Testo dell'articoloVigente
Art. 1703 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
In sintesi
- Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante).
- Oggetto del mandato sono esclusivamente atti giuridici (negozi, dichiarazioni, etc.): è esclusa la mera attività materiale.
- Il mandato può essere con o senza rappresentanza: nella prima ipotesi il mandatario agisce in nome del mandante, nella seconda in nome proprio.
- Il contratto è consensuale e si perfeziona con il semplice accordo delle parti.
- Trova applicazione in ambito professionale (agenti, avvocati, commercialisti) e nella gestione di interessi privati.
Il mandato: nozione, struttura e funzione
L'art. 1703 c.c. apre la disciplina del mandato con una definizione essenziale: il mandato è il contratto mediante il quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante. La norma individua i tre elementi costitutivi: l'accordo contrattuale, l'oggetto (atti giuridici) e il fine (nell'interesse e per conto altrui).
Atti giuridici come oggetto esclusivo
La norma limita l'oggetto del mandato agli atti giuridici: contratti, dichiarazioni negoziali, atti processuali, etc. L'attività materiale o di mero fatto non può essere oggetto di mandato in senso tecnico, anche se può essere disciplinata da contratti affini (appalto, contratto d'opera, agenzia).
Mandato con e senza rappresentanza
L'art. 1703 c.c. non esige che il mandatario agisca in nome del mandante. Quando non è conferita la rappresentanza (art. 1705 c.c.), il mandatario agisce in nome proprio: acquista diritti e assume obblighi verso i terzi, salvo poi trasferirli al mandante. Quando invece è conferita la rappresentanza (art. 1704 c.c.), gli effetti ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante.
Caratteri del contratto
Il mandato è un contratto consensuale (si perfeziona con il consenso), di regola oneroso (art. 1709 c.c. presume il compenso), ma può essere gratuito. È un contratto intuitu personae: la fiducia nel mandatario è elemento essenziale, tant'è che il mandante può revocare il mandato in qualsiasi momento (art. 1723 c.c.).
Applicazioni pratiche
Il mandato è alla base di numerosi rapporti professionali: il commercialista che presenta dichiarazioni fiscali, l'avvocato con procura alle liti, l'agente immobiliare incaricato di vendere. In tutti questi casi il professionista agisce per conto del cliente, compiendo atti giuridici in suo interesse.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra mandato e contratto d'opera?
Il mandato ha per oggetto atti giuridici (contratti, dichiarazioni, atti processuali). Il contratto d'opera riguarda prestazioni materiali o intellettuali. Un avvocato che firma un contratto per conto del cliente agisce come mandatario; un artigiano che esegue lavori agisce in base a un contratto d'opera.
Il mandato deve essere in forma scritta?
Di regola no: il mandato è un contratto consensuale e può essere concluso anche oralmente o per fatti concludenti. La forma scritta è richiesta solo quando l'atto da compiere la richiede (es. mandato per acquistare un immobile).
Il mandatario può agire senza essere rappresentante?
Sì. Nel mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.) il mandatario agisce in nome proprio, assumendo obblighi e acquistando diritti verso i terzi, che poi traferisce al mandante secondo le istruzioni ricevute.
Il mandato è sempre oneroso?
No, può essere anche gratuito. Tuttavia l'art. 1709 c.c. stabilisce che se le parti non hanno stabilito la gratuità, si presume che il mandatario abbia diritto al compenso, commisurato alle tariffe professionali o agli usi.
Il mandante può revocare il mandato?
Sì, in qualsiasi momento (art. 1723 c.c.), trattandosi di contratto basato sulla fiducia. Se però il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, la revoca non è libera e può dar luogo a risarcimento del danno.
Spiegazione
Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). A differenza dell’appalto, ha per oggetto il compimento di atti giuridici (acquisti, pagamenti, contratti), non di opere materiali.
Come funziona e quando si applica
Può essere con rappresentanza (il mandatario agisce in nome del mandante, ex art. 1704) o senza rappresentanza (agisce in nome proprio, art. 1705). Il mandatario deve eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia e rendere il conto (art. 1713). Il mandato si presume oneroso.
Esempio pratico
Chi incarica un’agenzia di acquistare per suo conto un immobile conferisce un mandato: l’agenzia compie l’atto giuridico (l’acquisto) nell’interesse del mandante.
Domande frequenti
Che cos’è il mandato?
Il contratto con cui una persona si obbliga a compiere atti giuridici per conto di un’altra.
Differenza tra mandato con e senza rappresentanza?
Con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandante e gli effetti ricadono direttamente su di lui; senza rappresentanza agisce in nome proprio e deve poi ritrasferire gli effetti.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.