il decorso del tempo presso il condominio datore, in modo automatico e a date fisse, indipendentemente dalla qualita della prestazione. Si fonda sull'art. 2099 c.c. e sull'art. 36 Cost. Il CCNL fissa la cadenza, di regola biennale o triennale, il numero massimo e l'importo per livello di inquadramento (portiere, custode, lavoratore con mansioni di pulizia): valori da leggere sulle tabelle del contratto in vigore.

Il condominio come datore

La specificita maggiore e che il datore e il condominio, amministrato dal suo amministratore. L'anzianita si calcola sul rapporto con quel condominio: se il portiere cambia stabile, salvo previsioni particolari, il conteggio riparte. Cambi di amministratore o subentri nella gestione non interrompono il rapporto, che resta con il condominio quale soggetto datoriale stabile.

Scatti, alloggio e indennita

Nel settore convivono voci tipiche: l'alloggio di servizio (con il suo valore convenzionale), l'indennita di portineria, eventuali indennita per servizi aggiuntivi. Lo scatto e una voce distinta che incrementa la retribuzione tabellare; va tenuto separato da alloggio e indennita, anche perche queste ultime seguono regole proprie di computo e tassazione che non si confondono con l'aumento per anzianita.

Effetti su TFR e tredicesima

Lo scatto, una volta maturato, e acquisito e diventa parte stabile della retribuzione. Concorre percio alla base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. -- quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5, montante rivalutato dell'1,5% fisso piu il 75% dell'indice ISTAT -- e alla tredicesima. Nel calcolo del TFR del portiere puo rilevare anche il valore convenzionale dell'alloggio, secondo le regole contrattuali.

Scatti contro minimi tabellari

Lo scatto premia gli anni del singolo portiere e matura a date fisse; l'aumento dei minimi tabellari arriva con i rinnovi e riguarda tutti i lavoratori del livello. Si cumulano nel cedolino ma rispondono a logiche distinte e vanno letti separatamente.

Cosa controllare nel cedolino

Verificare la data di assunzione presso il condominio, il numero di scatti maturati rispetto al tetto, la cadenza e l'importo applicato al livello. Distinguere lo scatto da alloggio e indennita di portineria. In caso di cambio stabile, chiarire se l'anzianita pregressa e stata riconosciuta. Il riferimento e la tabella del CCNL vigente.

Domande frequenti

Chi e il datore di lavoro del portiere?

Il datore e il condominio, rappresentato dall'amministratore pro tempore. L'anzianita utile agli scatti si calcola sul rapporto con quel condominio: un cambio di amministratore non interrompe il rapporto, mentre il passaggio a un altro stabile, salvo previsioni particolari, fa ripartire il conteggio.

Gli scatti del portiere sono previsti dalla legge?

No, sono previsti dal CCNL Portieri (Confedilizia), non dalla legge. Il contratto fissa cadenza, numero massimo e importo per livello. La legge tutela in generale la retribuzione (art. 2099 c.c., art. 36 Cost.) ma non impone gli scatti.

L'alloggio di servizio rientra negli scatti?

No. L'alloggio e un'utilita distinta, con un proprio valore convenzionale, separata dallo scatto di anzianita. Lo scatto incrementa la retribuzione tabellare; l'alloggio segue regole proprie di computo e puo comunque rilevare nella base del TFR secondo il contratto.

Lo scatto incide su TFR e tredicesima?

Si. Una volta maturato, lo scatto e parte stabile della retribuzione e concorre alla base del TFR ex art. 2120 c.c. e alla tredicesima. Per il portiere puo rilevare nel TFR anche il valore convenzionale dell'alloggio, secondo le regole contrattuali.

Scatti e aumenti dei minimi coincidono?

No. Lo scatto dipende dall'anzianita del singolo e matura a date fisse; l'aumento dei minimi tabellari arriva con i rinnovi e riguarda tutti i lavoratori del livello. Si cumulano ma sono istituti distinti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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