Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 127 ter T.U.B. – Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

“1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall’articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.”

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In sintesi

  • Disciplina la valutazione del merito creditizio basata su trattamento automatizzato di dati personali del cliente.
  • Richiama integralmente le tutele dell'art. 124-bis TUB (commi 2-3): obbligo di spiegazione, diritto a revisione umana e contestazione della decisione automatizzata.
  • Norma introdotta dal D.Lgs. 212/2025 in recepimento della CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), in vigore dal 10 gennaio 2026.
  • Costituisce la norma bancaria di raccordo con l'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sul processo decisionale automatizzato.
  • Si applica quando la valutazione del merito si fonda anche solo in parte su algoritmi o modelli di scoring automatizzati.
  • Rafforza il diritto del consumatore a non essere soggetto a decisioni creditizie basate esclusivamente su elaborazione automatica senza supervisione umana.

Valutazione automatizzata del merito creditizio: tutele GDPR e diritti del consumatore

L'art. 127-ter TUB, introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 in attuazione della Direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE), affronta uno dei temi più rilevanti del credito al consumo contemporaneo: la valutazione del merito creditizio mediante algoritmi e trattamento automatizzato di dati personali. La norma rappresenta la risposta del legislatore bancario alla diffusione di modelli di credit scoring automatizzato, che utilizzano dati tradizionali (reddito, storico creditizio, posizione nelle centrali rischi) ma sempre più spesso anche dati alternativi (comportamentali, transazionali, da open banking) per determinare l'affidabilità creditizia del consumatore.

Ambito di applicazione: la soglia del “anche solo in parte”

La norma si applica ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio si fondi anche solo in parte sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente. Questa formulazione ampia, deliberatamente scelta dal legislatore europeo, fa sì che non sia necessaria una decisione interamente automatizzata per far scattare le tutele: è sufficiente che gli algoritmi concorrano, anche in misura parziale, alla formazione del giudizio sul merito del credito. In pratica, quasi ogni sistema di scoring moderno rientra nell'ambito applicativo della norma, rendendo le tutele dell'art. 124-bis TUB di applicazione quasi universale nel credito al consumo.

Le tutele richiamate dall'art. 124-bis TUB

L'art. 127-ter rinvia ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3 dell'art. 124-bis TUB, che costituiscono il nucleo delle garanzie procedurali per il consumatore soggetto a valutazione automatizzata.

Il comma 2 dell'art. 124-bis prescrive che il finanziatore, quando utilizza il trattamento automatizzato, debba fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui principali fattori che hanno influenzato la valutazione e sulla loro incidenza relativa, in modo che il consumatore possa comprendere le ragioni del rifiuto o dell'accettazione con determinate condizioni. I commi successivi (2-bis ss.) introducono il diritto del consumatore a richiedere una revisione umana della decisione automatizzata, a esprimere il proprio punto di vista e a contestare la decisione dinanzi a un operatore umano. Il comma 3 disciplina le modalità di esercizio di questi diritti e i termini entro cui il finanziatore deve rispondere.

Raccordo con il GDPR: l'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679

La norma contiene un esplicito riferimento all'art. 22, par. 2, lett. b), del GDPR, che disciplina il processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Il GDPR vieta in linea di principio le decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato che producono effetti giuridici significativi o analogamente significativi sull'interessato, salvo tre eccezioni: necessità contrattuale, autorizzazione legale, o consenso esplicito. La lettera b) consente il trattamento automatizzato quando è autorizzato da una norma di diritto dell'Unione o degli Stati membri che stabilisca adeguate misure di tutela.

L'art. 127-ter TUB (unitamente all'art. 124-bis richiamato) funge precisamente da questa norma di autorizzazione ai sensi del GDPR: legittima il trattamento automatizzato per finalità di valutazione del merito creditizio nel credito al consumo, stabilendo contestualmente le misure di tutela richieste dall'art. 22, par. 2, lett. b), GDPR. Si crea così un circuito normativo coerente tra diritto bancario e diritto della protezione dei dati, in linea con l'approccio integrato promosso dalla CCD2 e dal quadro europeo di regolazione dell'IA applicata ai servizi finanziari (incluso l'AI Act, Reg. UE 2024/1689, che qualifica i sistemi di scoring creditizio come sistemi IA ad alto rischio).

Prospettive applicative e AI Act

Con l'entrata in vigore dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689), i sistemi di scoring creditizio rientrano nella categoria dei sistemi IA ad alto rischio (Allegato III, punto 5), soggetti a obblighi di trasparenza, documentazione tecnica, supervisione umana e registrazione nel database europeo. L'art. 127-ter TUB si inserisce in questo quadro più ampio, garantendo che le tutele GDPR e le garanzie procedurali dell'art. 124-bis TUB si applichino in modo coerente con i nuovi obblighi dell'AI Act. Il consumatore che si vede rifiutare un credito sulla base di un sistema automatizzato può quindi fare valere sia i diritti previsti dall'art. 127-ter/124-bis TUB (spiegazione, revisione umana) sia quelli derivanti dall'AI Act (trasparenza del sistema, ricorso all'autorità di controllo).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 127-ter TUB?

L'art. 127-ter TUB si applica ogni volta che la valutazione del merito creditizio per un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente. È sufficiente che gli algoritmi concorrano parzialmente alla valutazione per far scattare tutte le tutele richiamate dall'art. 124-bis TUB.

Quali diritti ha il consumatore quando il credito viene valutato con un algoritmo?

Il consumatore ha diritto a ricevere spiegazioni adeguate sui principali fattori che hanno influenzato la valutazione automatizzata, a richiedere una revisione della decisione da parte di un operatore umano, a esprimere il proprio punto di vista e a contestare la decisione. Questi diritti derivano dall'art. 124-bis TUB richiamato dall'art. 127-ter.

Qual è il collegamento tra l'art. 127-ter TUB e il GDPR?

L'art. 127-ter TUB funge da norma di autorizzazione ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. b), del GDPR: legittima il trattamento automatizzato per valutare il merito creditizio nel credito al consumo, stabilendo al contempo le adeguate misure di tutela richieste dal GDPR per le decisioni automatizzate con effetti giuridici significativi sull'interessato.

Come si coordina l'art. 127-ter TUB con l'AI Act europeo?

I sistemi di scoring creditizio sono qualificati come sistemi IA ad alto rischio dall'AI Act (Reg. UE 2024/1689, Allegato III). L'art. 127-ter TUB, unitamente alle garanzie dell'art. 124-bis, si coordina con gli obblighi di trasparenza, supervisione umana e documentazione tecnica previsti dall'AI Act per questi sistemi, creando un quadro di tutela multilivello.

Da quando è in vigore l'art. 127-ter TUB?

L'art. 127-ter TUB è entrato in vigore il 10 gennaio 2026, introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 che ha recepito la Direttiva CCD2 (Dir. 2023/2225/UE). La norma richiama le tutele dell'art. 124-bis TUB introdotto dalla previgente disciplina del D.Lgs. 141/2010, aggiornandone l'applicazione al contesto della CCD2.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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