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Art. 274-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 — Articolo 274-quaterdecies
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).
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