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Testo dell'articoloVigente
Art. 67 ter T.U.B. – Poteri di intervento.
In vigore dal 09/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche: l’imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all’accettazione dei depositi, o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l’imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance;
l’imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l’alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un’altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l’esercizio delle funzioni indicate nell’articolo 61;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l’autorità competente per la vigilanza dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia. Si applica l’articolo 60-bis, comma 8.
1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d’Italia congiuntamente con l’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l’articolo 60-bis, commi 7-bis e 8.
2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. I poteri di intervento sulla capogruppo: sistema e fondamento normativo
L'art. 67-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo in vigore dal 9 gennaio 2026, risultante dalla sostituzione operata dall'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, CRD VI) disciplina i poteri di intervento che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti della capogruppo del gruppo bancario. Si tratta del catalogo più ampio di poteri autorità nei confronti della holding bancaria nel sistema del T.U.B.: mentre la vigilanza informativa (art. 66) e quella regolamentare (art. 67) operano attraverso obblighi di trasmissione e istruzioni generali, l'art. 67-ter attribuisce alla Banca d'Italia strumenti di intervento diretto e individuale sulla governance, sull'operatività e sulla struttura del gruppo bancario.
La norma recepisce gli artt. 104 e seguenti della CRD IV/VI, che disciplinano le misure di vigilanza specifiche che le autorità competenti devono avere il potere di adottare in aggiunta ai requisiti minimi. In Italia, la disciplina attuativa è contenuta nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 (requisiti patrimoniali supplementari Pillar 2, SREP), nel Titolo IV (processo di valutazione della sostenibilità del piano di risanamento e misure di intervento precoce) e nelle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia in materia di governo societario.
2. I poteri di convocazione e di indirizzo degli organi (comma 1, lettere a-c)
Le lettere a), b) e c) del comma 1 costituiscono un sistema di poteri escalatori in materia di convocazione e indirizzo degli organi sociali della capogruppo:
3. Le misure specifiche di vigilanza, lett. d): il catalogo della CRD VI
La lettera d) contiene il catalogo delle misure specifiche di vigilanza (o "misure di Pillar 2") che la Banca d'Italia può impartire alla capogruppo, come esercizio del proprio potere di vigilanza regolamentare di secondo pilastro. Il catalogo è stato significativamente ampliato dal d.lgs. 208/2025 rispetto alla versione precedente della norma, in recepimento delle novità introdotte dalla CRD VI. Le principali misure sono:
4. Rimozione degli esponenti aziendali (comma 1, lett. e)
La lettera e) attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo (amministratori, direttori generali, componenti del consiglio di sorveglianza) quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo. Si tratta di un potere ablatorio di natura amministrativa, distinto dalla pronuncia di decadenza ex art. 26 TUB (che colpisce soggetti privi ab initio dei requisiti): la rimozione presuppone che il soggetto sia diventato incompatibile con la sana e prudente gestione in corso di mandato, a causa di comportamenti, omissioni o di situazioni di incompatibilità sopravvenuta.
Il secondo periodo della lett. e) introduce un'importante regola di precedenza: la rimozione non è disposta se ricorrono gli estremi per la pronuncia della decadenza ex art. 26 TUB, salvo che sussista urgenza di provvedere. Questo principio di sussidiarietà della rimozione rispetto alla decadenza garantisce la coerenza sistematica tra i due istituti: la decadenza è la misura propria per il venir meno dei requisiti di onorabilità o professionalità; la rimozione è la misura propria per i casi di pregiudizio alla gestione sana e prudente in assenza di cause di decadenza formalizzabili in tempi brevi.
5. Provvedimenti co-decisi per SPF/SPFM estere UE (commi 1-bis e 1-ter)
I commi 1-bis e 1-ter disciplinano i meccanismi di co-decisione per i provvedimenti ex lett. d) nei confronti di SPF e SPFM con sede in altri Stati UE che siano incluse in un gruppo bancario italiano. Il comma 1-bis riguarda le SPF/SPFM indicate nell'art. 60, c. 2, lett. b) TUB (quelle con sede in altro Stato UE che controllano una capogruppo banca italiana): in questi casi, i provvedimenti devono essere adottati congiuntamente tra la Banca d'Italia (in qualità di autorità di vigilanza consolidata del gruppo italiano) e l'autorità competente dello Stato UE in cui ha sede la SPF/SPFM. Il comma 1-ter riguarda le SPF/SPFM della lett. c) dell'art. 60 c. 2 (quelle incluse in un gruppo soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato UE): il provvedimento è adottato congiuntamente tra la Banca d'Italia e l'autorità straniera competente per la vigilanza consolidata. Entrambi i commi rinviano ai meccanismi di mediazione vincolante ex art. 60-bis, cc. 7-bis e 8 TUB per il caso di mancato accordo tra le autorità.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Quali sono i principali poteri di intervento della Banca d'Italia sulla capogruppo ex art. 67-ter TUB?
L'art. 67-ter TUB attribuisce alla Banca d'Italia: (a) il potere di convocare amministratori, sindaci e personale della capogruppo; (b) di ordinare la convocazione degli organi collegiali con ordine del giorno fissato e proposta di delibera; (c) di procedere direttamente alla convocazione in caso di inadempimento; (d) di impartire misure specifiche di Pillar 2 (requisiti patrimoniali aggiuntivi, restrizioni operative, limiti remunerativi, misure ESG, prove di stress sulle cripto-attività, misure speciali per SPF/SPFM); (e) di disporre la rimozione degli esponenti aziendali pregiudizievoli per la sana e prudente gestione.
La Banca d'Italia può imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi a una capogruppo bancaria oltre i minimi CRR?
Sì. L'art. 67-ter, c. 1, lett. d) TUB consente alla Banca d'Italia di imporre alla capogruppo l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi rispetto ai minimi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come esito del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) previsto dagli artt. 97 ss. della CRD. I requisiti aggiuntivi (Pillar 2 Requirement, P2R) sono coperti in via principale con CET1, salvo diversa indicazione della Banca d'Italia.
Cosa si intende per 'misure speciali per SPF e SPFM capogruppo' ex art. 67-ter, lett. d)?
Sono misure di ristrutturazione del gruppo applicabili soltanto alle holding finanziarie (SPF e SPFM) capogruppo, non alle capogruppo banche: includono la sospensione dei diritti di voto nelle banche controllate, il trasferimento ai soci delle partecipazioni nelle banche controllate, l'alienazione di partecipazioni in società bancarie e finanziarie, e la designazione temporanea di un'altra entità del gruppo (SPF, SPFM o banca) per l'esercizio delle funzioni di capogruppo ex art. 61 TUB. Servono a ristrutturare la catena di controllo quando la holding non garantisce una gestione sana e prudente.
Quando la Banca d'Italia può disporre la rimozione degli esponenti aziendali della capogruppo?
Ai sensi dell'art. 67-ter, c. 1, lett. e) TUB, la rimozione è disposta quando la permanenza in carica dell'esponente sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo. La rimozione non è il rimedio per il venir meno dei requisiti soggettivi (che è la decadenza ex art. 26 TUB), ma per situazioni in cui il comportamento o le omissioni dell'esponente pregiudichino la gestione del gruppo in corso di mandato. La decadenza ha la precedenza sulla rimozione, salvo urgenza.
Come avviene la co-decisione con autorità UE sui provvedimenti ex lett. d) verso holding estere?
Per le SPF/SPFM con sede in altro Stato UE appartenenti a un gruppo bancario italiano (art. 60, c. 2, lett. b) TUB), i provvedimenti della lett. d) sono adottati congiuntamente tra la Banca d'Italia e l'autorità competente dello Stato UE di insediamento. In caso di mancato accordo entro i termini, si applica il meccanismo di mediazione vincolante previsto dall'art. 60-bis, cc. 7-bis e 8 TUB, che può richiedere la pronuncia dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.