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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Norma soppressa dal 22 settembre 1998: l'art. 37 del DPR 633/1972 disciplinava, nella sua ultima formulazione vigente dal 12/08/1997, la sottoscrizione e la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, prima che la materia venisse rifusa nel testo unico delle dichiarazioni fiscali (DPR 322/1998).
  • Sottoscrizione obbligatoria: la dichiarazione doveva essere sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o dal suo rappresentante legale o negoziale; la nullità era sanabile entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.
  • Modalità di presentazione: presentazione diretta all'ufficio IVA con rilascio di ricevuta obbligatoria, oppure spedizione tramite lettera raccomandata, considerata presentata nel giorno della consegna all'ufficio postale (con timbro a calendario apposto anche sulla dichiarazione).
  • Validità delle dichiarazioni tardive: le dichiarazioni presentate entro 30 giorni dalla scadenza erano valide; oltre il trentesimo giorno erano considerate omesse a tutti gli effetti, ma costituivano comunque titolo per la riscossione dell'imposta dichiarata.
  • Soppressione: l'art. 9 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 ha rifuso tutta la disciplina delle dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, sostituti d'imposta) in un testo unico organico, abrogando le norme settoriali frammentarie, art. 37 del TUIVA incluso.
  • Rilevanza oggi: zero pratica. La disciplina vigente è il DPR 322/1998 e successive modificazioni (incluso il D.Lgs. 175/2014 sulla precompilata e i DM su trasmissione telematica obbligatoria); resta utile per ricostruire l'evoluzione del sistema dichiarativo italiano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 T.U.IVA – Presentazione delle dichiarazioni.

In vigore dal 12/08/1997 al 22/09/1998 con effetto dal 01/01/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11

Soppresso dal 22/09/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

Nota:Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a
pena di nullita’, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullita’ e’ sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte
dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.
Le dichiarazioni sono presentate all’ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l’anno
solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a
norma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Le dichiarazioni possono anche essere spedite all’ufficio a mezzo di lettera
raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate
all’ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla
dichiarazione.
La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli,
registri ed atti dell’ufficio non risulti pervenuta non puo’ essere data che
mediante la ricevuta dell’ufficio o la ricevuta della raccomandata.
Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine
sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell’art. 43 e nel primo
comma dell’art. 48.
Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si
considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la
riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta.”

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Commento

L'articolo 37 del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), nella formulazione introdotta dall'art. 11 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e in vigore dal 12 agosto 1997 al 22 settembre 1998 (con effetto dal 1° gennaio 1999 per la disposizione abrogatrice), è oggi una norma esclusivamente di interesse storico, ma rappresenta un tassello significativo nell'evoluzione del sistema dichiarativo italiano. Disciplinava la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, sottoscrizione, modalità di consegna, prova della presentazione, effetti delle dichiarazioni tardive, prima che la materia venisse organicamente rifusa nel testo unico delle dichiarazioni fiscali rappresentato dal DPR 22 luglio 1998 n. 322. Comprenderne i contenuti aiuta a ricostruire la cornice normativa del sistema dichiarativo precedente alla telematica obbligatoria, dei controlli automatizzati e della precompilata che caratterizzano l'attuale assetto.

Il contesto del 1997: la riforma Visco e il primo passo verso la telematica

L'art. 37 nella sua versione finale nasce nel 1997, in pieno periodo della cosiddetta «riforma Visco» (dal nome del Ministro delle Finanze del Governo Prodi I, Vincenzo Visco), che con il D.Lgs. 241/1997 introdusse profonde innovazioni nel sistema dichiarativo italiano: il versamento unificato F24 (in vigore dal 1° gennaio 1998), la possibilità per i sostituti d'imposta di presentare dichiarazioni telematiche, l'introduzione del CUD (oggi CU), le compensazioni orizzontali fra tributi diversi. La revisione dell'art. 37 del TUIVA si inserisce in questo quadro come tassello di razionalizzazione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA, in attesa della grande riforma di sistema che sarebbe arrivata l'anno successivo con il DPR 322/1998.

La sottoscrizione: forma essenziale a pena di nullità

Il primo periodo dell'art. 37 stabiliva un principio cardinale del sistema dichiarativo italiano: la dichiarazione annuale IVA deve essere sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La sottoscrizione era considerata elemento costitutivo dell'atto, non meramente probatorio: senza firma, la dichiarazione era come non presentata, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso (omissione dichiarativa).

Tuttavia, il legislatore prevedeva un meccanismo di sanatoria: la nullità era sanata se il contribuente provvedeva alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio IVA territorialmente competente. La norma rifletteva il principio generale di favor del sistema tributario verso le sanatorie delle irregolarità formali, evitando di trasformare semplici dimenticanze (firma omessa, firma di soggetto non legittimato) in altrettante omissioni dichiarative.

Le modalità di presentazione: ufficio o lettera raccomandata

La dichiarazione poteva essere presentata in due modalità alternative:

(1) Consegna diretta all'ufficio IVA territorialmente competente. L'ufficio era tenuto a rilasciare ricevuta «anche se non richiesto», formula molto netta che imponeva ai funzionari di emettere una ricevuta firmata e datata in ogni caso, a tutela del contribuente. La ricevuta era prova legale dell'avvenuta presentazione e della data della stessa, indispensabile per dimostrare il rispetto dei termini in caso di contestazioni successive.

(2) Spedizione tramite lettera raccomandata. La dichiarazione spedita per posta era considerata presentata nel giorno in cui era consegnata all'ufficio postale, e non nel giorno in cui giungeva fisicamente all'ufficio IVA. Questa regola, introdotta per evitare che ritardi postali pregiudicassero il contribuente, è ancora oggi un principio generale del nostro ordinamento (art. 3 c. 1 L. 23/8/1988 n. 400 e art. 4 c. 1 DL 357/1994 conv. in L. 489/1994 per le notifiche).

L'ufficio postale doveva apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione (oltre che sulla raccomandata), in modo che la copia per il contribuente recasse essa stessa la prova della data di spedizione. Era una regola tecnica importante: in caso di smarrimento postale, il contribuente con la sua copia timbrata poteva dimostrare di aver effettivamente spedito la dichiarazione nei termini.

La prova della presentazione: solo ricevuta o raccomandata

Il quinto periodo introduceva una regola probatoria stringente: «La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri e atti dell'ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata». Significava che, in caso di contestazione di omissione dichiarativa da parte dell'ufficio, il contribuente poteva difendersi solo con uno di questi due documenti formali. Testimonianze, dichiarazioni di terzi, copie non timbrate non avevano valore probatorio. La regola, apparentemente rigida, tutelava il sistema di registrazione protocollare degli uffici fiscali, cui il legislatore attribuiva una sorta di presunzione di completezza e correttezza.

Le dichiarazioni tardive: 30 giorni come spartiacque

Il sesto e settimo periodo dell'art. 37 disciplinavano gli effetti del ritardo nella presentazione:

  • Ritardo fino a 30 giorni: la dichiarazione era valida a tutti gli effetti, salvo l'applicazione di sanzioni amministrative per ritardo (art. 43 e 48 del TUIVA, che prevedevano sanzioni minime per ritardi modesti). Il contribuente non perdeva il diritto a detrazione, alle agevolazioni dichiarate, ai crediti maturati;
  • Ritardo superiore a 30 giorni: la dichiarazione era considerata «omessa a tutti gli effetti», ma costituiva comunque titolo per la riscossione dell'imposta che ne risultava dovuta. Significato pratico: il contribuente perdeva i benefici dichiarativi (detrazione delle eccedenze, scelte opzionali, ecc.), ma non poteva sfuggire al pagamento dei tributi che la dichiarazione tardiva esponeva. L'ufficio poteva direttamente liquidare e iscrivere a ruolo l'imposta risultante dalla dichiarazione tardiva, senza dover passare per un avviso di accertamento ordinario.

Questa regola era fondamentale per il sistema: bilanciava il principio della perentorietà dei termini dichiarativi (per non incentivare ritardi) con quello del recupero del tributo (per non rinunciare a quanto comunque emergeva dalla tardiva trasparenza del contribuente). Sopravvive in forma simile nel sistema attuale (art. 2 c. 7 DPR 322/1998), seppur con dettagli adeguati al regime telematico.

Perché l'art. 37 è stato soppresso

La soppressione dell'art. 37 arriva con il DPR 22 luglio 1998 n. 322, articolo 9, in vigore dal 22 settembre 1998 (con applicazione dal 1° gennaio 1999). Il DPR 322/1998, emanato in attuazione della delega della Legge 449/1997, è una pietra miliare del sistema dichiarativo italiano: rifonde in un unico testo organico la disciplina di tutte le dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, sostituti d'imposta, IRAP), abrogando le norme settoriali frammentarie precedenti. La logica della riforma è la uniformazione: regole sulla sottoscrizione, sulla presentazione, sulle dichiarazioni tardive, sulle correzioni postume devono essere comuni a tutti i tributi e a tutti i tipi di dichiarazione, evitando duplicazioni e disallineamenti che avevano caratterizzato il sistema previgente.

L'art. 37 del TUIVA viene assorbito senza vuoti normativi: i suoi contenuti vengono riprodotti negli articoli del DPR 322/1998, in particolare:

  • Art. 1 c. 4 DPR 322/1998: sottoscrizione delle dichiarazioni (regola generale, applicabile anche all'IVA);
  • Art. 2 c. 1-7 DPR 322/1998: termini di presentazione e regole per le dichiarazioni tardive;
  • Art. 3 c. 4-5 DPR 322/1998: modalità di presentazione (oggi essenzialmente telematica obbligatoria);
  • Art. 8 c. 1 DPR 322/1998: dichiarazione annuale IVA, contenuto e termini.
L'evoluzione successiva: dal cartaceo alla telematica obbligatoria

La disciplina sostitutiva del DPR 322/1998 è stata a sua volta oggetto di importanti modifiche nei venti anni successivi:

  • 2001: introduzione della trasmissione telematica obbligatoria per i soggetti con periodo d'imposta solare e contabilità ordinaria;
  • 2017: estensione della trasmissione telematica a tutti i soggetti IVA e introduzione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) trimestrali (DL 193/2016);
  • 2019: fatturazione elettronica obbligatoria via SDI (L. 205/2017 art. 1 c. 909-928), che ha radicalmente modificato il flusso documentale antecedente alla dichiarazione;
  • 2022: dichiarazione precompilata IVA (D.Lgs. 175/2014 e DM successivi), con l'AdE che predispone una bozza della dichiarazione per molti contribuenti sulla base dei dati LIPE e delle fatture elettroniche.
Rilevanza per il commercialista oggi: solo storica

L'art. 37 del TUIVA è oggi una norma di studio. I termini di accertamento per il periodo d'imposta 1997-1998 sono ampiamente decorsi (5 anni ordinari + raddoppio penale = al massimo fino al 2008-2009). Resta tuttavia utile per chi vuole ricostruire l'evoluzione della disciplina dichiarativa italiana, e in particolare per comprendere l'attuale art. 2 c. 7 del DPR 322/1998 sulle dichiarazioni tardive, che è il diretto erede dell'art. 37 sesto e settimo periodo. La regola dei 30 giorni come spartiacque tra tardività e omissione, formulata per la prima volta in questa norma del 1997 e poi assorbita nel DPR 322/1998, è ancora oggi alla base di molte controversie tributarie e di molte ravvedimenti operosi.

Riferimenti normativi

Norma soppressa: art. 37 DPR 633/1972 (TUIVA), nel testo riformulato dall'art. 11 D.Lgs. 9/07/1997 n. 241, in vigore dal 12/08/1997 al 22/09/1998. Norma abrogatrice: art. 9 DPR 22/07/1998 n. 322, in vigore dal 22/09/1998 con effetto dal 1° gennaio 1999. Disciplina vigente sostitutiva: DPR 322/1998 artt. 1, 2, 3, 8 (sottoscrizione, termini, presentazione, dichiarazione annuale IVA); DL 193/2016 art. 4 (LIPE); D.Lgs. 175/2014 (precompilata); L. 205/2017 art. 1 c. 909-928 (fatturazione elettronica via SDI). Norma di transizione: D.Lgs. 241/1997 (riforma Visco del sistema dichiarativo).

Prassi e linee guida

Provvedimento · Istruzioni Dichiarazione IVA annuale 2024 (periodo d'imposta 2023)

L'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni ufficiali alla compilazione del modello IVA annuale, illustra modalita' e termini di presentazione della dichiarazione IVA (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e disciplina la trasmissione telematica diretta o tramite intermediario abilitato. L'invio cartaceo non e' piu' ammesso: la dichiarazione si considera presentata solo con la trasmissione telematica all'Agenzia.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

L'art. 37 del TUIVA è ancora applicabile?

No. La norma è stata soppressa dal 22 settembre 1998 per effetto dell'art. 9 del DPR 22 luglio 1998 n. 322. La disciplina vigente delle dichiarazioni IVA è il DPR 322/1998 (testo unico delle dichiarazioni fiscali) e successive modificazioni, integrato da DL 193/2016 (LIPE), D.Lgs. 175/2014 (precompilata) e L. 205/2017 (fatturazione elettronica via SDI).

Quale era la regola sulla sottoscrizione?

La dichiarazione doveva essere sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o dal suo rappresentante legale o negoziale. La nullità era sanabile se il contribuente provvedeva alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito dell'ufficio IVA territorialmente competente. La regola riproduce il principio generale del favor del sistema tributario verso le sanatorie delle irregolarità formali.

Quali erano le modalità di presentazione?

Due alternative: (1) consegna diretta all'ufficio IVA con rilascio obbligatorio di ricevuta (anche se non richiesta); (2) spedizione tramite lettera raccomandata, con la dichiarazione considerata presentata nel giorno della consegna all'ufficio postale (apposizione obbligatoria del timbro a calendario sia sulla raccomandata sia sulla dichiarazione). La prova della presentazione poteva essere data solo dalla ricevuta dell'ufficio o dalla ricevuta della raccomandata.

Cosa succedeva con dichiarazioni presentate in ritardo?

Due scenari distinti: (1) ritardo fino a 30 giorni dalla scadenza, dichiarazione valida a tutti gli effetti, salvo applicazione di sanzioni amministrative per ritardo; (2) ritardo superiore a 30 giorni, dichiarazione considerata omessa a tutti gli effetti, ma costituente titolo per la riscossione dell'imposta che ne risultava dovuta (l'ufficio poteva direttamente liquidare e iscrivere a ruolo). La regola dei 30 giorni come spartiacque sopravvive nell'art. 2 c. 7 DPR 322/1998.

Perché l'art. 37 è stato soppresso?

Per uniformazione sistemica. Il DPR 322/1998, emanato in attuazione della L. 449/1997, ha rifuso in un unico testo organico la disciplina di tutte le dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, sostituti, IRAP), abrogando le norme settoriali frammentarie. I contenuti dell'art. 37 sono stati assorbiti negli artt. 1, 2, 3 e 8 del DPR 322/1998 senza vuoti normativi, eliminando duplicazioni e disallineamenti del sistema previgente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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