Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Malattia e infortunio nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Commessi, cassieri e addetti di magazzino della GDO devono conoscere le regole su conservazione del posto, trattamento economico e comporto in caso di malattia o infortunio. Il CCNL Federdistribuzione si innesta sulle tutele di legge migliorandone alcuni aspetti.

In sintesi

Nel CCNL Federdistribuzione il periodo di comporto per malattia è di norma 180 giorni nell’arco di 365 giorni. Durante la malattia l’INPS eroga l’indennità di malattia e il datore integra fino a raggiungere una percentuale della retribuzione. Il lavoratore conserva il posto fino al termine del comporto.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Norma di legge
Art. 2110 c.c. – malattia e infortunio

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio nel CCNL DMO – quadro sintetico
Aspetto Disciplina Fonte
Periodo di comporto Indicativamente 180 giorni su 365 (secco o per sommatoria – verificare testo CCNL) CCNL (migliora l’art. 2110 c.c.)
Trattamento economico – carenza (1°-3° giorno) A carico del datore di lavoro secondo CCNL CCNL integra la legge
Indennità INPS dal 4° giorno 50% della retribuzione giornaliera nei primi 20 giorni; 66,66% dal 21° al 180° giorno Legge (art. 74 r.d.l. 1827/1935 e succ.)
Integrazione datoriale Il CCNL prevede integrazione fino a una quota della retribuzione ordinaria; l’entità varia per durata CCNL DMO
Infortunio sul lavoro Indennità INAIL dal 1° giorno; il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune D.P.R. 1124/1965 e CCNL
Sanità integrativa Fondo EST (lavoratori non quadri) e Cassa QuAS (quadri) CCNL DMO

Avvertenza: le percentuali di integrazione datoriale durante la malattia variano in base alla durata dell’assenza e all’anzianità del lavoratore. Per i valori aggiornati consultare il testo integrale del CCNL DMO o le sigle sindacali firmatarie.

Il periodo di comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il termine massimo di assenza per malattia entro cui il datore di lavoro non può recedere dal rapporto. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rimanda alla legge e all’autonomia contrattuale per la determinazione della durata. Il CCNL DMO stabilisce il periodo di comporto applicabile al settore.

In via generale, per il settore della distribuzione moderna, il comporto è indicativamente di 180 giorni nell’arco di 365 giorni consecutivi. Il conteggio avviene per «sommatoria», cioè sommando tutti i giorni di assenza per malattia nell’arco di riferimento, anche se relativi a episodi distinti.

Alcuni CCNL distinguono tra:

  • Comporto «secco»: assenza continuativa; il datore non può licenziare finché il lavoratore non supera il tetto.
  • Comporto «per sommatoria»: somma di assenze anche non continuative nell’arco di 365 giorni; più sfavorevole per il lavoratore con assenze frequenti e brevi.

Per patologie oncologiche o gravi disabilità, la legge e la contrattazione hanno introdotto tutele rafforzate che allungano il periodo di comporto. Il CCNL DMO deve essere verificato sul punto.

Trattamento economico durante la malattia

Il meccanismo economico durante la malattia si articola su due livelli:

  1. Indennità INPS: a decorrere dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono «carenza»), l’INPS eroga un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera imponibile nei primi 20 giorni, e al 66,66% dal 21° giorno in poi fino al 180° giorno. L’indennità INPS è posta per legge a carico dell’ente previdenziale ma anticipata dal datore in busta paga.
  2. Integrazione contrattuale: il CCNL DMO obbliga il datore a integrare quanto erogato dall’INPS per avvicinarsi o raggiungere la retribuzione ordinaria, almeno per un certo numero di giorni. La percentuale di integrazione generalmente diminuisce al prolungarsi della malattia.

Per i giorni di carenza (1°-3°), il CCNL può prevedere un trattamento specifico a carico del datore, migliorativo rispetto all’assenza di qualsiasi indennità.

Infortunio sul lavoro: regime separato e più favorevole

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale godono di un regime diverso e più favorevole rispetto alla malattia comune:

  • L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta dal primo giorno di assenza (non dal quarto come la malattia INPS).
  • Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro non si computa nel comporto per malattia comune: i due periodi sono separati.
  • Il datore di lavoro integra l’indennità INAIL secondo quanto previsto dal CCNL.
  • Al lavoratore infortunato spetta la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità, salvo i casi di licenziamento per cause diverse dall’infortunio.

Nella GDO, data la natura del lavoro (movimentazione merci, utilizzo di attrezzature, lavoro a contatto con il pubblico), gli infortuni possono verificarsi in magazzino, nelle aree di stoccaggio o negli spazi di vendita. Il datore ha obblighi di sorveglianza sanitaria e di adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008.

Obblighi del lavoratore in caso di malattia

Il lavoratore assente per malattia deve:

  • Comunicare immediatamente l’assenza al datore o al responsabile, possibilmente prima dell’inizio del turno;
  • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore con il numero di protocollo;
  • Essere reperibile durante le fasce orarie indicate dalla legge (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00) per la visita fiscale dell’INPS.

Casi pratici

Tizio – Malattia frequente: rischio comporto per sommatoria
Tizio ha avuto nel 2026 diverse assenze brevi per malattia: 5 giorni a febbraio, 10 giorni a maggio, 7 giorni a settembre, 20 giorni a novembre. In totale 42 giorni in 365 giorni: ben al di sotto del comporto. Ma se il trend continua nel 2027, il conteggio per sommatoria potrebbe avvicinarsi alla soglia. Tizio si rivolge alla Filcams-Cgil per capire come si calcola il comporto nel suo CCNL e se alcune assenze siano riconducibili a una patologia cronica con tutele specifiche.
Caia – Infortunio in magazzino: trattamento INAIL
Caia è addetta al magazzino e si infortuna scivolando su una superficie bagnata: frattura al polso, prognosi 45 giorni. Il suo responsabile notifica l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni. Dal primo giorno di assenza Caia riceve l’indennità INAIL (60% della retribuzione nei primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno). Il CCNL prevede un’integrazione datoriale aggiuntiva. I 45 giorni di infortunio non vengono computati nel comporto per malattia comune.
Sempronio – Superamento del comporto: cosa succede
Sempronio ha accumulato 195 giorni di assenza per malattia negli ultimi 365 giorni, superando il periodo di comporto previsto dal CCNL. Il datore gli comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (superamento del comporto). Sempronio ha diritto al preavviso contrattuale (o alla relativa indennità sostitutiva) e alla liquidazione del TFR. Si rivolge alla Fisascat-Cisl per verificare che il calcolo del comporto sia stato effettuato correttamente e che non vi siano patologie escluse dal computo.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Federdistribuzione?
Il periodo di comporto nel CCNL DMO è indicativamente di 180 giorni nell’arco di 365 giorni. Per i dettagli (comporto secco o per sommatoria, patologie gravi) è necessario consultare il testo contrattuale o le sigle sindacali.
Quanto prende il lavoratore durante la malattia?
L’INPS eroga un’indennità dal 4° giorno (50% nei primi 20 giorni, 66,66% dal 21° al 180°). Il CCNL prevede un’integrazione datoriale per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria. Per i primi 3 giorni (carenza), il CCNL può stabilire un trattamento aggiuntivo a carico del datore.
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha diritto al preavviso (o indennità sostitutiva) e al TFR.
L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
No. L’infortunio sul lavoro è disciplinato dall’INAIL e dà diritto all’indennità dal primo giorno. Il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune.
Occorre il certificato medico per l’assenza per malattia?
Sì. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e far trasmettere dal medico curante il certificato telematico all’INPS. È obbligatorio essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Federdistribuzione il periodo di comporto per malattia e' di norma 180 giorni nell'arco di 365 giorni; il dato esatto va verificato nel contratto vigente.
  • Durante la malattia opera la conservazione del posto (art. 2110 c.c.) e un trattamento economico integrativo rispetto all'indennita' INPS.
  • L'infortunio sul lavoro segue la copertura INAIL, con tutele e decorrenze proprie distinte dalla malattia comune.
  • Il superamento del comporto può legittimare il recesso, ma il lavoratore può chiedere aspettativa non retribuita ove prevista.
  • Restano fermi gli obblighi di certificazione telematica e di reperibilita' nelle fasce di legge.
Indice dei contenuti

Per commessi, cassieri e addetti di magazzino della grande distribuzione la disciplina della malattia e dell'infortunio incide direttamente sulla sicurezza del posto e sul reddito nei periodi di assenza. Il CCNL Federdistribuzione si innesta sulle tutele di legge migliorandone alcuni aspetti, ma il calcolo concreto richiede di leggere il contratto vigente e le circolari INPS aggiornate.

La conservazione del posto e il comporto

Il fondamento e' l'art. 2110 c.c.: in caso di malattia il rapporto e' sospeso e il posto e' conservato per un periodo determinato, il comporto. Nel CCNL della GDO il comporto e' di norma fissato in 180 giorni nell'arco di 365, ma la durata esatta, le modalita' di computo (secco o per sommatoria) e le eventuali fasce per anzianita' vanno verificate nel testo vigente. Il superamento legittima il datore al recesso, salvo le tutele descritte oltre.

Il trattamento economico durante la malattia

Durante l'assenza il lavoratore percepisce l'indennita' a carico dell'INPS secondo le percentuali e le decorrenze stabilite dalle circolari INPS aggiornate, integrata dal datore di lavoro fino a una quota della retribuzione prevista dal contratto. Le percentuali precise e i giorni di carenza non vanno stimati: il riferimento sono le tabelle del CCNL vigente e le istruzioni INPS dell'anno in corso.

L'infortunio e la copertura INAIL

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono un binario diverso: la tutela e' garantita dall'INAIL, con indennizzo per inabilita' temporanea e, nei casi più gravi, per inabilita' permanente. Le decorrenze e la quota a carico dell'istituto differiscono dalla malattia comune; il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore. E' importante distinguere subito la natura dell'evento perché cambia il regime applicabile.

Obblighi del lavoratore: certificato e reperibilita'

Il lavoratore deve far trasmettere telematicamente il certificato medico e rispettare le fasce orarie di reperibilita' per le visite di controllo. L'assenza ingiustificata alla visita o la mancata comunicazione possono incidere sul trattamento economico. Sono adempimenti formali ma decisivi per non perdere l'indennita'.

Cosa accade al superamento del comporto

Superato il comporto, il datore può recedere, ma prima della scadenza il lavoratore può chiedere, ove il contratto lo preveda, un periodo di aspettativa non retribuita per conservare il posto. La giurisprudenza richiede inoltre che il licenziamento per superamento del comporto sia tempestivo e correttamente motivato; e' quindi opportuno verificare con attenzione il computo dei giorni prima di assumere decisioni.

Indicazioni pratiche per la GDO

Nella distribuzione, con turni e part-time diffusi, il computo del comporto e dell'indennita' richiede attenzione al rapporto effettivo di lavoro. In caso di dubbio sulle percentuali, sui giorni di carenza o sul cumulo delle assenze, conviene chiedere conferma al patronato o all'organizzazione sindacale, basandosi sul CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Federdistribuzione?

Di norma 180 giorni nell'arco di 365, ma la durata esatta, il metodo di computo e le eventuali fasce per anzianita' vanno verificati nel CCNL vigente.

Chi paga durante la malattia?

L'indennita' e' a carico INPS secondo le percentuali e decorrenze delle circolari aggiornate, integrata dal datore fino a una quota di retribuzione prevista dal contratto.

L'infortunio segue le stesse regole della malattia?

No. L'infortunio e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL, con indennizzo e decorrenze proprie, eventualmente integrati dal datore secondo il CCNL.

Cosa succede se supero il comporto?

Il datore puo' recedere. Prima della scadenza si puo' chiedere, se previsto, un'aspettativa non retribuita; il licenziamento deve comunque essere tempestivo e motivato.

Quali obblighi ho durante l'assenza?

Trasmettere telematicamente il certificato medico e rispettare le fasce di reperibilita' per le visite di controllo, pena possibili effetti sul trattamento economico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.