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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi devono garantire che i propri dipendenti e collaboratori rispettino le norme applicabili, incluse quelle del Titolo VI TUB.
  • I collaboratori devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e superare una prova valutativa stabilita dall'OAM.
  • Gli agenti e mediatori rispondono in solido dei danni causati dai collaboratori nell'esercizio dell'attività.
  • L'OAM può richiedere documenti, effettuare ispezioni e avvalersi della Guardia di Finanza per verificare il rispetto delle disposizioni.
  • Le gravi o reiterate violazioni dei collaboratori obbligano l'iscritto alla cessazione immediata del rapporto, con comunicazione obbligatoria all'OAM.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 novies T.U.B. – Dipendenti e collaboratori.

In vigore dal 10/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

“1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, curino l’aggiornamento professionale e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.

1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all’Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L’Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l’esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L’Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l’immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell’Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L’iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all’Organismo che l’annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell’elenco. L’accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all’obbligo di comunicazione di cui al presente comma l’Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 128-duodecies.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.”

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In sintesi

  • Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi devono garantire che i propri dipendenti e collaboratori rispettino le norme applicabili, incluse quelle del Titolo VI TUB.
  • I collaboratori devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e superare una prova valutativa stabilita dall'OAM.
  • Gli agenti e mediatori rispondono in solido dei danni causati dai collaboratori nell'esercizio dell'attività.
  • L'OAM può richiedere documenti, effettuare ispezioni e avvalersi della Guardia di Finanza per verificare il rispetto delle disposizioni.
  • Le gravi o reiterate violazioni dei collaboratori obbligano l'iscritto alla cessazione immediata del rapporto, con comunicazione obbligatoria all'OAM.
Indice dei contenuti

Art. 128-novies TUB: dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria

L'articolo 128-novies del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 e successivamente modificato fino al D.Lgs. 212/2025 (in vigore dal 10 gennaio 2026), disciplina il regime di responsabilità e controllo che agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi devono esercitare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nel contatto con il pubblico.

Il principio di responsabilità organizzativa

La norma si fonda su un principio di responsabilità organizzativa: non è sufficiente che l'iscritto all'OAM sia in regola con i propri requisiti personali, ma deve attivamente assicurarsi che anche chi opera in suo nome, dipendenti e collaboratori, rispetti l'intero quadro normativo applicabile. Questo include le disposizioni del Titolo VI TUB sulla trasparenza bancaria, le norme di condotta nei confronti della clientela e le relative istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Il comma 1 impone agli iscritti di adottare adeguate procedure interne per verificare: il possesso dei requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti per gli agenti (art. 128-quinquies, lett. c) e per i mediatori (art. 128-septies, lett. d ed e); l'aggiornamento professionale continuativo; il possesso di una casella PEC attiva. I collaboratori sono inoltre tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti vengono stabiliti dall'OAM, l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori previsto dall'art. 128-undecies TUB.

La responsabilità solidale

Il comma 4 stabilisce una forma di responsabilità solidale tra l'iscritto e i propri collaboratori per i danni cagionati nell'esercizio dell'attività, inclusi quelli derivanti da condotte penalmente rilevanti. Questa previsione rafforza la tutela del consumatore: la vittima di un comportamento illecito da parte di un collaboratore dell'agente può agire indistintamente nei confronti dell'uno o dell'altro, o di entrambi.

Tale solidarietà non ha carattere meramente sanzionatorio: riflette il fatto che l'agente o mediatore ha scelto di avvalersi di quel collaboratore, ne ha verificato (o avrebbe dovuto verificare) i requisiti, e ne ha organizzato l'attività. Il rischio dell'organizzazione ricade quindi sull'iscritto.

Il regime di segnalazione delle violazioni e il potere ispettivo dell'OAM

Il comma 1-bis rafforza il ruolo dell'OAM come supervisore diretto anche dei collaboratori. L'iscritto ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le violazioni commesse dai propri collaboratori; in caso di gravi o reiterate infrazioni (definite da atto attuativo dell'OAM), deve cessare immediatamente il rapporto e comunicarlo all'Organismo, che annota la cessazione in una sottosezione riservata dell'elenco, accessibile solo agli altri agenti e mediatori.

Questa sottosezione riservata svolge una funzione di sistema di allerta nel settore: gli operatori possono verificare se un potenziale collaboratore sia già stato allontanato da un altro iscritto per motivi non commerciali, riducendo il rischio di reclutare soggetti che abbiano già violato le regole del settore.

L'OAM dispone di ampi poteri di accertamento: può richiedere documenti e informazioni, effettuare ispezioni presso i collaboratori anche avvalendosi della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri previsti per l'accertamento IVA e delle imposte sui redditi, senza determinare oneri aggiuntivi.

Le regole specifiche per agenti persone fisiche e società di persone

Il comma 2 riserva una disciplina particolare agli agenti in attività finanziaria che operano come persone fisiche o in forma di società di persone: per il contatto con il pubblico, possono avvalersi solo di collaboratori iscritti nella sezione dell'elenco OAM prevista dall'art. 128-quater, comma 2. Questa previsione garantisce che anche i collaboratori di operatori di piccola dimensione soddisfino requisiti formali verificati dall'Organismo.

I mediatori creditizi e gli agenti di maggiori dimensioni (diversi da persone fisiche e società di persone) sono invece tenuti a trasmettere all'OAM l'elenco dei propri collaboratori (comma 3), senza che questi debbano essere individualmente iscritti nell'elenco. L'OAM mantiene così visibilità sull'intera rete operativa degli iscritti.

Aggiornamenti normativi recenti

La versione attualmente in vigore, modificata dal D.Lgs. 212/2025, riflette l'evoluzione del quadro regolatorio del credito al consumo e dei servizi finanziari al dettaglio in Italia. Il recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori e i successivi interventi hanno progressivamente rafforzato la catena di responsabilità, estendendo agli intermediari non bancari standard di presidio organizzativo inizialmente previsti solo per banche e intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Un collaboratore di un agente in attività finanziaria deve iscriversi all'OAM?

Dipende dalla tipologia dell'agente. Se l'agente è una persona fisica o una società di persone, i collaboratori usati per il contatto con il pubblico devono essere iscritti nell'elenco OAM (art. 128-quater, c. 2). Per gli agenti costituiti in altra forma e per i mediatori creditizi, è sufficiente la trasmissione all'OAM dell'elenco dei collaboratori, senza iscrizione individuale.

Cosa succede se un collaboratore viola ripetutamente le norme?

In caso di gravi o reiterate violazioni, l'agente o mediatore è obbligato a cessare immediatamente il rapporto con il collaboratore e a comunicarlo all'OAM, che lo annota in una sottosezione riservata dell'elenco. Il mancato rispetto di questo obbligo espone l'iscritto a procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 128-duodecies TUB.

L'agente in attività finanziaria risponde dei danni causati da un collaboratore?

Sì. Il comma 4 dell'art. 128-novies stabilisce la responsabilità solidale dell'agente (o mediatore) per i danni causati dai propri collaboratori nell'esercizio dell'attività, anche se derivanti da condotte penalmente rilevanti. Il danneggiato può agire nei confronti dell'iscritto indipendentemente dall'azione verso il collaboratore.

Chi stabilisce i contenuti della prova valutativa che i collaboratori devono superare?

I contenuti della prova valutativa obbligatoria per i collaboratori sono stabiliti dall'OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), l'ente previsto dall'art. 128-undecies TUB che sovrintende all'iscrizione e alla vigilanza degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'OAM può ispezionare direttamente i collaboratori degli agenti?

Sì. Ai sensi del comma 1-bis, l'OAM può richiedere documenti e informazioni ai collaboratori e condurre ispezioni presso di essi, anche avvalendosi della Guardia di Finanza. Questo potere ispettivo si aggiunge all'obbligo dell'iscritto di segnalare le violazioni rilevate.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.