Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

L’art. 12 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento regola il part-time in forma orizzontale, verticale o mista: contratto scritto con l’orario preciso, retribuzione e istituti proporzionati, diritto alla trasformazione per i lavoratori con patologie oncologiche, priorità per chi ha figli fino a 13 anni e per chi assiste familiari gravi. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche non hanno limiti propri nel contratto: valgono quelli di legge (D.Lgs. 81/2015).

In sintesi

Il part-time richiede un atto scritto con l’indicazione dell’orario (giorno, settimana, mese, anno); retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto sono proporzionati (art. 12). La trasformazione è consensuale, con diritto per i lavoratori oncologici e priorità per figli fino a 13 anni e per i familiari gravi. Il CCNL non fissa limiti al lavoro supplementare: per legge fino al 25% delle ore settimanali concordate, con maggiorazione del 15% (art. 6, D.Lgs. 81/2015).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Forme del part-time · Trasformazione e priorità · Clausole flessibili ed elastiche · Lavoro supplementare
Riferimenti
Art. 12 del CCNL (testo 12 febbraio 2020) · D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 · D.Lgs. 66/2003
Fonte
Testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (art. 12)

Le forme del part-time

Il part-time comporta un’attività a orario inferiore a quello ordinario fissato dal contratto e, secondo l’art. 12, può essere attuato in tre forme.

Le tre forme di part-time nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 12)
Forma Come si articola l’orario Esempio
Orizzontale La riduzione è prevista rispetto all’orario normale giornaliero 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
Verticale Attività a tempo pieno, ma solo in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno Tre giornate intere a settimana
Mista Combinazione delle due modalità Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto

Il rapporto part-time si instaura con atto scritto, nel quale vanno precisati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e gli altri elementi previsti dal contratto per il tempo pieno; l’eventuale periodo di prova può essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario. Per la legge il contratto è scritto ai fini della prova e contiene la puntuale indicazione della durata e della collocazione dell’orario; quando il lavoro è a turni basta il rinvio a turni programmati su fasce orarie prestabilite (art. 5, D.Lgs. 81/2015).

Trattamento economico e principio di non discriminazione

L’art. 12 stabilisce che la retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto sono proporzionati all’orario concordato: ferie, tredicesima, scatti di anzianità e TFR seguono questa regola. La legge aggiunge che il lavoratore part-time non può avere un trattamento meno favorevole di quello a tempo pieno di pari inquadramento e ha i medesimi diritti, con trattamento economico e normativo riproporzionato (art. 7, D.Lgs. 81/2015).

Lavoro supplementare e clausole elastiche

Il testo dell’art. 12 non fissa limiti né maggiorazioni per il lavoro supplementare e non disciplina le clausole elastiche: restano le regole del D.Lgs. 81/2015, art. 6.

  • Lavoro supplementare: prestazioni oltre l’orario concordato ma entro l’orario normale. In assenza di disciplina del contratto collettivo il datore può chiederlo fino al 25% delle ore settimanali concordate; il lavoratore può rifiutare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione; la maggiorazione è del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento dell’orario normale ed è consentito anche ai part-time.
  • Clausole elastiche: variazioni della collocazione dell’orario o aumento della sua durata, pattuite per iscritto (in mancanza di disciplina del contratto collettivo, davanti alle commissioni di certificazione). Comportano un preavviso di due giorni lavorativi, un aumento massimo del 25% della normale prestazione annua e una maggiorazione del 15%. Il rifiuto di concordare variazioni dell’orario non è giustificato motivo di licenziamento.

Il CCNL interviene sulla revoca delle clausole flessibili ed elastiche: il lavoratore può chiedere per iscritto la revoca o la modifica del patto, con preavviso di almeno 5 giorni, in caso di patologie oncologiche proprie o di coniuge, figli o genitori, di assistenza a persona convivente totalmente inabile (L. 104/1992) e di figlio convivente con handicap. Per i lavoratori con figlio convivente fino a 13 anni e per gli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio il preavviso è di almeno 20 giorni, fino al 13% dei part-time dell’unità produttiva (8% nelle aziende fino a 100 dipendenti). Venute meno le condizioni, il patto originario può essere ripristinato.

Trasformazione del rapporto, priorità e precedenza

  • Trasformazione consensuale: il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, avviene con il consenso delle parti, che stabiliscono le condizioni per il ripristino del rapporto originario; il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento (art. 8, D.Lgs. 81/2015). L’azienda consulta prima la RSU o, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali.
  • Lavoratori con patologie oncologiche e ridotta capacità lavorativa, anche per le terapie salvavita: diritto, a richiesta, alla trasformazione in part-time (verticale o orizzontale) e al ritorno al tempo pieno a richiesta.
  • Priorità: per chi ha patologie oncologiche riguardanti coniuge, figli o genitori o assiste un convivente con inabilità totale e permanente (L. 104/1992), e per chi ha un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con handicap.
  • Precedenza: i lavoratori part-time che ne fanno richiesta hanno priorità sulle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni, e viceversa.
  • Percentuali aziendali: a livello aziendale, tra direzione e RSU, può essere fissata la quota di lavoratori impiegabili a tempo parziale.
  • Part-time reversibile: a chi rientra da un congedo per violenza (art. 35-bis, lett. B1) e alle lavoratrici madri (art. 35-ter) è concesso, su richiesta, un part-time reversibile fino a un anno, per un massimo di 3 lavoratori nelle aziende fino a 100 dipendenti e del 4% del personale a tempo indeterminato in quelle più grandi.

Casi pratici

Tizio – Trasformazione da tempo pieno a part-time
Tizio, livello C, chiede il part-time orizzontale a 20 ore settimanali su 40. Serve l’accordo scritto delle parti; il rifiuto, suo o dell’azienda, non può giustificare il licenziamento. Con la retribuzione proporzionata (art. 12) il suo totale di 2.067,08 € (minimo, contingenza ed EDR dal 1° luglio 2026) diventa 1.033,54 € al mese, il 50%. Se vorrà tornare al tempo pieno, avrà priorità sulle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni.
Caia – Madre di un bambino di 10 anni, clausola elastica
Caia ha un patto di clausola elastica che permette all’azienda di spostare l’orario. Con un figlio convivente di 10 anni può chiedere per iscritto la revoca o la modifica del patto con 20 giorni di preavviso; la richiesta è accolta fino al 13% dei part-time dell’unità produttiva (8% se l’azienda ha fino a 100 dipendenti).
Sempronio – Lavoratore con patologia oncologica
Sempronio, a tempo pieno, ha una patologia oncologica con ridotta capacità lavorativa certificata. Per l’art. 12 ha diritto, a richiesta, alla trasformazione in part-time verticale o orizzontale e, quando vuole, al ritorno al tempo pieno. Può inoltre chiedere con 5 giorni di preavviso la revoca di eventuali clausole elastiche.

Domande frequenti

Il contratto part-time deve essere scritto?
Sì: l’art. 12 prevede l’atto scritto con l’orario di lavoro riferito a giorno, settimana, mese e anno, e la legge indica la forma scritta ai fini della prova (art. 5, D.Lgs. 81/2015). Se manca la durata della prestazione, il lavoratore può chiedere che sia dichiarato il rapporto a tempo pieno dalla pronuncia (art. 10).
Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
Il supplementare è reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro l’orario normale; lo straordinario oltre l’orario normale. Il CCNL non fissa limiti: per legge il supplementare arriva al 25% delle ore settimanali concordate con maggiorazione del 15% (art. 6, D.Lgs. 81/2015).
Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
Sono proporzionate all’orario concordato: l’art. 12 dice che retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto seguono la proporzione. Con un part-time al 50% spetta il 50%.
Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
La trasformazione richiede il consenso delle parti. Hanno diritto al ritorno a richiesta i lavoratori oncologici con ridotta capacità lavorativa; per tutti c’è priorità sulle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni (art. 12 e art. 8, D.Lgs. 81/2015).
Posso revocare una clausola elastica?
Sì, per iscritto, con 5 giorni di preavviso in caso di patologie oncologiche o assistenza a familiari gravi o figlio con handicap, e con 20 giorni di preavviso per figli conviventi fino a 13 anni e per gli studenti, entro il 13% dei part-time (8% nelle aziende fino a 100 dipendenti).
Esiste un part-time reversibile?
Sì: a chi rientra da un congedo per violenza e alle lavoratrici madri l’art. 12 concede, su richiesta, un part-time reversibile fino a un anno, per un massimo di 3 lavoratori nelle aziende fino a 100 dipendenti e del 4% del personale a tempo indeterminato nelle altre.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 12 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020) e sul D.Lgs. 81/2015 (artt. 5-8 e 10, letti su Normattiva). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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