Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 344-bis D.Lgs. 209/2005 – (Regime di applicazione immediata)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter; e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies; i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies; l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies; m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.

2. 2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può: a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies; c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.

3. 3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può: a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a); c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies; d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis; e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;

4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.

5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

))

In sintesi

  • Dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide su autorizzazioni e modelli interni in vista dell'entrata a regime di Solvency II al 1° gennaio 2016
  • Anticipazione operativa per fondi propri accessori, modelli interni, parametri specifici, società veicolo, vigilanza di gruppo
  • Dal 1° luglio 2015 facoltà di applicare disposizioni gruppo e collegi delle autorità di vigilanza
  • Norma ponte fra il regime previgente e il framework Solvency II
Indice dei contenuti

L'articolo 344-bis introduce un regime di applicazione immediata che ha consentito all'IVASS, già a partire dal 1° aprile 2015 e poi dal 1° luglio 2015, di esercitare i poteri autorizzativi e decisionali del nuovo framework Solvency II prima della sua entrata in vigore al 1° gennaio 2016. La norma traduce nel diritto italiano l'art. 308-bis della direttiva 2009/138/CE, frutto della modifica Omnibus II (direttiva 2014/51/UE).

Ratio della prefigurazione operativa

L'attivazione anticipata serviva a consentire alle imprese di pianificare il passaggio al nuovo regime con strumenti gestionali già autorizzati: senza un periodo di esame preventivo, il 1° gennaio 2016 si sarebbe verificato un ingorgo istruttorio incompatibile con la complessità tecnica di modelli interni e calcoli prudenziali. La norma evita anche disallineamenti competitivi con le imprese di altri Stati membri che applicavano la stessa transizione.

Materie di anticipazione (comma 1)

Dal 1° aprile 2015 l'IVASS poteva decidere su: fondi propri accessori (art. 44-quinquies); classificazione degli elementi dei fondi propri in livelli (art. 44-octies); parametri specifici dell'impresa (art. 45-sexies); modelli interni completo o parziale (artt. 46-bis e 46-ter); società veicolo (art. 57-bis); fondi propri accessori delle partecipazioni assicurative intermedie; modello interno di gruppo; sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata; aggiustamento di congruità e per la volatilità; misure transitorie sui tassi privi di rischio e sulle riserve tecniche.

Vigilanza sul gruppo (commi 2 e 3)

Dal 1° aprile 2015 l'IVASS poteva esercitare i poteri previsti per la vigilanza sul gruppo (Titolo XV), qualificarsi autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell'art. 207-sexies e istituire il Collegio delle Autorità di vigilanza dell'art. 206-bis. Dal 1° luglio 2015 si aggiungevano i poteri di deduzione delle partecipazioni, scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, verifica dei regimi di vigilanza equivalente e gestione centralizzata dei rischi.

Rapporto con il regime ordinario

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 344-bis sono divenute pienamente efficaci dal 1° gennaio 2016. La norma è oggi quasi esaurita ma resta rilevante per ricostruire la legittimità degli atti autorizzativi del 2015 e per leggere le decisioni IVASS storiche su modelli interni e parametri specifici. Le imprese che hanno beneficiato dell'anticipazione hanno ottenuto un vantaggio operativo significativo nei primi anni di Solvency II.

Rilievo per le procedure pendenti

Le autorizzazioni anticipate hanno avuto effetti durevoli. I modelli interni rilasciati nel 2015 con apposita istruttoria sono soggetti a verifica continua: la loro permanenza richiede che le imprese mantengano governance, processi di validazione interna e capacita statistica adeguati. EIOPA pubblica orientamenti vincolanti sul use test e sui requisiti dimostrativi.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia con modello interno

Caso 2: Gruppo assicurativo transfrontaliero

Domande frequenti

Perché l'IVASS ha avuto poteri Solvency II prima del 1° gennaio 2016?

Per evitare un ingorgo istruttorio. L'art. 344-bis ha anticipato le autorizzazioni più complesse (modelli interni, parametri specifici) e consentito l'entrata a regime senza vuoti operativi.

Quali materie erano coperte dall'anticipazione?

Fondi propri accessori, classificazione in livelli, parametri specifici, modelli interni, società veicolo, sottomodulo rischio azionario duration-based, aggiustamenti di congruità e volatilità, misure transitorie su tassi e riserve.

Le autorizzazioni del 2015 sono ancora valide?

Sì. Sono divenute pienamente efficaci dal 1° gennaio 2016 e restano in vigore salvo revoca per sopravvenute carenze dei requisiti sostanziali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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