- I commissari, con il comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo direttive IVASS.
- Eseguito il concordato, va deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione assicurativa.
- In assenza di modifica si procede alla cancellazione della societa e al deposito dei libri sociali secondo il codice civile.
- Si applicano gli artt. 250 e 251 CCII sulla chiusura della procedura concorsuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 263 D.Lgs. 209/2005 — Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
Commento
La fase esecutiva del concordato
L'art. 263 cod. ass. chiude la disciplina del concordato disciplinandone l'esecuzione e la chiusura della procedura. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione: vigilano sul pagamento delle percentuali concordatarie, sul rispetto dei tempi e sull'attivazione delle garanzie in caso di inadempimento. Le modalita seguono direttive generali IVASS, di norma fissate con regolamento, o istruzioni specifiche dell'autorita per il singolo caso.
Sorte dell'impresa post-concordato
Eseguito il concordato, l'impresa non puo riprendere l'attivita assicurativa, poiche la revoca dell'autorizzazione e conseguenza della LCA ex art. 245 cod. ass. Il comma 2 impone quindi una scelta: convocare l'assemblea per modificare l'oggetto sociale (eliminando l'attivita assicurativa) o procedere alla cancellazione e al deposito dei libri sociali secondo il codice civile (artt. 2495 c.c.). La prima opzione consente la sopravvivenza del soggetto giuridico in attivita diverse; la seconda chiude definitivamente la vicenda societaria.
Modifica dell'oggetto sociale
La modifica dell'oggetto sociale richiede deliberazione assembleare straordinaria nelle forme degli artt. 2364 e 2365 c.c. La compagnia trasformata puo dedicarsi ad attivita non assicurative (esempio: servizi finanziari non vigilati, immobiliare, consulenza). E ipotesi rara nella prassi, perche la struttura organizzativa di una compagnia in LCA difficilmente sopravvive a una riconversione integrale. Piu frequente la cancellazione, che chiude definitivamente la vicenda.
Disciplina concorsuale e archivi
Il comma 3 richiama gli artt. 250 e 251 d.lgs. 14/2019 (CCII), che disciplinano la chiusura della LCA nelle procedure concorsuali generali (rendiconto finale, cessazione delle funzioni degli organi, deposito dei libri presso il tribunale e la camera di commercio). Il raccordo assicura uniformita formale con le altre procedure liquidative. La conservazione dei libri sociali per i termini di legge (dieci anni ex art. 2220 c.c.) consente eventuali verifiche fiscali, contributive o civili residue.
Vigilanza sull'esecuzione e responsabilita
La sovrintendenza dei commissari sull'esecuzione del concordato e funzione attiva: verifica il puntuale pagamento delle percentuali, l'efficacia delle garanzie offerte, l'attivazione delle fideiussioni in caso di inadempimento. Le direttive IVASS possono dettagliare modalita di reporting periodico verso l'autorita, soglie di allerta e procedure di rimedio in caso di scostamenti. L'inadempimento dell'assuntore o del proponente comporta la possibilita di azione individuale dei creditori sulla garanzia offerta. La responsabilita dei commissari nella fase esecutiva del concordato segue le regole generali ex art. 234 cod. ass. e art. 250 CCII, con possibili profili di responsabilita per omessa vigilanza in caso di danno cagionato ai creditori. Sul piano dei rimedi, il creditore insoddisfatto puo agire individualmente sulla garanzia offerta, mentre l'IVASS conserva poteri di intervento prudenziale per casi di gravita sistemica, anche con sostituzione degli organi della procedura nei casi piu gravi previsti dal codice.
Domande frequenti
Chi vigila sull'esecuzione del concordato?
I commissari liquidatori con l'assistenza del comitato di sorveglianza, secondo direttive generali o istruzioni specifiche di IVASS.
L'impresa puo riprendere l'attivita assicurativa dopo il concordato?
No. La revoca dell'autorizzazione ex art. 245 cod. ass. e definitiva. L'impresa puo modificare l'oggetto sociale per attivita non assicurative o essere cancellata dal registro.
Quali norme si applicano alla chiusura?
Gli artt. 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), oltre alle disposizioni civilistiche su cancellazione e libri sociali (artt. 2495 e 2220 c.c.).
Vedi anche