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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1561 c.c. – Determinazione del prezzo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’art. 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.

In sintesi

  • Somministrazione periodica: il prezzo si determina con riferimento alle singole scadenze, non alla conclusione del contratto.
  • Rinvio all'art. 1474 c.c.: se il prezzo non è stato pattuito, si applicano i criteri legali (prezzo normalmente praticato dal somministrante, listini, usi).
  • Luogo di esecuzione rilevante: oltre al tempo della scadenza, conta il luogo in cui la singola prestazione deve essere eseguita.
  • Protezione da fluttuazioni: agganciando il prezzo alla scadenza si evita che variazioni di mercato antecedenti incidano sul corrispettivo dovuto.
  • Solo somministrazione periodica: la norma non si applica alla somministrazione a prestazione continuativa, per cui valgono altri criteri.
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Ambito applicativo

L'art. 1561 c.c. riguarda esclusivamente la somministrazione a carattere periodico, cioè quella in cui le prestazioni si succedono a cadenze determinate. Per la somministrazione a prestazione continuativa (es. erogazione di energia) la determinazione del prezzo segue criteri differenti, generalmente ancorati a misurazioni del consumo effettivo. La norma si attiva quando il prezzo non e' stato determinato o determinabile direttamente dal contratto, ma richiede l'applicazione dei criteri suppletivi dell'art. 1474 c.c.

I criteri dell'art. 1474 c.c.

L'art. 1474 c.c., richiamato dall'art. 1561, prevede una gerarchia di criteri per la determinazione del prezzo: (1) prezzo normalmente praticato dal venditore/somministrante; (2) prezzo di mercato o di borsa al tempo e nel luogo della conclusione del contratto; (3) arbitraggio di un terzo. Il richiamo dell'art. 1561 e' selettivo: impone di applicare quei criteri non al momento della conclusione, ma al tempo della scadenza di ciascuna singola prestazione e nel luogo in cui essa deve essere eseguita.

Rilevanza del momento della scadenza

Il meccanismo e' importante: in un contratto di somministrazione pluriennale il prezzo di mercato può variare significativamente nel corso del rapporto. L'art. 1561 fotografa il prezzo al momento di ogni singola scadenza, evitando che il prezzo pagato per la prestazione di gennaio sia quello vigente a luglio o viceversa. Tizio si obbliga a fornire a Caio materie prime ogni trimestre, senza fissare il prezzo nel contratto: il prezzo della fornitura di marzo sarà quello praticato da Tizio in quel trimestre, nel luogo di consegna concordato; il prezzo della fornitura di giugno sarà quello del secondo trimestre, e così via.

Rilevanza del luogo di esecuzione

Il luogo della prestazione e' rilevante perché i prezzi di mercato possono variare geograficamente: le quotazioni di una materia prima a Milano possono differire da quelle a Napoli. Il contratto deve quindi indicare il luogo di esecuzione delle singole prestazioni; in mancanza, si applicano le regole generali sull'adempimento (art. 1182 c.c.).

Coordinamento con clausole di indicizzazione

Nella prassi i contratti di somministrazione a lungo termine contengono spesso clausole di indicizzazione del prezzo a indici settoriali (es. indice Istat, quotazioni LME per i metalli). Tali clausole prevalgono sul meccanismo legale dell'art. 1561 c.c., che opera solo in assenza o in caso di invalidita' della clausola di determinazione del prezzo pattuita dalle parti.

Domande frequenti

In una somministrazione periodica senza prezzo fisso, come si calcola il corrispettivo?

Si applicano i criteri dell'art. 1474 c.c. (prezzo normalmente praticato, prezzo di mercato) riferiti al momento della scadenza di ciascuna singola prestazione e al luogo della sua esecuzione (art. 1561 c.c.).

Perché il prezzo si determina alla scadenza e non alla stipula del contratto?

Perché nella somministrazione periodica le prestazioni si susseguono nel tempo e i prezzi di mercato possono variare. Agganciare il corrispettivo a ciascuna scadenza garantisce equità tra le parti ed evita che una parte paghi prezzi già scostati dalla realtà di mercato.

L'art. 1561 si applica anche alla somministrazione continuativa?

No. La norma si applica solo alla somministrazione a carattere periodico (prestazioni a cadenze determinate). Per la fornitura continuativa (es. energia) il prezzo segue altri criteri, spesso ancorati al consumo effettivo misurato.

Le clausole di indicizzazione contrattuale prevalgono sull'art. 1561?

Si'. L'art. 1561 e' una norma dispositiva e suppletiva: opera solo in assenza di una clausola contrattuale che determini o indicizzi il prezzo. Se le parti hanno pattuito un meccanismo di price-review, questo prevale.

Perché rileva il luogo di esecuzione della prestazione?

Perché i prezzi di mercato possono variare geograficamente. Il luogo di consegna concordato determina quale mercato locale di riferimento si applica per la rilevazione del prezzo secondo i criteri dell'art. 1474 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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