Indice
- Norma chiave per gli operatori esteri: l'art. 35-ter del DPR 633/1972 disciplina l'identificazione diretta IVA in Italia dei soggetti non residenti, quale alternativa al rappresentante fiscale ex art. 17 c. 3, strumento utilizzato da migliaia di imprese UE e di Paesi terzi cooperativi.
- Procedura: il soggetto non residente presenta dichiarazione preventiva all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate prima di effettuare le operazioni rilevanti in Italia, ottenendo l'attribuzione di un numero di partita IVA che evidenzia la natura di non residente identificato.
- Soggetti ammessi: imprenditori, artigiani e professionisti residenti in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi con cui esistano strumenti di mutua assistenza in materia di imposizione indiretta (analoghi alle direttive UE 76/308 e 77/799 e al regolamento CEE 218/92).
- Effetti dell'identificazione diretta: il non residente assolve direttamente gli obblighi IVA italiani (fatturazione, registrazioni, liquidazioni, dichiarazioni) senza dover nominare un rappresentante fiscale residente, con risparmi amministrativi e minori dipendenze locali.
- Variazioni e modello: ogni variazione dei dati comunicati va segnalata entro 30 giorni; le dichiarazioni seguono il modello AA7/AA9 (versione non residenti) approvato con provvedimento del direttore dell'AdE; rinvio all'art. 35 TUIVA per quanto non espressamente disciplinato.
- Soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 D.Lgs. 19/01/2026 n. 10: la disciplina dell'identificazione diretta sarà ricondotta a un articolo unico del nuovo testo normativo IVA, con possibili semplificazioni procedurali ma sostanzialmente in continuità funzionale con il regime attuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 ter T.U.IVA – Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente
In vigore dal 20/02/2010 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.”
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Stesso numero, altri codici
- Art. 35-ter D.Lgs. 209/2005 — (Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti)
- Art. 35 ter TUPI - Portale unico del reclutamento
- Art. 35 ter TUF - (Albi)
- Art. 35-ter L. 354/1975 — Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati
Commento
L'articolo 35-ter del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dal D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18 in attuazione della direttiva UE 2008/8/CE sul «pacchetto IVA» relativo alla territorialità dei servizi, è una delle norme più rilevanti per il commercio internazionale e per l'e-commerce europeo: disciplina il regime dell'identificazione diretta ai fini IVA per i soggetti non residenti che effettuano operazioni rilevanti in Italia. È una norma che governa la posizione fiscale di migliaia di imprese estere, dai venditori online europei che spediscono beni a consumatori italiani, ai prestatori di servizi B2B che operano in Italia, ai professionisti residenti in Stati extra-UE con accordi di cooperazione amministrativa. Anche questo articolo è destinato alla soppressione dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma la disciplina sostanziale dell'identificazione diretta verrà presumibilmente trasposta in un articolo equivalente nel nuovo testo IVA, in coerenza con gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/112/CE.
Il problema risolto: come operare in Italia senza esserci stabiliti
Quando un'impresa estera effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia (cessioni di beni con luogo di tassazione in Italia ex artt. 7-bis e 41 DL 331/1993, prestazioni di servizi con territorialità italiana ex artt. 7-quater, 7-sexies, 7-septies del TUIVA, ecc.), si pone il problema di chi materialmente assolva gli obblighi tributari italiani: liquidare l'imposta, fatturare nel formato richiesto, presentare la dichiarazione annuale, versare i tributi all'erario italiano. Le opzioni offerte dal sistema sono tre, alternative tra loro:
L'identificazione diretta è la soluzione più snella: niente costo del rappresentante fiscale (che usualmente fattura un canone annuale tra 1.500 e 5.000 euro più variabili sull'operatività), niente vincolo a un soggetto specifico residente, accesso diretto ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. È la soluzione preferita da chi ha una struttura organizzativa interna sufficiente per gestire gli adempimenti italiani da remoto.
I requisiti soggettivi: chi può accedere all'identificazione diretta
Il comma 5 dell'art. 35-ter individua due categorie di soggetti ammessi:
(1) Soggetti residenti in altro Stato membro dell'UE che esercitano attività di impresa, arte o professione. Per loro il diritto all'identificazione diretta è pieno e immediato, in coerenza con le libertà fondamentali del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e con la direttiva 2006/112/CE che impone agli Stati membri di consentire questa modalità senza ostacoli.
(2) Soggetti residenti in Paesi terzi (extra-UE) con cui esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analoghi alle direttive UE 76/308/CEE (recupero crediti) e 77/799/CEE (scambio di informazioni) e al regolamento CEE 218/92. Si tratta di una lista ristretta che storicamente comprendeva Norvegia, Israele, talune giurisdizioni nei Balcani occidentali e alcune ex-colonie europee. La lista è dinamica e va verificata caso per caso consultando la normativa vigente; in mancanza di accordo bilaterale di cooperazione amministrativa, il non residente extra-UE deve necessariamente ricorrere al rappresentante fiscale (più oneroso) o stabilire una stabile organizzazione.
La procedura di identificazione: dichiarazione preventiva e attribuzione partita IVA
Il comma 1 stabilisce un principio cardine: la dichiarazione di identificazione diretta deve essere presentata prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il sistema. Non è ammessa identificazione retroattiva: se il non residente effettua operazioni rilevanti in Italia senza essersi prima identificato, queste vanno ricondotte (a sue spese e con eventuali sanzioni) al regime del rappresentante fiscale o, in mancanza, al regime di responsabilità del cessionario italiano.
Il comma 2 elenca le indicazioni da fornire nella dichiarazione:
L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente è il Centro Operativo di Pescara, designato come ufficio nazionale unico per i non residenti identificati direttamente. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto evidenzia esplicitamente la natura di non residente, generalmente con un codice di provincia speciale (97 per soggetti esteri identificati direttamente, secondo le specifiche tecniche AdE).
La gestione delle variazioni: 30 giorni per comunicare
Il comma 4 impone al soggetto identificato direttamente l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Tipiche variazioni: cambio di domicilio fiscale estero, modifica della ragione sociale, cambio del legale rappresentante, ampliamento o cessazione delle attività esercitate. Le dichiarazioni di variazione seguono il medesimo modello previsto per la prima identificazione, integrato con i dati nuovi. Il termine di 30 giorni è breve ed è importante per il sistema di controllo: la cooperazione amministrativa internazionale (VIES per UE, scambi info per Paesi terzi cooperativi) si basa sull'accuratezza dei dati identificativi.
Il rinvio all'art. 35: disciplina residuale
Il comma 6 dell'art. 35-ter contiene un'importante norma di chiusura: per quanto non espressamente disciplinato, comprese le modalità di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) per la presentazione di documenti, atti e istanze, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 35 del TUIVA, come modificato dal DPR 5 ottobre 2001 n. 404. Questo significa che il non residente identificato direttamente, una volta ottenuta la partita IVA italiana, opera sostanzialmente come un contribuente italiano: fattura, tiene registri, liquida l'IVA periodicamente, presenta dichiarazione annuale, accede ai servizi telematici. La differenza è solo che la sua sede operativa principale è all'estero e i controlli ispettivi locali sono coordinati con l'amministrazione del Paese di residenza.
Il rapporto con altri regimi: OSS e IOSS
L'identificazione diretta dell'art. 35-ter va distinta dai regimi di sportello unico OSS e IOSS introdotti dal pacchetto e-commerce UE 2021 (D.Lgs. 83/2021). Il regime OSS (One Stop Shop) consente ai venditori UE di servizi B2C e cessioni intracomunitarie a distanza di consumatori UE di assolvere l'IVA in tutti gli Stati membri attraverso un'unica dichiarazione presentata nello Stato membro di identificazione (di norma quello di stabilimento). Il regime IOSS (Import One Stop Shop) si applica all'importazione di beni di valore intrinseco fino a 150 euro da Paesi terzi a consumatori UE.
Un'impresa UE che vende online a consumatori italiani ha quindi tre opzioni: (a) identificarsi direttamente in Italia ex art. 35-ter (utile se le operazioni in Italia sono significative e non rientrano nei limiti OSS); (b) usare il regime OSS dichiarando le vendite italiane nello Stato membro di stabilimento; (c) per cessioni di beni di basso valore importati da Paesi terzi, usare IOSS. Le tre opzioni hanno requisiti operativi e impatti contabili diversi e vanno scelte caso per caso.
L'abrogazione 2027 e la continuità funzionale
L'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 sopprime l'art. 35-ter dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, l'identificazione diretta è una facoltà imposta agli Stati membri dalla direttiva 2006/112/CE e non può essere abolita in modo sostanziale; la riforma fiscale italiana 2026 si limita a riorganizzare il testo normativo, trasponendo la disciplina dell'art. 35-ter in un articolo del nuovo TUIVA (testualmente da definire al momento della pubblicazione del decreto ricognitivo). Probabili semplificazioni della procedura: portale telematico unico per la presentazione delle dichiarazioni iniziali e di variazione, integrazione con i sistemi VIES UE per controlli automatizzati, riduzione dei tempi di rilascio della partita IVA non residenti.
Pianificazione 2026 per i clienti esteri
Per i commercialisti che assistono clienti esteri identificati ex art. 35-ter:
Riferimenti normativi
Norma vigente fino al 31/12/2026: art. 35-ter DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 11/02/2010 n. 18 in attuazione della direttiva 2008/8/CE. Norma di abrogazione: art. 170 D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, attuativo della delega L. 111/2023, con effetto dal 1° gennaio 2027 (continuità funzionale presumibile nel nuovo testo TUIVA). Norme correlate vigenti: art. 17 c. 2 e 3 TUIVA (rappresentante fiscale, alternativo); art. 35 TUIVA (disciplina generale dichiarazione inizio attività, rinvio); D.Lgs. 83/2021 (regime OSS/IOSS, alternativo); Direttiva 2006/112/CE artt. 204-205 (rappresentanza fiscale UE); Regolamento UE 904/2010 (cooperazione amministrativa IVA).
Prassi e linee guida
Risoluzione · n. 44/E del 28 luglio 2020
Agenzia delle Entrate
Chiarisce l'applicabilita dell'art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 ai soggetti non residenti che operano in Italia. Definisce le condizioni per l'identificazione diretta IVA in alternativa al rappresentante fiscale e gli adempimenti dichiarativi connessi.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 114/2023
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia chiarisce profili applicativi dell'identificazione diretta IVA ex art. 35-ter per soggetti UE che effettuano operazioni territorialmente rilevanti in Italia, con riferimento agli obblighi di fatturazione e ai limiti di utilizzo dello strumento.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Cos'è l'identificazione diretta IVA per non residenti?
È la facoltà concessa dall'art. 35-ter del DPR 633/1972 ai soggetti non residenti di assolvere direttamente gli obblighi IVA in Italia, ottenendo una partita IVA italiana, senza dover nominare un rappresentante fiscale residente. È un'alternativa al rappresentante fiscale ex art. 17 c. 3 e alla stabile organizzazione, di norma più economica e snella perché non richiede la presenza di un soggetto residente con responsabilità solidale.
Chi può accedere all'identificazione diretta?
Due categorie: (1) soggetti residenti in altri Stati membri dell'UE che esercitano impresa, arte o professione (accesso pieno); (2) soggetti residenti in Paesi terzi con cui esistano accordi di mutua assistenza in materia di imposizione indiretta analoghi alle direttive UE 76/308 e 77/799 e al regolamento CEE 218/92 (lista ristretta da verificare caso per caso). I soggetti extra-UE senza accordo bilaterale devono ricorrere al rappresentante fiscale o stabilire una stabile organizzazione.
Come si effettua l'identificazione?
Mediante dichiarazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, presentata prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti in Italia, contenente: dati anagrafici/societari, sede estera, ufficio fiscale dello Stato di residenza con numero IVA estero, attività esercitata, impegno a esibire le scritture contabili. L'AdE attribuisce un numero di partita IVA che evidenzia la natura di non residente identificato. Le variazioni dei dati vanno comunicate entro 30 giorni.
Quale rapporto c'è con i regimi OSS e IOSS?
I regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) introdotti dal pacchetto e-commerce UE 2021 sono alternative all'identificazione diretta per specifiche tipologie di operazioni B2C. OSS consente di dichiarare in un solo Stato membro le vendite a distanza UE; IOSS si applica alle importazioni di beni di valore intrinseco fino a 150 euro. Per operazioni che non rientrano in OSS/IOSS (es. operazioni B2B significative in Italia), l'identificazione diretta ex art. 35-ter resta la soluzione di elezione.
Cosa cambia con la soppressione dal 1° gennaio 2027?
L'art. 170 del D.Lgs. 10/2026 sopprime formalmente l'art. 35-ter, ma l'identificazione diretta è imposta dalla direttiva 2006/112/CE e non può essere abolita sostanzialmente. La disciplina sarà presumibilmente trasposta in un articolo equivalente del nuovo TUIVA, con probabili semplificazioni procedurali (portale telematico unico, integrazione VIES, tempi di rilascio ridotti). I soggetti già identificati continueranno a operare in continuità funzionale, salvo eventuali rinnovi formali della partita IVA che dovranno essere disciplinati dal decreto ricognitivo.
Vedi anche