Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

Dimissioni nel CCNL Cooperative di Consumo: come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Le dimissioni nel CCNL Cooperative di Consumo sono un recesso libero del lavoratore, regolato dall'art. 2118 c.c. con obbligo di preavviso.
  • Dal 2016 le dimissioni vanno rese in forma telematica tramite la procedura ministeriale, a pena di inefficacia, salvo le sedi assistite previste dalla legge.
  • La durata del preavviso varia per livello e anzianita secondo le tabelle del CCNL vigente; chi non lo rispetta deve l'indennita sostitutiva.
  • Esiste una finestra di revoca entro 7 giorni dalla trasmissione, prevista dalla normativa sulle dimissioni telematiche.
  • Restano ferme le regole su dimissioni per giusta causa e la specifica tutela nel periodo protetto della genitorialita.
Indice dei contenuti

Dare le dimissioni sembra un gesto semplice, ma e un atto giuridico preciso, che produce effetti sul rapporto, sul preavviso e sulle spettanze di fine rapporto. Nel mondo cooperativo della distribuzione e del consumo - dove convivono soci lavoratori e dipendenti, punti vendita e magazzini - la corretta gestione del recesso del lavoratore evita contenziosi e garantisce ordine nella transizione. La cornice resta quella dell'art. 2118 c.c., che riconosce a ciascuna parte il diritto di recedere dal rapporto a tempo indeterminato con preavviso.

La natura del recesso

Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio: producono effetto quando giungono a conoscenza del datore. Non richiedono accettazione e non devono essere motivate, salvo il caso della giusta causa. Il lavoratore e libero di andarsene, ma deve farlo rispettando le forme e i tempi previsti.

La forma telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere comunicate esclusivamente in via telematica, attraverso il modulo ministeriale, con identificazione del lavoratore. La forma libera o la lettera cartacea non bastano: senza la trasmissione telematica le dimissioni sono prive di efficacia. La procedura puo essere svolta in autonomia o tramite soggetti abilitati - patronati, sindacati, consulenti, sedi assistite - che la trasmettono per conto del lavoratore.

Il preavviso

Il preavviso serve a consentire alla cooperativa di organizzare la sostituzione. La sua durata dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianita, secondo le tabelle del CCNL vigente. Durante il preavviso il rapporto prosegue a tutti gli effetti. Chi si dimette senza rispettarlo deve al datore l'indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato.

La revoca delle dimissioni

La normativa sulle dimissioni telematiche prevede una finestra di ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione il lavoratore puo revocare le dimissioni con le stesse modalita telematiche. E una tutela contro le decisioni affrettate o estorte, che consente di tornare sui propri passi senza conseguenze.

Dimissioni per giusta causa e periodo protetto

Se il recesso e determinato da un grave inadempimento del datore - ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni - il lavoratore puo dimettersi per giusta causa senza preavviso, conservando il diritto all'indennita sostitutiva a proprio favore. Particolare cautela vale nel periodo protetto della genitorialita, dove le dimissioni richiedono la convalida presso l'Ispettorato del lavoro a garanzia della genuinita della scelta.

Effetti sul fine rapporto

Con la cessazione maturano TFR e competenze finali. Le dimissioni, a differenza del licenziamento, non danno di regola accesso alla NASpI, salvo le ipotesi di dimissioni per giusta causa o nel periodo protetto. E un dato che il lavoratore deve considerare prima di trasmettere il modulo.

Domande frequenti

Come si danno le dimissioni nel CCNL Cooperative di Consumo?

Le dimissioni vanno rese in forma telematica tramite il modulo ministeriale, autonomamente o tramite un soggetto abilitato come patronato, sindacato o consulente. Senza la trasmissione telematica le dimissioni non hanno efficacia.

Quanto preavviso devo dare?

La durata del preavviso dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianita, secondo le tabelle del CCNL vigente. Chi non rispetta il preavviso deve al datore l'indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

Posso ripensarci dopo aver trasmesso le dimissioni?

Si. La normativa sulle dimissioni telematiche prevede una revoca entro 7 giorni dalla trasmissione, da effettuare con le stesse modalita telematiche, senza conseguenze per il lavoratore.

Le dimissioni mi danno diritto alla NASpI?

Di regola le dimissioni volontarie non danno accesso alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle rese nel periodo protetto della genitorialita, che possono dare diritto all'indennita di disoccupazione.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa?

Sono le dimissioni rese a fronte di un grave inadempimento del datore, ad esempio il mancato pagamento delle retribuzioni. Consentono di recedere senza preavviso conservando il diritto all'indennita sostitutiva e, ricorrendone i presupposti, alla NASpI.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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