Indice
In sintesi
- L'articolo 129 TUIR contiene una norma di rinvio: con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative dell'intera Sezione II del Capo II del Titolo II del TUIR, dedicata al consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129).
- La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2004 con effetto dal 1° gennaio 1992 (per la parte storica), modificata dal D.Lgs. 344/2003 (riforma IRES). Il decreto attuativo attualmente vigente è il D.M. 1° marzo 2018 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018), che ha sostituito il precedente D.M. 9 giugno 2004.
- Il D.M. 1° marzo 2018 disciplina nel dettaglio: modalità di esercizio dell'opzione per il consolidato; comunicazioni all'Agenzia delle Entrate; presentazione della dichiarazione di gruppo (CNM); criteri di calcolo del reddito complessivo globale; gestione delle operazioni straordinarie infragruppo; meccanismi di interruzione anticipata e di revoca; procedure di accertamento ex art. 40-bis D.P.R. 600/1973.
- La natura non regolamentare del decreto deriva dalla scelta del legislatore di disciplinare in via amministrativa profili applicativi della normativa tributaria, evitando l'iter più gravoso della procedura regolamentare ex art. 17 L. 400/1988. Si tratta di una scelta sistematica della riforma IRES, che ha collocato in fonti subprimarie le disposizioni di dettaglio del consolidato.
- Il D.M. 1° marzo 2018 si coordina con la circolare 53/E del 20 dicembre 2004 e con i successivi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, che forniscono indicazioni operative su casi specifici (operazioni straordinarie, interruzioni anticipate, accertamenti, etc.). La conoscenza integrata di norma primaria, decreto attuativo e prassi amministrativa è essenziale per la corretta gestione del consolidato fiscale nazionale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 129 TUIR – Disposizioni applicative
In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1992
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
“1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.”
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 129 TUIR come norma di chiusura della disciplina del consolidato
L'articolo 129 del TUIR è la norma di chiusura dell'intera disciplina del consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR). Apparentemente semplice, un solo comma, dedicato a un rinvio normativo, la disposizione svolge in realtà una funzione sistemica essenziale: delegare al Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina applicativa di dettaglio dell'intera Sezione II del Capo II del Titolo II del TUIR.
La tecnica del rinvio a decreto ministeriale è uno strumento ricorrente nel diritto tributario italiano per gestire l'attuazione di istituti complessi che richiedono numerose specificazioni operative. Il legislatore primario fissa l'architettura sostanziale dell'istituto (chi può aderire, quali sono gli effetti dell'opzione, come si determina il reddito di gruppo, etc.) e delega la disciplina di dettaglio al Ministero, che vi provvede con norma subprimaria.
L'art. 129 specifica che il decreto è "di natura non regolamentare": questa precisazione è giuridicamente significativa, poiché esclude l'applicazione del regime ordinario dei regolamenti governativi ex art. 17 L. 400/1988 (con i relativi controlli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) a favore di un'adozione amministrativa più snella. La scelta riflette l'orientamento della riforma IRES (D.Lgs. 344/2003) verso una disciplina applicativa flessibile, suscettibile di rapidi aggiornamenti in funzione delle esigenze operative emergenti.
L'evoluzione storica: dal D.M. 9 giugno 2004 al D.M. 1° marzo 2018
Il primo decreto attuativo dell'art. 129 TUIR è stato il D.M. 9 giugno 2004, emanato a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore del nuovo regime IRES. Il decreto disciplinava l'esercizio dell'opzione, le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, la determinazione del reddito complessivo globale, le ipotesi di interruzione anticipata e di revoca, le operazioni straordinarie infragruppo, e altre questioni tecniche.
Dopo oltre dieci anni di applicazione e numerose modifiche normative al regime del consolidato (in particolare quelle introdotte dalla legge di stabilità 2014, dal D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva ATAD, e da successivi interventi), il D.M. 9 giugno 2004 si era reso obsoleto. Il D.M. 1° marzo 2018 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018) è stato emanato per sostituire integralmente il precedente, recependo l'evoluzione della disciplina primaria e razionalizzando l'impianto applicativo.
Il D.M. 1° marzo 2018 è oggi il regolamento di riferimento per l'applicazione del consolidato fiscale nazionale. Si compone di numerosi articoli che disciplinano: (a) modalità di esercizio dell'opzione e dei rinnovi (artt. 117 e ss. TUIR); (b) determinazione del reddito complessivo globale ex art. 122 TUIR; (c) trasferimenti infragruppo in regime di neutralità (art. 123 TUIR); (d) interruzione anticipata della tassazione di gruppo (art. 124 TUIR); (e) revoca dell'opzione (art. 125 TUIR); (f) limiti di efficacia (art. 126 TUIR); (g) responsabilità ex art. 127 TUIR; (h) norma transitoria ex art. 128 TUIR.
Il coordinamento con la prassi amministrativa
Il D.M. 1° marzo 2018 si coordina con un articolato corpus di prassi amministrativa emanata dall'Agenzia delle Entrate sull'applicazione del consolidato fiscale. Documento fondamentale è la Circolare 53/E del 20 dicembre 2004, che ha fornito le prime indicazioni operative all'entrata in vigore del nuovo regime e che, pur in parte superata dall'evoluzione normativa, conserva validità per molti profili interpretativi di base.
Nel corso degli anni si sono aggiunti numerosi documenti di prassi: circolari tematiche su singoli aspetti (operazioni straordinarie, accertamento, etc.); risoluzioni e interpelli su casi specifici sottoposti all'Agenzia; note operative sulle modalità di compilazione della dichiarazione consolidata (CNM) e sulla gestione informatica delle comunicazioni.
Per il professionista che assiste un gruppo consolidato la conoscenza integrata di tre livelli normativi è essenziale: (1) norma primaria (artt. 117-129 TUIR), che fissa l'architettura sostanziale; (2) norma subprimaria (D.M. 1° marzo 2018), che disciplina i profili applicativi di dettaglio; (3) prassi amministrativa (circolari, risoluzioni, interpelli), che fornisce le indicazioni operative su casi specifici.
La natura non regolamentare del decreto: profili di legittimità
La specificazione che il decreto attuativo è "di natura non regolamentare" ha generato negli anni un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità di tale tecnica normativa. La Corte costituzionale e il Consiglio di Stato hanno in più occasioni precisato che la qualificazione come "non regolamentare" non sottrae il decreto al sindacato giurisdizionale per violazione di legge: anche un decreto qualificato come non regolamentare può essere impugnato innanzi al giudice amministrativo se contrastante con la normativa primaria di rango superiore.
Sul piano sostanziale, la scelta del legislatore tributario è stata mantenuta nel tempo per la sua flessibilità: l'aggiornamento del decreto attuativo è più rapido rispetto a quello di un regolamento ex art. 17 L. 400/1988, consentendo al Ministero di adeguare la disciplina applicativa all'evoluzione normativa primaria e alle esigenze operative emerse dall'esperienza. Il D.M. 1° marzo 2018, ad esempio, è stato emanato in tempi relativamente rapidi per recepire le rilevanti modifiche introdotte dal D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva ATAD.
Implicazioni operative per il professionista
Per il commercialista che assiste un gruppo consolidato l'art. 129 TUIR apre la "porta" all'applicazione operativa del regime: la conoscenza puntuale del D.M. 1° marzo 2018 è imprescindibile per: (a) l'esercizio dell'opzione per il consolidato e i successivi rinnovi; (b) la presentazione della dichiarazione consolidata (CNM) ex art. 122 TUIR; (c) la gestione delle comunicazioni infragruppo ex art. 121 TUIR; (d) le operazioni straordinarie infragruppo (fusioni, scissioni, conferimenti) e i loro effetti sul consolidato; (e) la gestione delle interruzioni anticipate (art. 124) e delle revoche (art. 125); (f) l'accertamento del consolidato ex art. 40-bis D.P.R. 600/1973.
Il D.M. 1° marzo 2018 deve essere consultato in costante coordinamento con: (1) il TUIR (artt. 117-129); (2) le specifiche disposizioni del D.P.R. 600/1973 sull'accertamento (in particolare l'art. 40-bis); (3) il D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 sulle sanzioni amministrative tributarie; (4) la prassi dell'Agenzia delle Entrate. La complessità sistemica del regime consolidato richiede al professionista una formazione continua sull'evoluzione normativa e di prassi, particolarmente intensa dopo le importanti modifiche introdotte dalla riforma fiscale 2024-2025 (D.Lgs. 192/2024 e L. 199/2025).
L'art. 129 e l'architettura della delega
In una prospettiva sistematica, l'art. 129 TUIR rappresenta un esempio paradigmatico di delega normativa intermedia nel diritto tributario italiano: il legislatore primario fissa il telaio dell'istituto e delega all'Esecutivo (Ministero dell'economia e delle finanze) la disciplina di dettaglio. Modelli analoghi si ritrovano in molti altri ambiti del TUIR (es. partecipation exemption, transfer pricing, regime delle CFC) e del sistema tributario in generale. Il modello consente di bilanciare due esigenze: la certezza del diritto garantita dalla norma primaria, e la flessibilità applicativa garantita dalla norma subprimaria, suscettibile di rapidi aggiornamenti in funzione delle esigenze emergenti.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 40/E del 26 settembre 2016
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia fornisce chiarimenti sul consolidato nazionale di cui agli artt. 117-129 TUIR, illustrando le disposizioni attuative richiamate dall'art. 129 e affrontando in particolare il consolidato tra societa sorelle, la disciplina delle perdite pregresse e gli obblighi dichiarativi del gruppo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 129 TUIR sulle disposizioni applicative del consolidato fiscale?
L'art. 129 TUIR contiene una norma di rinvio: con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative dell'intera Sezione II del Capo II del Titolo II del TUIR, dedicata al consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129). Il decreto attuativo attualmente vigente è il D.M. 1° marzo 2018 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018), che ha sostituito il precedente D.M. 9 giugno 2004 e disciplina nel dettaglio modalità di esercizio dell'opzione, comunicazioni, dichiarazione consolidata (CNM), interruzione anticipata, revoca, operazioni straordinarie e accertamento.
Cosa significa che il decreto attuativo è di "natura non regolamentare"?
La specificazione "di natura non regolamentare" esclude l'applicazione del regime ordinario dei regolamenti governativi ex art. 17 L. 400/1988 (con i relativi controlli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) a favore di un'adozione amministrativa più snella. La scelta riflette l'orientamento della riforma IRES verso una disciplina applicativa flessibile, suscettibile di rapidi aggiornamenti. La qualificazione non sottrae il decreto al sindacato giurisdizionale per violazione di legge: anche un decreto non regolamentare può essere impugnato innanzi al giudice amministrativo se contrastante con la normativa primaria di rango superiore.
Cosa disciplina nel dettaglio il D.M. 1° marzo 2018 attuativo dell'art. 129 TUIR?
Il D.M. 1° marzo 2018 disciplina: (a) modalità di esercizio dell'opzione per il consolidato e dei rinnovi (artt. 117 e ss. TUIR); (b) determinazione del reddito complessivo globale ex art. 122 TUIR; (c) trasferimenti infragruppo in regime di neutralità (art. 123 TUIR); (d) interruzione anticipata della tassazione di gruppo (art. 124 TUIR); (e) revoca dell'opzione (art. 125 TUIR); (f) limiti di efficacia (art. 126 TUIR); (g) responsabilità ex art. 127 TUIR; (h) norma transitoria ex art. 128 TUIR. Sostituisce il precedente D.M. 9 giugno 2004 e recepisce l'evoluzione normativa successiva, in particolare il D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva ATAD.
Quali sono le fonti normative integrate da conoscere per gestire il consolidato fiscale?
Per la corretta gestione del consolidato fiscale nazionale è essenziale la conoscenza integrata di tre livelli normativi: (1) norma primaria, artt. 117-129 TUIR, che fissa l'architettura sostanziale (chi può aderire, effetti dell'opzione, calcolo del reddito di gruppo); (2) norma subprimaria, D.M. 1° marzo 2018, che disciplina i profili applicativi di dettaglio; (3) prassi amministrativa, Circolare 53/E del 20 dicembre 2004 e successivi documenti dell'Agenzia delle Entrate (circolari tematiche, risoluzioni, interpelli). Vanno inoltre considerati le specifiche disposizioni del D.P.R. 600/1973 (in particolare l'art. 40-bis sull'accertamento) e il D.Lgs. 472/1997 sulle sanzioni.
Perché la disciplina del consolidato fiscale è organizzata su più livelli normativi?
L'organizzazione su più livelli, norma primaria (TUIR) + decreto attuativo (D.M. 2018) + prassi (circolari Agenzia), riflette un'architettura di delega normativa intermedia tipica del diritto tributario italiano. Bilancia due esigenze: (a) certezza del diritto, garantita dalla norma primaria che fissa il telaio dell'istituto; (b) flessibilità applicativa, garantita dalla norma subprimaria, suscettibile di rapidi aggiornamenti in funzione delle esigenze operative emergenti. La struttura è particolarmente adeguata a istituti complessi come il consolidato fiscale, che richiedono numerose specificazioni di dettaglio e periodici aggiornamenti per recepire le modifiche normative.
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