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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata
Commessi, cassieri e addetti di magazzino della GDO devono conoscere le regole su conservazione del posto, trattamento economico e comporto in caso di malattia o infortunio. Il CCNL Federdistribuzione si innesta sulle tutele di legge migliorandone alcuni aspetti.
Nel CCNL Federdistribuzione il comporto è di 180 giorni in un anno solare, separati per malattia e per infortunio (artt. 169 e 171). Dal 4° giorno l’INPS paga il 50% (poi due terzi dal 21°) e il datore integra fino al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° (art. 170); i primi tre giorni sono pagati al 100%, con limiti per gli eventi ripetuti. Oltre i 180 giorni si può chiedere un’aspettativa non retribuita di 120 giorni (fino a 12 mesi per patologie gravi).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Disciplina | Articolo |
|---|---|---|
| Periodo di comporto | 180 giorni in un anno solare per il lavoratore non in prova; malattia e infortunio hanno due comporti distinti da 180 giorni ciascuno | 169 e 171 (dich. a verbale) |
| Primi 3 giorni (carenza) | Il datore integra fino al 100% della retribuzione giornaliera netta | 170, c. 1, lett. b |
| Dal 4° al 20° giorno | Indennità INPS al 50% della retribuzione giornaliera; il datore integra fino al 75% | 170 |
| Dal 21° giorno in poi | Indennità INPS ai due terzi; il datore integra fino al 100% | 170 |
| Eventi ripetuti nell’anno di calendario | Integrazione di carenza al 100% per i primi due eventi, al 66% per il terzo, al 50% per il quarto, nulla dal quinto. Non contano ricoveri, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, sclerosi multipla, patologie gravi e malattie in gravidanza | 170, c. 2 e 3 |
| Infortunio sul lavoro | Il datore paga l’intera quota giornaliera per il giorno dell’infortunio e integra l’indennità INAIL: 60% nei primi tre giorni di carenza, 90% dal 5° al 20° giorno, 100% dal 21°. Per gli apprendisti 80% e 90% | 172 |
| Aspettativa non retribuita | Fino a 120 giorni dopo i 180, a richiesta del lavoratore; per patologie gravi con terapie salvavita fino a 12 mesi; per l’infortunio per tutta la durata dell’inabilità | 175 e 177 |
| Sanità integrativa | Fondo EST (lavoratori non quadri) e Cassa QuAS (quadri) | 19 e 20 |
Fonte: artt. 169-179 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Le integrazioni a carico del datore non sono dovute se l’INPS non paga l’indennità o la paga in misura ridotta (art. 170, c. 6), e non spettano agli apprendisti per la malattia (art. 47: per loro 60% nei primi tre giorni, entro sei eventi l’anno, e per i ricoveri). Il datore può anche pagare direttamente al posto dell’INPS (c. 7).
Il periodo di comporto: cos’è e come funziona
Il periodo di comporto è il termine massimo di assenza per malattia entro cui il datore di lavoro non può recedere dal rapporto. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rimanda alla legge e all’autonomia contrattuale per la determinazione della durata. Il CCNL DMO stabilisce il periodo di comporto applicabile al settore.
L’art. 169 del CCNL DMO fissa il comporto in 180 giorni in un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), non in 365 giorni consecutivi. Il conteggio somma tutti i giorni di malattia dell’anno, anche se relativi a episodi distinti, e vale per il lavoratore non in prova. Superati i 180 giorni, se la malattia continua, il datore può licenziare con il preavviso o l’indennità sostitutiva e il TFR (artt. 232 e 233), salvo l’aspettativa dell’art. 175. Il periodo di malattia è utile ai fini del preavviso e dell’indennità di licenziamento.
Il contratto non usa il comporto «secco»: vale la somma dei giorni nell’anno solare. Nel part-time orizzontale il comporto resta di 180 giorni di calendario; nel part-time verticale o misto è al massimo la metà delle giornate lavorative concordate in un anno solare (art. 78). Per i contratti a termine le tutele valgono nei limiti di scadenza del contratto (art. 169, c. 3).
Per le patologie gravi e continuative con terapie salvavita, documentate da specialisti del SSN, il lavoratore può chiedere, dopo i 180 giorni, un’aspettativa fino a guarigione clinica e comunque non oltre 12 mesi; per questi lavoratori i primi 60 giorni dell’aspettativa ordinaria di 120 giorni sono indennizzati al 100% (artt. 175 e 176). Per la tubercolosi la conservazione del posto arriva a 18 mesi (art. 178).
Trattamento economico durante la malattia
Il meccanismo economico durante la malattia si articola su due livelli:
- Indennità INPS: dal 4° giorno (i primi tre sono di carenza) l’INPS paga il 50% della retribuzione giornaliera fino al 20° giorno e i due terzi dal 21° (art. 170, lett. a). L’indennità è anticipata dal datore in busta paga e recuperata con i contributi.
- Integrazione contrattuale: il datore integra a suo carico fino al 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° in poi (art. 170, lett. b).
Per i giorni di carenza (1°-3°) l’integrazione al 100% vale per i primi due eventi di malattia dell’anno; scende al 66% per il terzo evento e al 50% per il quarto, e non è più dovuta dal quinto (art. 170, c. 2), con le esclusioni elencate sopra.
Infortunio sul lavoro: regime separato e più favorevole
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale godono di un regime diverso e più favorevole rispetto alla malattia comune:
- Il datore paga l’intera quota giornaliera per il giorno dell’infortunio; dal giorno successivo l’indennità di inabilità temporanea assoluta è dell’INAIL, che la riconosce dal 4° giorno, e il datore la integra (art. 172).
- Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro non si computa nel comporto per malattia comune: i due periodi sono separati.
- Il datore integra l’indennità INAIL fino al 60% nei primi tre giorni di carenza, al 90% dal 5° al 20° giorno e al 100% dal 21° (art. 172); per gli apprendisti 80% e 90%.
- Al lavoratore infortunato spetta la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità, salvo i casi di licenziamento per cause diverse dall’infortunio.
Nella GDO, data la natura del lavoro (movimentazione merci, utilizzo di attrezzature, lavoro a contatto con il pubblico), gli infortuni possono verificarsi in magazzino, nelle aree di stoccaggio o negli spazi di vendita. Il datore ha obblighi di sorveglianza sanitaria e di adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008.
Obblighi del lavoratore in caso di malattia
Il lavoratore assente per malattia deve:
- Comunicare immediatamente l’assenza al datore o al responsabile, possibilmente prima dell’inizio del turno;
- Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore con il numero di protocollo;
- Essere reperibile durante le fasce orarie indicate dalla legge (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00) per la visita fiscale dell’INPS.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Federdistribuzione?
Quanto prende il lavoratore durante la malattia?
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
Occorre il certificato medico per l’assenza per malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.