Indice
- Cosa disciplina: il termine e le modalità di pagamento dell'IVA o della maggiore IVA accertata dall'ufficio, nonché il diritto di rivalsa post-accertamento del cedente nei confronti dei propri cessionari/committenti.
- Termine ordinario di pagamento (comma 1): 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica IVA, in coordinamento con il termine di proposizione del ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/1992.
- Imposta dichiarata e non versata: iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo unitamente a interessi e soprattassa ex art. 44 T.U.IVA, con previo invito a pagare entro 30 giorni con applicazione di soprattassa al 60%.
- Correzioni di errori materiali: stessa procedura per la maggiore imposta determinata a seguito di correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione.
- Diritto di rivalsa post-accertamento (ultimo comma): il contribuente che ha pagato l'imposta accertata può rivalersi sui cessionari/committenti, i quali possono detrarre l'IVA al più tardi con la dichiarazione del secondo anno successivo.
- Vigenza: testo attuale risalente all'art. 93 del D.L. 24/01/2012 n. 1 (decreto «Cresci-Italia»), in vigore dal 24/01/2012; comma 1 unico superstite, i restanti commi originari sono stati abrogati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 T.U.IVA – Pagamento delle imposte accertate.
In vigore dal 24/01/2012
Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 93
“L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
(Comma abrogato)
L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e’ iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalita’ di cui all’articolo 38, quarto comma.
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo’ esercitare il diritto alla detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.”
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Commento
Il sistema di pagamento dell'IVA accertata: termini, garanzie e tutele del contribuente
L'articolo 60 T.U.IVA disciplina, nella sua formulazione vigente dal 24 gennaio 2012 (per effetto dell'art. 93 D.L. 1/2012, decreto «Cresci-Italia»), la fase «esecutiva» dell'attività accertativa IVA: come e quando il contribuente deve pagare l'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio, e quali sono le sue facoltà di rivalsa nei confronti dei cessionari o committenti delle operazioni rettificate. La norma è il punto di raccordo tra fase accertativa e fase di riscossione, e si interseca con discipline successive, in particolare con l'avviso di accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 78/2010, che hanno profondamente trasformato la riscossione tributaria.
Il termine di 60 giorni: significato e raccordo processuale
Il primo comma stabilisce un principio cardinale: l'IVA o la maggiore IVA accertata dall'ufficio deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. Il termine coincide non casualmente con quello di proposizione del ricorso davanti alle Corti di Giustizia Tributaria ex art. 21 D.Lgs. 546/1992: il contribuente ha quindi una scelta strutturale al sessantesimo giorno: pagare (acquiescenza implicita all'accertamento), impugnare (con eventuale richiesta di sospensione dell'esecuzione), oppure aderire attraverso uno strumento deflattivo come l'accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997 (che sospende il termine di 90 giorni). La gestione del termine è quindi un momento strategico fondamentale per la consulenza.
L'omesso pagamento entro 60 giorni in assenza di impugnazione tempestiva determina la definitività dell'avviso e l'attivazione della procedura esecutiva. Per gli avvisi esecutivi ex art. 29 D.L. 78/2010 (oggi modello prevalente), il termine si arricchisce di ulteriori automatismi: l'avviso costituisce direttamente titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, e dopo ulteriori 30 giorni l'ufficio può procedere alla riscossione coattiva senza necessità di iscrizione a ruolo, attraverso l'Agente della Riscossione che notifica un atto di intimazione equivalente alla cartella di pagamento.
Imposta dichiarata e non versata: la procedura di iscrizione diretta a ruolo
Il quinto comma (qui qualificato come «sesto» nelle versioni storiche, prima delle abrogazioni) regola il caso dell'imposta dichiarata e non versata: l'ufficio iscrive direttamente a ruolo a titolo definitivo l'imposta non versata risultante dalla dichiarazione annuale, unitamente a interessi e soprattassa di cui all'art. 44 T.U.IVA. La stessa procedura si applica per la maggiore imposta determinata a seguito di correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione (oggi: controllo automatizzato ex art. 54-bis T.U.IVA o controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 per i punti di raccordo).
Prima dell'iscrizione a ruolo, l'ufficio deve invitare il contribuente a versare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa al 60% della somma non versata o versata in meno. È una forma di «ultima chiamata» bonaria, che oggi si raccorda con il sistema delle comunicazioni di irregolarità previste dall'art. 36-bis DPR 600/1973 e dal corrispondente art. 54-bis T.U.IVA: il contribuente che paga in adesione alla comunicazione beneficia di sanzioni ridotte (oggi al 10% post-D.Lgs. 87/2024) rispetto al regime ordinario. La «soprattassa al 60%» dell'art. 60 storico è oggi superata dal regime sanzionatorio del D.Lgs. 471/1997 (sanzione per omesso versamento, art. 13: 30% pre-2024, 25% post-1/9/2024 secondo il D.Lgs. 87/2024).
Il diritto di rivalsa post-accertamento: meccanismo e tempistica
L'ultimo comma dell'art. 60 disciplina un istituto di rilevante peso operativo: il diritto di rivalsa post-accertamento. Il principio è che il cedente di beni o prestatore di servizi che subisce un accertamento e paga la maggiore imposta può rivalersi dell'IVA aggiuntiva nei confronti dei propri cessionari o committenti, i quali a loro volta possono detrarre l'imposta corrispondente. È un meccanismo che restituisce la neutralità dell'IVA (principio fondamentale del sistema) anche in fase patologica, consentendo che il maggior tributo accertato non resti definitivamente a carico del solo soggetto passivo accertato.
Le condizioni operative sono stringenti: (a) il diritto di rivalsa sorge solo a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi, non al momento dell'accertamento, ma del soddisfo del debito tributario complessivo; (b) il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta in via di rivalsa; (c) la detrazione opera alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione, quindi il cessionario non può approfittare di mutamenti normativi successivi (es. introduzione di nuove esenzioni o aliquote ridotte).
Profili operativi della rivalsa: criticità e limiti
Sul piano pratico, la rivalsa post-accertamento incontra ostacoli significativi. Primo: in molti casi il cessionario è un consumatore finale (B2C), che non ha diritto di detrazione: la rivalsa si scaricherebbe quindi su un soggetto economico non avente la possibilità di recuperare l'imposta. Secondo gli orientamenti consolidati della Cassazione, in tale ipotesi la rivalsa non è preclusa giuridicamente ma è economicamente problematica e raramente esercitata. Secondo: la rivalsa presuppone l'identificazione precisa dei cessionari/committenti delle operazioni accertate, operazione complessa per accertamenti riguardanti volumi d'affari ricostruiti induttivamente. Terzo: il termine di esercizio del diritto alla detrazione del cessionario (secondo anno successivo al pagamento) deve essere coordinato con i termini di decadenza generali della detrazione IVA ex art. 19 T.U.IVA, e la giurisprudenza ha alimentato un dibattito articolato sulla loro composizione.
La Cassazione ha consolidato il principio (si veda Cass. SS.UU. 4337/2017 e successive) per cui la rivalsa post-accertamento è un diritto del soggetto accertato, non un obbligo, e la sua mancata esecuzione non comporta perdita del credito né effetti pregiudizievoli sul debito tributario.
Coordinamento con l'avviso esecutivo e la riforma della riscossione
L'art. 60 va letto oggi insieme all'art. 29 del D.L. 31/05/2010 n. 78, che ha introdotto l'avviso di accertamento esecutivo per IVA e imposte sui redditi: tale norma rende l'avviso direttamente esecutivo, eliminando la necessità della cartella di pagamento e dell'iscrizione a ruolo, e armonizzando la riscossione tributaria con quella delle imposte di registro. Il termine di 60 giorni dell'art. 60 si raccorda con i termini dell'avviso esecutivo: 60 giorni per il pagamento o l'impugnazione, ulteriori 30 giorni per l'attivazione dell'azione esecutiva da parte dell'Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, post-fusione 2017). L'attivazione del processo esecutivo include misure cautelari come l'iscrizione di ipoteca su beni immobili (per crediti superiori a 20.000 euro), il blocco dei conti correnti tramite ordine di pagamento, il pignoramento presso terzi.
Strumenti deflattivi e tutela del contribuente
Per il contribuente che riceve un avviso IVA, gli strumenti di gestione del termine di 60 giorni sono molteplici: (a) accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997, l'istanza presentata sospende il termine per 90 giorni ed eventualmente conduce a una riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo; (b) acquiescenza, pagamento integrale entro i 60 giorni con riduzione delle sanzioni a 1/3 ex art. 15 D.Lgs. 218/1997; (c) ricorso davanti alla CGT con eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 (richiede fumus boni iuris e periculum in mora); (d) reclamo-mediazione per controversie sotto la soglia (oggi modificata dalla riforma del processo tributario L. 130/2022); (e) autotutela ex L. 656/2024 (riforma dello Statuto del Contribuente), istanza all'ufficio che ha emesso l'atto, senza sospensione automatica del termine ma con possibile annullamento totale o parziale dell'avviso. Il consulente deve valutare con cura quale strumento attivare in base alla forza degli argomenti difensivi e alla situazione finanziaria del contribuente.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 35/E del 17 dicembre 2013
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiarisce le modalità di esercizio del diritto di rivalsa dell'IVA assolta a seguito di accertamento, previsto dall'art. 60, settimo comma, del decreto IVA. Il cedente può addebitare in rivalsa al cessionario la maggiore imposta versata, condizionando l'esercizio al pagamento definitivo dell'imposta e degli accessori.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 481 del 2023
Agenzia delle Entrate
In caso di pagamento rateale dell'imposta accertata, l'Agenzia precisa che il diritto di rivalsa ex art. 60, settimo comma, può essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate; di conseguenza, il cessionario potrà detrarre l'IVA addebitatagli secondo le regole ordinarie.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 569 del 2022
Agenzia delle Entrate
Affronta la questione della detrazione IVA in capo al cessionario a seguito di rivalsa tardiva da parte del cedente accertato, confermando l'esercizio del diritto entro i termini di cui all'art. 19 del decreto IVA decorrenti dal pagamento dell'imposta in rivalsa.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Entro quanto tempo deve essere pagata l'imposta IVA accertata?
L'articolo 60 stabilisce che l'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. Il termine decorre dalla data di notifica e costituisce il termine ordinario per l'adempimento spontaneo prima dell'attivazione della riscossione coattiva.
Cosa succede se l'imposta dichiarata non viene versata?
L'imposta non versata risultante dalla dichiarazione annuale viene iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, unitamente agli interessi e alla soprattassa previsti dall'articolo 44. Non occorre quindi un avviso di accertamento: l'ufficio procede direttamente all'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo dell'imposta dichiarata e non versata.
La stessa procedura si applica agli errori di calcolo rilevati dall'ufficio?
Si'. La procedura di iscrizione diretta a ruolo si applica anche alla maggiore imposta determinata dall'ufficio a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo formale della dichiarazione. Si tratta del controllo automatizzato disciplinato dall'articolo 54-bis del DPR 633/1972.
Da quando decorrono gli interessi sull'imposta non versata?
Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine di versamento spontaneo previsto per il pagamento. La rivalsa delle imposte successivamente al pagamento e' disciplinata dall'articolo 60, settimo comma, che consente al contribuente di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei cessionari dei beni o committenti dei servizi.
Il contribuente può rivalersi dell'IVA accertata sui clienti?
Si'. Il settimo comma dell'articolo 60 prevede che il contribuente abbia diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta accertata e pagata nei confronti dei cessionari dei beni o committenti dei servizi solo a seguito del pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. Il diritto alla detrazione per il cessionario decorre dalla data di pagamento.
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