Testo dell'articoloVigente
Art. 1408 c.c. Rapporti fra contraente ceduto e cedente
In vigore
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Spiegazione
Disciplina i rapporti tra contraente ceduto e cedente dopo la cessione del contratto. Di regola il cedente è liberato dalle sue obbligazioni dal momento in cui la sostituzione diventa efficace. Il ceduto può però dichiarare di non liberare il cedente: in tal caso, se il cessionario non adempie, potrà agire contro il cedente, ma deve dargliene avviso entro quindici giorni dall’inadempimento.
Come funziona e quando si applica
Completa la disciplina della cessione del contratto (art. 1406). La liberazione del cedente è l’effetto normale; la non liberazione è un’eccezione che va dichiarata e che mantiene il cedente come garante in caso di inadempimento del cessionario.
Esempio pratico
Il venditore che accetta la cessione del preliminare può dichiarare di non liberare il primo promissario acquirente: se il nuovo acquirente non paga, potrà rivolgersi al primo, avvisandolo entro 15 giorni.
Domande frequenti
Dopo la cessione il cedente è ancora obbligato?
No, di regola è liberato; resta obbligato solo se il ceduto ha dichiarato di non liberarlo e il cessionario non adempie.
Norme collegate
- Art. 1406 c.c. – Nozione di cessione del contratto
- Art. 1407 c.c. – Forma
- Art. 1409 c.c. – Rapporti fra ceduto e cessionario
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
In sintesi
- Il cedente è liberato dalle obbligazioni verso il ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace.
- Il ceduto può escludere la liberazione del cedente con apposita dichiarazione: in tal caso mantiene azione diretta contro il cedente in caso di inadempimento del cessionario.
- Se il ceduto non libera il cedente e il cessionario inadempie, il ceduto deve darne notizia al cedente entro 15 giorni dall'inadempimento.
- La mancata notifica dell'inadempimento entro 15 giorni espone il ceduto al risarcimento del danno verso il cedente.
- La norma bilancia la tutela del cedente liberato con la garanzia per il ceduto che voglia mantenere un doppio vincolo obbligatorio.
Indice dei contenuti
Il principio della liberazione del cedente
L'art. 1408 c.c. stabilisce la regola generale in forza della quale, dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti del ceduto, il cedente è liberato dalle proprie obbligazioni. Ciò realizza la funzione tipica della cessione del contratto: consentire a una parte di uscire definitivamente dal rapporto contrattuale, trasferendolo integralmente al cessionario.
La riserva di non liberazione del cedente
Il primo comma, seconda parte, prevede una deroga pattizia: il ceduto può dichiarare di non voler liberare il cedente. In tal caso il cedente rimane obbligato in via sussidiaria, come una sorta di garante: il ceduto potrà agire contro di lui solo se il cessionario non adempie. Si tratta di una responsabilità di secondo grado, non solidale, analoga per struttura a quella del cedente nella cessione del credito con garanzia di solvenza (art. 1267 c.c.).
L'obbligo di notifica dell'inadempimento
Il secondo comma introduce un onere di diligenza a carico del ceduto: se non ha liberato il cedente e il cessionario è inadempiente, deve darne notizia al cedente entro quindici giorni dall'inadempimento. La ratio è proteggere il cedente da un'inerzia del ceduto che potrebbe aggravare il danno: se il ceduto attende oltre il termine prima di avvisare il cedente, quest'ultimo perde la possibilità di intervenire tempestivamente (es. diffidando il cessionario, chiedendo misure cautelari). La sanzione per la mancata notifica è il risarcimento del danno a favore del cedente.
Coordinamento sistematico
La norma si coordina con l'art. 1273 c.c. sull'accollo, che prevede una struttura analoga per la liberazione del debitore originario nell'accollo liberatorio, e con l'art. 1267 c.c. sulla garanzia del cedente nella cessione del credito. Il sistema tende a tutelare la posizione del soggetto che si allontana dal rapporto obbligatorio, bilanciandola con le esigenze di tutela della controparte rimasta.
Domande frequenti
Il cedente è sempre liberato quando avviene la cessione del contratto?
Di regola sì: dal momento in cui la sostituzione è efficace verso il ceduto, il cedente è liberato dalle obbligazioni. Tuttavia il ceduto può escluderlo con una dichiarazione espressa, mantenendo il diritto di agire contro il cedente se il cessionario è inadempiente.
Cosa deve fare il ceduto se il cessionario non adempie e il cedente non è stato liberato?
Deve dare notizia dell'inadempimento al cedente entro quindici giorni da quando l'inadempimento si è verificato. Se non lo fa, è tenuto a risarcire il danno subito dal cedente a causa del ritardo nell'avviso.
La responsabilità del cedente non liberato è solidale con quella del cessionario?
No. Il cedente risponde solo in via sussidiaria: il ceduto può agire contro di lui unicamente se il cessionario non adempie. Non si tratta di solidarietà, ma di una responsabilità di secondo grado condizionata all'inadempimento del cessionario.
Come si manifesta la riserva di non liberare il cedente?
Con una dichiarazione espressa del ceduto al momento in cui consente alla sostituzione. Non è sufficiente una riserva implicita o generica: deve essere chiara la volontà di mantenere il cedente obbligato in via sussidiaria.
Qual è il termine per notificare l'inadempimento del cessionario al cedente?
Quindici giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato. Si tratta di un termine di decadenza: la sua inosservanza non fa perdere l'azione contro il cedente, ma fa sorgere l'obbligo del ceduto di risarcire il danno causato al cedente dal ritardo.
Spiegazione
Disciplina i rapporti tra contraente ceduto e cedente dopo la cessione del contratto. Di regola il cedente è liberato dalle sue obbligazioni dal momento in cui la sostituzione diventa efficace. Il ceduto può però dichiarare di non liberare il cedente: in tal caso, se il cessionario non adempie, potrà agire contro il cedente, ma deve dargliene avviso entro quindici giorni dall’inadempimento.
Come funziona e quando si applica
Completa la disciplina della cessione del contratto (art. 1406). La liberazione del cedente è l’effetto normale; la non liberazione è un’eccezione che va dichiarata e che mantiene il cedente come garante in caso di inadempimento del cessionario.
Esempio pratico
Il venditore che accetta la cessione del preliminare può dichiarare di non liberare il primo promissario acquirente: se il nuovo acquirente non paga, potrà rivolgersi al primo, avvisandolo entro 15 giorni.
Domande frequenti
Dopo la cessione il cedente è ancora obbligato?
No, di regola è liberato; resta obbligato solo se il ceduto ha dichiarato di non liberarlo e il cessionario non adempie.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.