- Le operazioni in mercati regolamentati italiani su strumenti finanziari restano regolate dalla legge italiana anche in LCA estera.
- La regola copre compensazione, novazione, riacquisto e cessioni con patto di riacquisto (pronti contro termine).
- E ammessa l'azione di nullita, annullamento o inopponibilita dei pagamenti o transazioni pregiudizievoli ex lex italiana.
- La norma si raccorda con il TUF e con la disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 271 D.Lgs. 209/2005 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Commento
Tutela dei mercati regolamentati italiani
L'art. 271 cod. ass. salvaguarda l'integrita dei mercati regolamentati italiani di strumenti finanziari quando un'impresa di assicurazione con sede in altro Stato membro vi opera ed e successivamente sottoposta a procedura di risanamento o di liquidazione. La regola applica la lex mercatus, ossia la legge del luogo del mercato, in deroga alla lex concursus dello Stato di apertura. La ratio e la stabilita sistemica: le operazioni effettuate sul mercato regolamentato devono restare governate da una legge unica, indipendentemente dalla nazionalita degli operatori, per preservare il netting e le procedure di compensazione e liquidazione.
Ambito oggettivo
La norma elenca le operazioni coperte: compensazione e novazione (essenziali al funzionamento delle controparti centrali, ex regolamento UE 648/2012 EMIR), riacquisto e cessioni con patto di riacquisto (operazioni di pronti contro termine, repo) e ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati autorizzati in Italia in conformita al TUF (d.lgs. 58/1998). Sono inclusi i mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (oggi Euronext Milan) e altri sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e organizzati di negoziazione (OTF).
Rinvio al TUF
Il richiamo al TUF integra la disciplina dell'art. 271 con il complesso normativo italiano sui mercati: dalla definizione di mercato regolamentato (art. 1 comma 1 lett. w-ter TUF), alle regole di compensazione e garanzia (artt. 70 ss. TUF), ai sistemi di garanzia degli operatori (Compensazione e Liquidazione Garantita CC&G, oggi Euronext Clearing). La regola assicura uniforme applicazione delle regole di settore alle operazioni della compagnia in LCA, garantendo certezza dell'esecuzione e tutela della controparte di mercato.
Salvezza delle azioni revocatorie
Anche per il mercato regolamentato e ammessa l'esperibilita delle azioni di nullita, annullamento o inopponibilita dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori. La salvezza opera tuttavia secondo la legge italiana, non la lex concursus estera. La regola apre alla revocatoria fallimentare italiana ex art. 166 CCII (ex art. 67 l. fall.) per atti compiuti dalla compagnia sul mercato regolamentato italiano nei periodi sospetti. Il bilanciamento e fra tutela della massa estera e protezione del mercato italiano.
Effetti pratici sul settlement
L'efficacia pratica dell'art. 271 si misura sul finality del settlement, principio cardine del funzionamento dei mercati regolamentati. L'apertura di procedure concorsuali verso operatori del mercato non puo determinare unwinding delle operazioni gia regolate, pena un rischio sistemico inaccettabile. La direttiva UE 98/26/CE sulla irrevocabilita degli ordini nei sistemi di pagamento e regolamento titoli (recepita in Italia con d.lgs. 210/2001) integra il sistema, garantendo la stabilita del netting multilaterale operato dalle controparti centrali. L'art. 271 cod. ass. e tassello di un sistema piu ampio di protezione dell'integrita dei mercati finanziari, dove la specialita della disciplina assicurativa si raccorda con i principi generali del diritto del mercato finanziario europeo.
Domande frequenti
Quali operazioni sono regolate dalla legge italiana se l'impresa e in LCA estera?
Tutte le operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani su strumenti finanziari: compensazione, novazione, riacquisto, pronti contro termine e ogni operazione conforme al TUF.
Perche si deroga alla lex concursus?
Per preservare la stabilita del mercato regolamentato e il funzionamento dei sistemi di netting e compensazione, che richiedono una legge unica indipendentemente dalla nazionalita degli operatori.
Si possono revocare le transazioni del mercato regolamentato?
Si, ma secondo la legge italiana (art. 166 CCII), non secondo la lex concursus estera. La revocatoria opera per atti compiuti nei periodi sospetti ex art. 67 l. fall.
Vedi anche