- La capogruppo italiana fino al 31 marzo 2022 può chiedere autorizzazione all'uso di modello interno di gruppo parziale
- Regolamento IVASS dispone misure transitorie coerenti con artt. 344-quinquies/sexies/novies/decies a livello di gruppo
- Se il gruppo rispetta il requisito di solvibilità corretta ma non l'SCR di gruppo, l'IVASS concede rientro entro 31 dicembre 2017
- Si applica l'art. 344-septies anche all'impresa italiana al vertice del gruppo
Testo dell'articoloVigente
Art. 344-octies D.Lgs. 209/2005 — (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.
2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-novies in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche.
3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilità di gruppo, nel caso in cui l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilità di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo), l'IVASS impone alla società controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima società controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies.
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Commento
L'articolo 344-octies estende ai gruppi assicurativi le misure transitorie introdotte per le singole imprese, riconoscendo che la vigilanza prudenziale di gruppo (Titolo XV) richiede tempi di adeguamento ulteriori rispetto a quella individuale. La norma è strettamente coordinata con il pacchetto degli articoli 344-quinquies, 344-sexies, 344-novies, 344-decies e 344-septies.
Modello interno di gruppo parziale (comma 1)
L'ultima società controllante italiana ex art. 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022 poteva chiedere all'IVASS l'autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo applicabile solo a una parte del gruppo, se l'impresa cui si applica il modello: (a) ha sede in Italia; (b) presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo. La norma consente di valorizzare modelli interni costruiti per realtà operative specifiche senza imporre l'estensione integrale al perimetro consolidato.
Coordinamento regolamentare (comma 2)
Il regolamento IVASS attuativo dell'art. 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie applicabili a livello di gruppo in coerenza con le misure individuali su fondi propri, SCR, tassi privi di rischio e riserve tecniche. Il principio di coerenza evita che la stessa misura transitoria abbia effetti diversi a livello individuale e di gruppo, creando incentivi distorsivi.
Rientro dalla violazione del SCR di gruppo (comma 3)
In deroga all'art. 227, se la capogruppo soddisfa il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo Solvency I al 31 dicembre 2015 ma non l'SCR di gruppo Solvency II, l'IVASS impone l'adozione di misure entro il 31 dicembre 2017. Si applicano le regole procedurali del 344-septies, commi 2 e 3 (relazione trimestrale, possibilità di revoca).
Estensione all'impresa apicale italiana (comma 4)
Quando l'impresa italiana al vertice del gruppo non è "ultima società controllante" ex art. 210, comma 2 (cioè il gruppo ha capogruppo estera), l'IVASS può comunque adottare le misure dell'art. 344-septies nei suoi confronti. Si tutela così la sub-consolidata italiana anche in gruppi transfrontalieri.
Esaurimento
Il termine per i modelli interni di gruppo parziali è scaduto il 31 marzo 2022. Le misure transitorie sui calcoli di gruppo coordinate con gli articoli individuali seguono le scadenze degli articoli stessi (2025 per fondi propri, 2032 per tassi e riserve). La norma resta operativa nelle sue componenti coordinate.
Funzione coordinatrice dell'IVASS
L'IVASS gestisce circa 40 gruppi assicurativi italiani, alcuni di rilevanza europea (Generali, Unipol, Cattolica/Generali). La vigilanza di gruppo richiede coordinamento con autorita straniere via Collegi delle autorita di vigilanza istituiti ex art. 206-bis. La transizione coordinata e' stata gestita senza interruzioni operative.
Rilievo strutturale
La modellizzazione interna di gruppo e' fra i temi piu complessi del framework Solvency II. Le autorizzazioni rilasciate in via transitoria sotto l'art. 344-octies hanno consentito ai gruppi italiani di sviluppare gradualmente le capacita modellistiche senza penalizzazioni patrimoniali immediate.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Modello interno parziale per controllata danni
Caso 2: Caso 2 — Sub-consolidata italiana di gruppo estero
Domande frequenti
Cos'è un modello interno di gruppo parziale?
È un modello che si applica solo a parte del gruppo assicurativo, tipicamente quando una controllata ha profilo di rischio sensibilmente diverso dal resto. L'art. 344-octies ne consentiva l'autorizzazione fino al 31 marzo 2022.
Come funziona il rientro dalla violazione SCR di gruppo?
Se al 1° gennaio 2016 il gruppo rispettava la solvibilità corretta ma non l'SCR Solvency II, l'IVASS concedeva tempo fino al 31 dicembre 2017 per adeguarsi, con monitoraggio trimestrale.
Cosa succede se la capogruppo è estera?
L'IVASS può adottare le misure dell'art. 344-septies nei confronti dell'impresa italiana al vertice del sub-perimetro nazionale, anche se non è 'ultima società controllante' ex art. 210.
Vedi anche