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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la tredicesima mensilità erogata a dicembre e la quattordicesima erogata a giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base più contingenza più terzo elemento). Il premio di risultato, distinto dalle mensilità aggiuntive, è definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello ed è variabile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi

La tredicesima di dicembre e la quattordicesima di giugno sono due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Distribuzione Cooperativa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’anzianità. Si tratta di un trattamento di favore rispetto a molti altri settori, che prevede solo la tredicesima. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.

In sintesi

Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Ambito
Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati Coop, Conad cooperative)

La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione

La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Viene erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre.

La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:

  • la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
  • l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
  • il terzo elemento.

Sono invece esclusi dalla base di calcolo della tredicesima gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinario o lavoro festivo, le indennità di disagio orario e altri elementi variabili.

Maturazione proporzionale: il lavoratore matura un dodicesimo di tredicesima per ogni mese di servizio, o per frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’anno di riferimento è l’anno solare (gennaio–dicembre). In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, l’importo viene riproporzionato.

La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa

La quattordicesima mensilità è un istituto caratteristico del CCNL Distribuzione Cooperativa, che lo rende più vantaggioso di molti altri contratti del commercio (ad esempio il CCNL Federdistribuzione non prevede la quattordicesima per tutti i livelli). Viene erogata nel mese di giugno, di norma entro il 30 giugno.

La base di calcolo è la stessa della tredicesima (retribuzione di fatto). La maturazione è proporzionale all’anzianità maturata nel periodo di riferimento (di norma luglio–giugno).

Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Distribuzione Cooperativa
Istituto Periodo di maturazione Mese di erogazione Base di calcolo
Tredicesima Gennaio – dicembre (anno solare) Dicembre (entro il 20) Retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento)
Quattordicesima Luglio – giugno (anno contrattuale) Giugno (entro il 30) Retribuzione di fatto
Premio di risultato Definito dall’accordo aziendale Di norma annuale o semestrale Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.)

Nota: gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dal livello di inquadramento e dall’aggiornamento tabellare. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.

Il premio di risultato: contrattazione aziendale

Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:

  • risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
  • produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
  • qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
  • assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.

Il premio di risultato può beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione agevolata del 10% sostitutiva dell’IRPEF (legge di bilancio 2016 e successive proroghe), fino al limite annuo fissato dalla normativa fiscale. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento degli indicatori rispetto all’anno precedente, rispetto dei limiti reddituali e di importo del beneficiario.

Mensilità aggiuntive e TFR

Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.

Casi pratici

Tizio – Cassiere assunto a settembre, tredicesima proporzionata
Tizio viene assunto il 1° settembre al 4° livello. A dicembre riceve la tredicesima: avendo lavorato solo 4 mesi su 12 (settembre–dicembre), gli spettano 4/12 di tredicesima. La base di calcolo è la retribuzione di fatto del mese di dicembre (paga base aggiornata al rinnovo 2024 + contingenza + terzo elemento). La quattordicesima di giugno sarà calcolata sul periodo luglio–giugno: avendo lavorato da settembre a giugno (10 mesi), Tizio riceverà 10/12 di quattordicesima.
Caia – Addetta vendita part-time al 50%, calcolo mensilità
Caia lavora a tempo parziale al 50% (19 ore su 38). La sua retribuzione di fatto è la metà di quella di un pari livello a tempo pieno. Sia la tredicesima di dicembre sia la quattordicesima di giugno sono pari a una mensilità della sua retribuzione di fatto ridotta al 50%: riceve quindi la metà rispetto a un collega full-time dello stesso livello e anzianità. Non subisce altre decurtazioni legate al part-time.
Sempronio – Caporeparto e premio di risultato
La cooperativa in cui lavora Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale che prevede un premio di risultato annuale collegato al raggiungimento di un obiettivo di fatturato. L’anno va bene: i ricavi del punto vendita crescono del 3% rispetto all’obiettivo. Sempronio riceve il premio concordato nell’accordo aziendale. Il premio è tassato al 10% in sostituzione dell’IRPEF ordinaria, entro il limite di reddito e di importo previsto dalla normativa fiscale vigente: un risparmio sensibile rispetto all’aliquota IRPEF marginale di Sempronio.

Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La tredicesima è erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20. È pari a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento), riproporzionata ai mesi lavorati nell’anno solare.
Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
Sì, la quattordicesima è garantita a tutti i lavoratori coperti dal CCNL Distribuzione Cooperativa, a tempo pieno e part-time, a prescindere dal livello e dall’anzianità. Viene erogata a giugno, di norma entro il 30.
Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
La tredicesima e la quattordicesima del lavoratore part-time sono proporzionate all’orario contrattuale. Un lavoratore al 50% riceve metà dell’importo di un pari livello a tempo pieno.
Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
No, il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale di secondo livello presso ciascuna cooperativa. Il CCNL nazionale non fissa un importo minimo. Le cooperative che hanno accordi aziendali erogano premi variabili collegati a indicatori di performance.
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Sì. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., tredicesima e quattordicesima concorrono alla determinazione della retribuzione annua ai fini del TFR. Vengono ripartite sui 12 mesi per calcolare la quota annua accantonata.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dalle tabelle retributive aggiornate, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?

La tredicesima è erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre. Corrisponde a una mensilità della retribuzione di fatto (paga base tabellare + contingenza + terzo elemento), riproporzionata ai mesi lavorati nell'anno solare.

Cos'è la quattordicesima e quando viene pagata?

La quattordicesima è una seconda mensilità aggiuntiva, del medesimo importo della tredicesima, erogata nel mese di giugno (di norma entro il 30 giugno). È un istituto specifico del CCNL Distribuzione Cooperativa, più favorevole rispetto alla sola tredicesima prevista da molti altri contratti. La sua base di calcolo è la retribuzione di fatto di giugno.

Come si calcola la tredicesima o la quattordicesima per un lavoratore part-time?

La tredicesima e la quattordicesima dei lavoratori part-time si calcolano in proporzione all'orario contrattuale rispetto all'orario a tempo pieno. Un lavoratore con orario al 50% riceve la metà rispetto a un lavoratore a tempo pieno dello stesso livello e anzianità.

Il premio di risultato è uguale per tutti nella distribuzione cooperativa?

No. Il premio di risultato è definito dalla contrattazione aziendale (accordo di secondo livello) presso ciascuna cooperativa. Il suo importo, la periodicità e i parametri di calcolo (produttività, obiettivi di vendita, indicatori di efficienza) variano da azienda ad azienda. Il CCNL nazionale indica le linee guida per la contrattazione aziendale, ma non fissa un importo minimo nazionale del premio.

Le mensilità aggiuntive si computano nel TFR?

Sì. La tredicesima e la quattordicesima concorrono al calcolo del TFR. Ai sensi dell'art. 2120 c.c., la retribuzione utile per il TFR comprende ogni emolumento continuativo in denaro, incluse le mensilità aggiuntive. Esse vengono ripartite nei dodici mesi dell'anno per determinare la retribuzione annua di riferimento del TFR.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.