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CCNL Cooperative di Consumo: tredicesima, quattordicesima e premi
La tredicesima di dicembre e la quattordicesima di giugno sono due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Distribuzione Cooperativa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’anzianità. Si tratta di un trattamento di favore rispetto a molti altri settori, che prevede solo la tredicesima. A esse si aggiunge il premio di risultato, definito dalla contrattazione aziendale.
Tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno) sono ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto, riproporzionate ai mesi lavorati. Il premio di risultato è variabile e definito da accordi aziendali. Entrambe le mensilità aggiuntive concorrono al calcolo del TFR.
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- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
La tredicesima: calcolo e modalità di erogazione
La tredicesima mensilità è un diritto di matrice contrattuale (non di legge) che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori a tempo pieno e part-time. Viene erogata nel mese di dicembre, di norma entro il 20 dicembre.
La base di calcolo è la retribuzione di fatto, che nel CCNL comprende:
- la paga base tabellare del livello di inquadramento (aggiornata al rinnovo 2024);
- l’indennità di contingenza (elemento storico fisso);
- il terzo elemento.
Sono invece esclusi dalla base di calcolo della tredicesima gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinario o lavoro festivo, le indennità di disagio orario e altri elementi variabili.
Maturazione proporzionale: il lavoratore matura un dodicesimo di tredicesima per ogni mese di servizio, o per frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’anno di riferimento è l’anno solare (gennaio–dicembre). In caso di assunzione o cessazione durante l’anno, l’importo viene riproporzionato.
La quattordicesima: specificità della distribuzione cooperativa
La quattordicesima mensilità è un istituto caratteristico del CCNL Distribuzione Cooperativa, che lo rende più vantaggioso di molti altri contratti del commercio (ad esempio il CCNL Federdistribuzione non prevede la quattordicesima per tutti i livelli). Viene erogata nel mese di giugno, di norma entro il 30 giugno.
La base di calcolo è la stessa della tredicesima (retribuzione di fatto). La maturazione è proporzionale all’anzianità maturata nel periodo di riferimento (di norma luglio–giugno).
Per i lavoratori part-time, sia tredicesima sia quattordicesima sono riproporzionate all’orario contrattuale.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Periodo di maturazione | Mese di erogazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Gennaio – dicembre (anno solare) | Dicembre (entro il 20) | Retribuzione di fatto (paga base + contingenza + terzo elemento) |
| Quattordicesima | Luglio – giugno (anno contrattuale) | Giugno (entro il 30) | Retribuzione di fatto |
| Premio di risultato | Definito dall’accordo aziendale | Di norma annuale o semestrale | Parametri variabili (produttività, fatturato, ecc.) |
Nota: gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dal livello di inquadramento e dall’aggiornamento tabellare. Il premio di risultato non è fissato dal CCNL nazionale: varia per cooperativa in base agli accordi di secondo livello.
Il premio di risultato: contrattazione aziendale
Il premio di risultato (o «premio di produttività») è distinto dalle mensilità aggiuntive ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede la possibilità per le cooperative di introdurre premi variabili collegati a indicatori di performance quali:
- risultati economici del punto vendita o dell’azienda (EBITDA, fatturato, margine);
- produttività (es. vendite per addetto, rotazione delle scorte);
- qualità del servizio (soddisfazione del cliente, riduzione delle perdite);
- assiduityà: in alcuni accordi il premio è ridotto proporzionalmente alle assenze non giustificate.
Il premio di risultato può beneficiare, a determinate condizioni, della tassazione agevolata del 10% sostitutiva dell’IRPEF (legge di bilancio 2016 e successive proroghe), fino al limite annuo fissato dalla normativa fiscale. Le condizioni sono: accordo aziendale depositato, incremento degli indicatori rispetto all’anno precedente, rispetto dei limiti reddituali e di importo del beneficiario.
Mensilità aggiuntive e TFR
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, incluse le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima vengono quindi ripartite sui 12 mesi per calcolare la retribuzione annua di riferimento del TFR. Al contrario, il premio di risultato è incluso nel TFR solo se ha carattere continuativo e non meramente eventuale; la questione è di solito definita nell’accordo aziendale che istituisce il premio.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Tutti i lavoratori hanno diritto alla quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima per chi lavora part-time?
Il premio di risultato è uguale in tutta la distribuzione cooperativa?
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Gli importi esatti delle mensilità aggiuntive dipendono dalle tabelle retributive aggiornate, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per il premio di risultato fare riferimento all’accordo aziendale della propria cooperativa. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel settore della distribuzione cooperativa le mensilita' aggiuntive non sono un dettaglio della busta paga, ma un tratto identitario: a differenza di molti comparti che riconoscono la sola tredicesima, qui il CCNL garantisce anche la quattordicesima, a tutti i lavoratori e a prescindere dall'anzianita'. A queste si affianca il premio di risultato, frutto della contrattazione aziendale, che lega una parte della retribuzione agli obiettivi della cooperativa. Comprendere come si calcolano e quando si erogano queste voci aiuta a leggere correttamente il proprio reddito annuo.
La natura contrattuale delle mensilita' aggiuntive
La tredicesima e la quattordicesima non derivano dalla legge ma dalla contrattazione collettiva: sono un trattamento di favore che il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a tutti i lavoratori, a tempo pieno e part-time, riproporzionando l'importo del part-time alla percentuale di orario. La loro natura contrattuale significa che il diritto e la misura dipendono dal contratto, ma una volta previste diventano parte integrante della retribuzione e seguono le regole di maturazione tipiche.
La tredicesima: base di calcolo ed erogazione
La tredicesima e' pari a una mensilita' della retribuzione di fatto e si eroga nel mese di dicembre. La base di calcolo comprende le voci fisse e continuative - la paga base tabellare del livello, l'indennita' di contingenza, gli elementi retributivi stabili - mentre tende a escludere gli elementi variabili e occasionali come lo straordinario, le maggiorazioni e le indennita' legate a prestazioni non continuative. La distinzione tra voci incluse ed escluse e' decisiva per quantificare correttamente l'importo.
La quattordicesima come elemento distintivo
La quattordicesima e' l'elemento che distingue questo settore da molti altri: una seconda mensilita' aggiuntiva, erogata di norma a giugno, anch'essa pari a una mensilita' della retribuzione di fatto e riproporzionata ai mesi lavorati. La sua presenza incide sensibilmente sul reddito annuo complessivo e va considerata nella pianificazione economica del lavoratore. Come la tredicesima, matura per ratei mensili lungo l'anno.
La maturazione per ratei e le frazioni di anno
Entrambe le mensilita' aggiuntive maturano in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio nel periodo di riferimento. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spettano i ratei proporzionali ai mesi lavorati, con la regola per cui la frazione di mese superiore a una certa soglia si computa come mese intero. Anche i periodi di assenza incidono secondo le regole contrattuali: alcune assenze sono utili alla maturazione, altre la sospendono.
Il premio di risultato e la contrattazione aziendale
Accanto alle mensilita' aggiuntive, il premio di risultato e' una voce variabile definita dalla contrattazione aziendale di secondo livello: lega una parte della retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttivita', redditivita' o qualita' della cooperativa. A differenza di tredicesima e quattordicesima non e' fisso né garantito nella stessa misura ogni anno, e può godere della detassazione agevolata prevista dalla legge entro determinati limiti di importo e per i premi legati a incrementi misurabili. Le condizioni e gli importi sono fissati dagli accordi aziendali.
Il riflesso sul TFR e la lettura della busta paga
Un aspetto da non trascurare e' che tredicesima e quattordicesima concorrono al calcolo del TFR, in quanto voci della retribuzione utile ai sensi dell'art. 2120 c.c.: contribuiscono quindi ad accrescere l'accantonamento annuo. Il premio di risultato, invece, concorre al TFR secondo le previsioni contrattuali. Per il lavoratore e' utile verificare in busta paga e nel prospetto di fine anno che le mensilita' aggiuntive siano correttamente calcolate sulla retribuzione di fatto del proprio livello; per gli importi tabellari aggiornati il riferimento e' il CCNL vigente.
Domande frequenti
La quattordicesima spetta a tutti nel settore?
Si. Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce sia la tredicesima sia la quattordicesima a tutti i lavoratori, a tempo pieno e part-time, a prescindere dall'anzianita', riproporzionando l'importo del part-time alla percentuale di orario.
Quali voci entrano nel calcolo della tredicesima?
Le voci fisse e continuative: paga base tabellare del livello, indennita' di contingenza ed elementi retributivi stabili. Sono di norma escluse le voci variabili e occasionali come straordinario, maggiorazioni e indennita' non continuative.
Quando si erogano le due mensilita' aggiuntive?
La tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno. Entrambe maturano per ratei mensili e, in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano in proporzione ai mesi lavorati.
Il premio di risultato e' garantito ogni anno?
No. E' una voce variabile definita dalla contrattazione aziendale di secondo livello e legata a obiettivi di produttivita' o redditivita'. Puo' godere della detassazione agevolata entro i limiti di legge; condizioni e importi sono fissati dagli accordi aziendali.
Tredicesima e quattordicesima incidono sul TFR?
Si, concorrono al calcolo del TFR come voci della retribuzione utile ai sensi dell'art. 2120 c.c., accrescendo l'accantonamento annuo. Il premio di risultato concorre al TFR secondo le previsioni contrattuali.