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CCNL Calzaturiero Industria: apprendistato professionalizzante 2024
L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore calzaturiero. Il CCNL prevede una struttura a tre periodi con inquadramento scalare e obblighi di formazione, distinguendosi dai contratti moda-artigianato applicati alle piccole botteghe.
Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’apprendistato professionalizzante per i livelli 2°-8°, con durata standard di 36 mesi. Il trattamento economico è graduato in tre periodi con inquadramento scalare: due livelli sotto il finale nel primo periodo, un livello sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Il CCNL impegna le aziende a formare l’apprendista.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa dell’apprendistato
| Livello finale | Durata | 1° Periodo (15 mesi) | 2° Periodo (15 mesi) | 3° Periodo (6 mesi) |
|---|---|---|---|---|
| 2°, 3°, 4° | 36 mesi | Inquadramento 2 livelli sotto il finale | Inquadramento 1 livello sotto | Livello finale |
| 5° Super, 5°, 6° Super, 6° | 36 mesi | 2 livelli sotto (12 mesi) | 1 livello sotto (18 mesi) | Livello finale (6 mesi) |
Per i contratti stipulati prima del 1° agosto 2022 si applica il regime precedente: 36 mesi con retribuzione al 70% (1° anno), 80% (2° anno), 90% (3° anno) del livello finale. Per i livelli 6° Super e 6° la durata era 24 mesi (70% e 80%).
Apprendistato professionalizzante: la struttura contrattuale
L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto a causa mista – lavoro e formazione – con cui le aziende calzaturiere assumono giovani per formarli nella professionalità caratteristica del settore. È distinto dall’apprendistato per la qualifica (scuola-lavoro) e da quello di alta formazione.
Il contratto può essere stipulato con giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni compiuti). Per i soggetti in possesso di diploma di istruzione professionale o di laurea l’età minima scende a 17 anni. Non ci sono limiti dimensionali per le aziende che possono assumere apprendisti.
Trattamento economico a tre periodi
Il CCNL Calzaturiero (nel testo coordinato del 2021, aggiornato con il rinnovo 2024) ha adottato per i contratti stipulati dal 1° agosto 2022 il sistema a inquadramento scalare in tre periodi. Il principio è che l’apprendista inizia con un inquadramento inferiore a quello finale e lo raggiunge progressivamente:
- 1° periodo (15 mesi): inquadramento due livelli sotto il livello finale di destinazione. Se il livello finale è il 4°, si parte dal 2°;
- 2° periodo (15 mesi): inquadramento un livello sotto. Si passa al 3°;
- 3° periodo (6 mesi): livello finale. Si raggiunge il 4° e si completa il percorso.
Formazione: obbligo contrattuale e aziendale
Il CCNL impone all’azienda di garantire all’apprendista una formazione professionalizzante adeguata al livello di destinazione. Questa formazione è interna all’azienda (formazione on the job presso un tutor aziendale) e si integra con l’offerta formativa pubblica regionale o degli enti bilaterali di settore. Il tutor aziendale deve essere un lavoratore qualificato dello stesso settore.
Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto e allegato al contratto. Prevede le competenze tecnico-professionali da acquisire, i tempi di formazione e le modalità di valutazione. L’inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore può comportare la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato ordinario.
Periodo di prova nell’apprendistato
L’art. 62 del CCNL stabilisce che anche l’apprendista può essere soggetto a un periodo di prova, la cui durata non può essere superiore a quella prevista per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale (primo livello di inquadramento dell’apprendista). Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Calzaturiero?
Quale retribuzione spetta all’apprendista calzaturiero?
Quanti anni ha l’apprendista nel settore calzaturiero?
Il periodo di apprendistato conta per il TFR?
L’apprendistato può essere interrotto prima della scadenza?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 D.Lgs. 81/2015 e dalle disposizioni contrattuali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato professionalizzante e' il canale d'ingresso elettivo dei giovani nell'industria calzaturiera, un settore manifatturiero che richiede competenze tecniche specifiche e dove la formazione sul campo ha un valore concreto. Il contratto di apprendistato e' un rapporto di lavoro subordinato a contenuto formativo: l'azienda assume e, in cambio di una retribuzione graduata, si obbliga a formare il giovane fino a fargli acquisire la qualificazione.
La cornice del D.Lgs. 81/2015
L'apprendistato professionalizzante e' disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, che ne fissa i tratti essenziali: eta' di accesso tra 18 e 29 anni, finalita' di acquisire una qualificazione professionale, obbligo formativo, durata massima. La regolazione di dettaglio - articolazione dei periodi, inquadramento, formazione - e' rimessa alla contrattazione collettiva, che per il calzaturiero industriale costruisce un percorso a più fasi.
La struttura a periodi e l'inquadramento scalare
Il CCNL Calzaturiero Industria articola l'apprendistato in più periodi successivi, con un inquadramento che parte da livelli inferiori a quello di destinazione e risale progressivamente: tipicamente due livelli sotto il finale nel primo periodo, un livello sotto nel secondo, il livello pieno nell'ultimo. E' il meccanismo del sotto-inquadramento, scelto come modalita' di gradualita' retributiva in alternativa alla percentualizzazione del minimo.
Sotto-inquadramento o percentuale: una scelta contrattuale
La legge consente di graduare la retribuzione dell'apprendista in due modi: sotto-inquadrarlo rispetto al livello di destinazione, oppure riconoscergli una percentuale crescente della retribuzione del livello finale. Il CCNL del settore opta per il sotto-inquadramento. La differenza non e' solo tecnica: incide sul calcolo di tutti gli istituti collegati al livello, perché nei primi periodi l'apprendista percepisce il tabellare del livello inferiore.
L'obbligo di formazione
Il cuore dell'apprendistato e' la formazione. L'azienda deve garantire la formazione professionalizzante interna, eventualmente integrata da quella pubblica, secondo un piano formativo individuale. L'inadempimento dell'obbligo formativo non e' indolore: se il datore e' responsabile del mancato rispetto del piano, e' tenuto a conseguenze sul piano contributivo e può vedersi convertire il rapporto. La formazione e' la contropartita della retribuzione graduata.
Conferma, recesso e stabilizzazione
Al termine del periodo formativo, ciascuna delle parti può recedere con preavviso; se nessuna recede, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista consolida il livello finale. La possibilita' di nuove assunzioni in apprendistato può essere subordinata, secondo legge e CCNL, al mantenimento in servizio di una quota degli apprendisti precedenti: e' il meccanismo che premia chi stabilizza.
Cosa verificare nel proprio contratto
L'apprendista deve controllare il piano formativo individuale, la corretta progressione dell'inquadramento periodo per periodo e l'effettiva erogazione della formazione promessa. Le durate dei periodi, i livelli di partenza e le percentuali di conferma cambiano secondo il CCNL Calzaturiero Industria vigente e gli accordi di rinnovo: vanno sempre letti sul testo aggiornato, distinguendo bene il contratto industriale da quello moda-artigianato applicato alle piccole botteghe.
Domande frequenti
Chi puo' essere assunto con apprendistato professionalizzante nel calzaturiero?
I giovani tra 18 e 29 anni, secondo il D.Lgs. 81/2015. La finalita' e' acquisire una qualificazione professionale attraverso formazione sul campo e retribuzione graduata, con durata fissata dal CCNL (di norma fino a 36 mesi).
Come funziona l'inquadramento dell'apprendista?
Il CCNL Calzaturiero Industria usa il sotto-inquadramento scalare: nei primi periodi l'apprendista e' inquadrato a livelli inferiori a quello di destinazione (tipicamente due sotto, poi uno sotto), risalendo al livello pieno nell'ultimo periodo.
Che differenza c'e' tra sotto-inquadramento e percentuale?
Sono i due modi consentiti dalla legge per graduare la retribuzione dell'apprendista. Il CCNL del settore sceglie il sotto-inquadramento (livello inferiore), anziche' una percentuale del livello finale. Cio' incide sul calcolo degli istituti legati al livello.
Cosa succede se l'azienda non eroga la formazione?
L'obbligo formativo e' essenziale. Se il datore e' responsabile del mancato rispetto del piano formativo individuale, ne risponde sul piano contributivo e il rapporto puo' essere convertito. La formazione e' la contropartita della retribuzione graduata.
Alla fine dell'apprendistato sono assunto a tempo indeterminato?
Se nessuna delle parti recede con preavviso al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato e si consolida il livello finale. Nuove assunzioni in apprendistato possono dipendere dalla quota di apprendisti confermati.