Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1488 c.c. – Effetti dell’esclusione della garanzia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1487 - Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della g→Cod. civ. art. 1489 - Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1486 Codice Civile: Responsabilità limitata dal venditore→Articolo 1490 Codice Civile: Garanzia per i vizi della cosa venduta→Articolo 1485 Codice Civile: Chiamata in causa del venditore→Articolo 1491 Codice Civile: Esclusione della garanzia→Articolo 1484 Codice Civile: Evizione parziale→Articolo 1492 Codice Civile: Effetti della garanzia→Articolo 1483 Codice Civile: Evizione totale della cosa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Effetti concreti del patto di esclusione della garanzia per evizione
L'art. 1488 c.c. definisce le conseguenze pratiche del patto di esclusione della garanzia previsto dall'art. 1487 c.c., specificando cosa spetta al compratore quando l'evizione si verifica nonostante l'accordo di esonero.
Inapplicabilità degli artt. 1479 e 1480
Il primo effetto del patto di esclusione è l'inapplicabilità degli artt. 1479 e 1480 c.c., che disciplinano rispettivamente la vendita di cosa altrui (con il diritto del compratore di sospendere il pagamento del prezzo) e la vendita parzialmente altrui (con il diritto alla riduzione del prezzo). Questi rimedi presuppongono una garanzia operante e decadono con il patto di esclusione.
Il residuo minimo: restituzione del prezzo e rimborso spese
Anche con l'esclusione della garanzia, se l'evizione si verifica il compratore conserva un diritto minimo: può pretendere la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Si tratta di un effetto della nullità del contratto per evizione, non propriamente di garanzia: il venditore non può arricchirsi a spese del compratore evitto, anche se questi aveva rinunciato alla garanzia.
L'eccezione: vendita a rischio e pericolo del compratore
Il venditore è esente anche da questo obbligo minimo di restituzione quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore. In questa ipotesi, che deve essere espressamente pattuita, il compratore ha accettato integralmente l'alea contrattuale, inclusa la possibilità di perdere sia il bene sia il prezzo. La norma richiede quindi una doppia manifestazione di volontà: il patto di esclusione e la clausola di rischio.
Ratio sistematica
L'art. 1488 bilancia autonomia contrattuale e tutela minima del compratore. Va letto insieme all'art. 1487 (patto di esclusione) e all'art. 1489 (oneri reali non dichiarati), che richiama espressamente l'applicazione delle disposizioni degli artt. 1487 e 1488.
Domande frequenti
Cosa spetta al compratore se la garanzia è esclusa ma si verifica l'evizione?
Può pretendere soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese (art. 1488 c.c.); non si applicano gli artt. 1479 e 1480.
Perché spetta comunque la restituzione del prezzo?
Perché è un effetto del venir meno del contratto: il venditore non può arricchirsi a spese del compratore evitto, anche se questi aveva rinunciato alla garanzia.
Esiste un caso in cui il venditore non restituisce nulla?
Sì: quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore, che ha accettato integralmente l'alea contrattuale.
Cosa comporta l'esclusione della garanzia?
L'inapplicabilità dei rimedi degli artt. 1479 (sospensione del prezzo) e 1480 (riduzione del prezzo), che presuppongono una garanzia operante.
Il patto 'a rischio e pericolo' deve essere espresso?
Sì: deve risultare da una pattuizione espressa, perché comporta la rinuncia anche alla restituzione del prezzo.