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Ultimo aggiornamento: 25 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 140 TUIR conteneva una norma di coordinamento tra il consolidato fiscale mondiale (artt. 130-142) e la disciplina CFC - Controlled Foreign Companies di cui all'art. 167 TUIR: le disposizioni dell'art. 167 non si applicavano relativamente alle controllate estere il cui imponibile veniva incluso in quello della società controllante per effetto dell'opzione di cui all'art. 130.
  • La norma evitava la doppia imposizione per trasparenza dei medesimi redditi: senza la regola, una controllata estera in paese a fiscalità privilegiata (target tipico delle CFC) avrebbe rischiato sia la tassazione per trasparenza ordinaria CFC ex art. 167 sia l'inclusione nel consolidato mondiale ex art. 130. Il coordinamento privilegiava il consolidato mondiale come regime speciale opzionale.
  • La logica sistemica era coerente: nel consolidato mondiale, la holding italiana già tassava per intero il reddito delle controllate estere (mediante l'imputazione proporzionale ex art. 131 TUIR), riconoscendo il foreign tax credit per le imposte estere pagate (art. 136 TUIR). L'applicazione del CFC avrebbe duplicato la tassazione senza apportare un beneficio antielusivo aggiuntivo.
  • STATO ATTUALE: il regime del consolidato mondiale è disapplicato dall'art. 14 D.Lgs. 142/2018 (ATAD); l'art. 167 TUIR è stato a sua volta riformato dal D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva ATAD, con un'architettura significativamente diversa rispetto a quella vigente al 2004. Il coordinamento dell'art. 140 ha oggi rilevanza essenzialmente storica.
  • Per i gruppi multinazionali italiani contemporanei, la disciplina CFC riformata post-ATAD (artt. 167-168 TUIR) si applica autonomamente alle controllate estere a fiscalità privilegiata, con regole di trasparenza obbligatoria e specifiche esimenti (test di sostanza economica, test di low-tax effettivo) coordinate con le altre disposizioni del diritto tributario internazionale italiano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 140 TUIR – Coordinamento con l’articolo 167

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. Le disposizioni di cui all’articolo 167 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della societa’ controllante per effetto dell’opzione di cui all’articolo 130.”

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In sintesi

  • L'articolo 140 TUIR conteneva una norma di coordinamento tra il consolidato fiscale mondiale (artt. 130-142) e la disciplina CFC - Controlled Foreign Companies di cui all'art. 167 TUIR: le disposizioni dell'art. 167 non si applicavano relativamente alle controllate estere il cui imponibile veniva incluso in quello della società controllante per effetto dell'opzione di cui all'art. 130.
  • La norma evitava la doppia imposizione per trasparenza dei medesimi redditi: senza la regola, una controllata estera in paese a fiscalità privilegiata (target tipico delle CFC) avrebbe rischiato sia la tassazione per trasparenza ordinaria CFC ex art. 167 sia l'inclusione nel consolidato mondiale ex art. 130. Il coordinamento privilegiava il consolidato mondiale come regime speciale opzionale.
  • La logica sistemica era coerente: nel consolidato mondiale, la holding italiana già tassava per intero il reddito delle controllate estere (mediante l'imputazione proporzionale ex art. 131 TUIR), riconoscendo il foreign tax credit per le imposte estere pagate (art. 136 TUIR). L'applicazione del CFC avrebbe duplicato la tassazione senza apportare un beneficio antielusivo aggiuntivo.
  • STATO ATTUALE: il regime del consolidato mondiale è disapplicato dall'art. 14 D.Lgs. 142/2018 (ATAD); l'art. 167 TUIR è stato a sua volta riformato dal D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva ATAD, con un'architettura significativamente diversa rispetto a quella vigente al 2004. Il coordinamento dell'art. 140 ha oggi rilevanza essenzialmente storica.
  • Per i gruppi multinazionali italiani contemporanei, la disciplina CFC riformata post-ATAD (artt. 167-168 TUIR) si applica autonomamente alle controllate estere a fiscalità privilegiata, con regole di trasparenza obbligatoria e specifiche esimenti (test di sostanza economica, test di low-tax effettivo) coordinate con le altre disposizioni del diritto tributario internazionale italiano.
Indice dei contenuti

L'articolo 140 TUIR: una norma di coordinamento sistemico

L'articolo 140 del TUIR è una norma di coordinamento sistemico tra due regimi di tassazione internazionale per trasparenza: il consolidato fiscale mondiale (artt. 130-142 TUIR) e la disciplina delle CFC - Controlled Foreign Companies ex art. 167 TUIR. La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2004 (modificata dal D.Lgs. 344/2003), è oggi formalmente nel TUIR ma ha rilevanza prevalentemente storica a seguito di due eventi: (1) la disapplicazione del consolidato mondiale (art. 14 D.Lgs. 142/2018, recepimento ATAD); (2) la riforma della disciplina CFC ex art. 167 TUIR ad opera dello stesso D.Lgs. 142/2018.

Il commento ricostruisce la funzione storica della disposizione e la inquadra nell'attuale architettura del diritto tributario internazionale italiano post-ATAD.

I due regimi coordinati: consolidato mondiale e CFC

Per comprendere la funzione dell'art. 140 occorre brevemente ricordare i due regimi coordinati:

Consolidato fiscale mondiale (artt. 130-142 TUIR, regime opzionale ante-ATAD): la holding italiana di un gruppo multinazionale poteva esercitare l'opzione per imputare per trasparenza i redditi e le perdite delle proprie controllate estere (con controllo > 50% demoltiplicato), indipendentemente dalla distribuzione di dividendi. Il regime realizzava una tassazione mondiale opzionale del gruppo, con foreign tax credit per le imposte estere pagate dalle controllate (art. 136 TUIR).

Disciplina CFC (art. 167 TUIR, regime obbligatorio antielusivo): le società italiane controllanti di società ed enti residenti in paesi a fiscalità privilegiata erano (e sono) tenute a tassare per trasparenza i redditi di tali controllate estere, indipendentemente dalla distribuzione di dividendi. Il regime CFC è di natura antielusiva: impedisce alle multinazionali italiane di "parcheggiare" utili in paradisi fiscali sottraendoli alla tassazione italiana attraverso il differimento della distribuzione.

I due regimi avevano un punto di sovrapposizione: una controllata estera in paese a fiscalità privilegiata, oggetto del CFC ex art. 167 TUIR, poteva anche essere inclusa nel consolidato mondiale ex art. 130 TUIR (purché soddisfacesse i requisiti di controllo). Senza una norma di coordinamento, la controllata sarebbe stata oggetto di doppia tassazione per trasparenza in capo alla holding italiana.

Il principio di prevalenza del consolidato mondiale

L'articolo 140 TUIR risolveva il potenziale conflitto stabilendo la prevalenza del consolidato mondiale sulla disciplina CFC: le disposizioni dell'art. 167 TUIR non si applicavano relativamente alle controllate estere il cui imponibile veniva incluso in quello della società controllante per effetto dell'opzione di cui all'art. 130 TUIR.

La logica della prevalenza era coerente con la natura dei due regimi:

(1) Il consolidato mondiale realizzava già la tassazione per trasparenza del reddito della controllata estera, indipendentemente dal livello di tassazione nel paese di residenza. La finalità antielusiva del CFC (impedire il differimento della tassazione italiana) era già soddisfatta dal consolidato.

(2) Il consolidato mondiale era un regime opzionale (la holding italiana sceglie di esercitare l'opzione), mentre il CFC è obbligatorio. La prevalenza del regime opzionale sul regime obbligatorio rifletteva la maggiore "intenzionalità" dell'adesione al consolidato e il suo carattere "premiale" (riconoscimento del foreign tax credit con regole specifiche).

(3) Il consolidato mondiale prevedeva la compensazione orizzontale tra redditi e perdite di controllate estere e redditi italiani (art. 136 TUIR), mentre il CFC tassa solo i redditi positivi senza analoga compensazione.

La differenza con il consolidato nazionale

Si segnala che il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR) non aveva bisogno di una norma analoga all'art. 140 nei confronti del CFC: il consolidato nazionale ammette solo società residenti in Italia, mentre il CFC si applica solo a società residenti all'estero in paesi a fiscalità privilegiata. Per definizione i due regimi non si sovrapponevano (e non si sovrappongono).

Solo il consolidato mondiale, con il suo perimetro internazionale, poteva intersecarsi con il regime CFC. L'art. 140 risolveva la sovrapposizione a favore del consolidato mondiale.

Le evoluzioni post-ATAD: art. 167 riformato

Il D.Lgs. 142/2018 (recepimento direttiva ATAD - Anti Tax Avoidance Directive 2016/1164/UE) ha prodotto due effetti rilevanti per l'art. 140 TUIR:

(1) Disapplicazione del consolidato mondiale (art. 14 D.Lgs. 142/2018): nessuna nuova opzione esercitabile dai periodi successivi al 31/12/2018; le opzioni in essere hanno completato il quinquennio.

(2) Riforma del CFC (art. 167 TUIR riformato dall'art. 4 D.Lgs. 142/2018): la nuova disciplina CFC ha modificato significativamente l'impianto previgente:

  • Ampliamento della platea: il CFC si applica oggi non solo alle controllate in paesi a fiscalità privilegiata "blacklist" (regime previgente) ma a tutte le controllate estere che soddisfano un test di "low taxation effettivo" (aliquota effettiva < 50% di quella italiana, cioè < 12% per IRES al 24%).
  • Test di sostanza economica: esimente per le controllate che svolgono un'attività economica sostanziale nel paese di residenza, con personale, locali e strumenti adeguati.
  • Coordinamento con altre regole antielusive: hybrid mismatches, exit tax, GAAR, interest limitation rule (art. 96 riformato).

Per i gruppi multinazionali italiani contemporanei, il CFC riformato è il regime applicabile ai redditi delle controllate estere a low tax, mentre il consolidato mondiale non è più disponibile per nuove opzioni. L'art. 140 TUIR ha quindi esaurito la sua funzione operativa.

La rilevanza attuale e prospettiva sistematica

A seguito della disapplicazione del consolidato mondiale e della riforma del CFC, l'art. 140 TUIR ha rilevanza essenzialmente per contenziosi residui (accertamenti su periodi d'imposta in cui il consolidato mondiale era operativo per il singolo contribuente, con verifica del coordinamento con il previgente CFC). Per le nuove pianificazioni fiscali di gruppi multinazionali italiani, la disciplina di riferimento è esclusivamente l'art. 167 TUIR riformato (CFC post-ATAD), eventualmente coordinato con il Pillar Two (D.Lgs. 209/2023) per i gruppi con ricavi consolidati > 750 milioni euro.

Sul piano sistematico, l'art. 140 illustra un tema ricorrente nel diritto tributario internazionale: il coordinamento tra regimi opzionali (premiali) e regimi obbligatori (antielusivi). La logica di "prevalenza del regime opzionale" segnala una specifica scelta di policy del legislatore italiano del 2004, che ha rinunciato a sovrapporre l'art. 167 ai consolidati mondiali per evitare disincentivi all'utilizzo del regime premiale. La direttiva ATAD ha scelto un approccio diverso, preferendo l'antielusione automatica e generalizzata, con il superamento del consolidato mondiale come istituto autonomo.

Profili operativi residui e gestione dei contenziosi

Per il commercialista che oggi si trovi a gestire posizioni storiche di gruppi multinazionali italiani che ebbero il consolidato mondiale attivo nei periodi d'imposta fino al completamento del quinquennio in corso al 31/12/2018, l'art. 140 TUIR può ancora rilevare nei seguenti contesti applicativi:

(1) Verifica della corretta non applicazione del CFC ex art. 167 TUIR alle controllate estere incluse nel consolidato mondiale storico: l'Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, può verificare se la holding italiana abbia correttamente applicato la prevalenza del consolidato e abbia effettivamente incluso i redditi delle controllate estere nell'imponibile globale ex art. 131 TUIR.

(2) Gestione del passaggio dal consolidato mondiale al regime ordinario post-2018: dopo il termine del quinquennio in corso, le controllate estere precedentemente consolidate sono divenute soggetti autonomi ai fini del CFC riformato. Il commercialista deve verificare che ciascuna controllata sia stata correttamente sottoposta alla disciplina CFC post-ATAD nei periodi d'imposta successivi all'uscita dal consolidato, applicando il test di low taxation effettiva e l'esimente di sostanza economica.

(3) Riconciliazione delle posizioni latenti: la fine del consolidato mondiale ha richiesto la gestione delle posizioni latenti accumulatesi durante il regime (foreign tax credit residui ex art. 136, perdite fiscali residue ex art. 137 c. 2, valori fiscali cristallizzati ex art. 141). La conoscenza integrata dell'art. 140 e degli altri articoli della Sezione III è essenziale per la corretta gestione della transizione.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Cosa stabiliva l'art. 140 TUIR?

L'art. 140 TUIR conteneva una norma di coordinamento tra il consolidato fiscale mondiale (artt. 130-142) e la disciplina CFC ex art. 167 TUIR: le disposizioni dell'art. 167 non si applicavano relativamente alle controllate estere il cui imponibile veniva incluso in quello della società controllante per effetto dell'opzione di cui all'art. 130 (consolidato mondiale). La norma evitava la doppia imposizione per trasparenza dei medesimi redditi delle controllate estere a fiscalità privilegiata che fossero anche oggetto del consolidato mondiale, stabilendo la prevalenza del consolidato (regime opzionale premiale) sul CFC (regime obbligatorio antielusivo).

Perché era necessario il coordinamento tra consolidato mondiale e CFC?

Una controllata estera in paese a fiscalità privilegiata poteva essere oggetto sia del CFC ex art. 167 TUIR (tassazione per trasparenza obbligatoria) sia del consolidato mondiale ex art. 130 TUIR (tassazione per trasparenza opzionale). Senza coordinamento, la holding italiana avrebbe rischiato di tassare lo stesso reddito due volte per trasparenza. L'art. 140 risolveva il conflitto stabilendo la prevalenza del consolidato mondiale: se la controllata era inclusa nel consolidato, il CFC non si applicava. La logica era coerente: il consolidato già realizzava la tassazione per trasparenza del reddito estero, soddisfacendo le finalità antielusive del CFC.

Perché il consolidato mondiale prevaleva sul CFC?

Le ragioni della prevalenza erano sistematiche: (1) il consolidato mondiale realizzava già la tassazione per trasparenza del reddito della controllata estera, indipendentemente dal livello di tassazione nel paese di residenza, soddisfacendo la finalità antielusiva del CFC; (2) il consolidato mondiale era un regime opzionale (intenzionale), mentre il CFC è obbligatorio: la prevalenza del regime opzionale rifletteva il suo carattere "premiale" (foreign tax credit con regole specifiche, compensazione orizzontale di redditi e perdite); (3) sovrapporre il CFC al consolidato avrebbe disincentivato l'utilizzo del regime opzionale, contrariamente alla policy del legislatore del 2004.

Qual è la rilevanza attuale dell'art. 140 TUIR?

A seguito di due eventi normativi del 2018, l'art. 140 ha rilevanza prevalentemente storica: (1) la disapplicazione del consolidato mondiale ex art. 14 D.Lgs. 142/2018 (nessuna nuova opzione esercitabile dal 31/12/2018, le opzioni in essere hanno completato il quinquennio); (2) la riforma del CFC ex art. 4 D.Lgs. 142/2018, che ha modificato significativamente la disciplina previgente (ampliamento della platea con test di low taxation effettivo, esimente di sostanza economica, coordinamento con altre regole antielusive). Per i gruppi multinazionali italiani contemporanei, la disciplina di riferimento è esclusivamente l'art. 167 TUIR riformato post-ATAD.

Come funziona oggi la disciplina CFC riformata post-ATAD?

L'art. 167 TUIR riformato dall'art. 4 D.Lgs. 142/2018 di recepimento ATAD ha modificato significativamente la disciplina CFC: (1) ampliamento della platea, il CFC si applica oggi non solo alle controllate in paesi blacklist ma a tutte le controllate estere con aliquota effettiva < 50% di quella italiana (cioè 750 mln ricavi) si applica anche il Pillar Two (D.Lgs. 209/2023) con global minimum tax al 15%.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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