Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 231 D.Lgs. 209/2005 – Amministrazione straordinaria

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. 1. Il Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento può essere richiesto all' IVASS dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.

4. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell' IVASS sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.

5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l' IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi.

In sintesi

  • Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta IVASS, scioglie gli organi dell'impresa di assicurazione in presenza di gravi irregolarità o perdite patrimoniali.
  • Il provvedimento sospende assemblee e organi diversi dai commissari straordinari, salvo eccezioni di cui all'art. 234, c. 7.
  • Decreto e proposta IVASS sono comunicati ai commissari e pubblicati nel Bollettino IVASS.
  • L'amministrazione straordinaria dura fino al ripristino della gestione ordinaria o alla conversione in liquidazione coatta amministrativa ex art. 245.
Indice dei contenuti

Funzione della misura

L'amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione è una procedura conservativa di tipo amministrativo che mira al risanamento dell'impresa attraverso la sostituzione degli organi sociali con commissari di nomina ministeriale. Diversamente dalla liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 245, lo scopo non è dissolvere l'ente ma rimuovere le irregolarità e riportare la gestione in equilibrio, nell'interesse degli assicurati e dei beneficiari di prestazioni assicurative.

Presupposti tassativi

Le condizioni richieste dal comma 1 sono alternative: gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni di norme di legge, regolamentari o statutarie, oppure previsione di gravi perdite patrimoniali. La gravità è valutata caso per caso da IVASS, che istruisce la proposta motivata diretta al MISE. Tipici esempi sono il superamento dei limiti di concentrazione del rischio, deficit del Solvency Capital Requirement secondo le regole Solvency II, conflitti d'interessi sistematici degli amministratori, scritture contabili inattendibili.

Iniziativa interna

Il secondo periodo del comma 1 consente anche agli organi amministrativi o all'assemblea straordinaria dell'impresa di richiedere lo scioglimento, presentando istanza motivata a IVASS. È una valvola di sicurezza che riconosce alla governance societaria la possibilità di chiedere essa stessa l'intervento conservativo prima che la crisi precipiti, evitando l'aggravarsi delle responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c.

Effetti immediati sugli organi

Il decreto produce la sospensione automatica delle assemblee e di tutti gli organi diversi dai commissari, salvo le eccezioni di cui all'art. 234, comma 7, che mantiene l'assemblea per specifiche operazioni straordinarie autorizzate. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino IVASS e iscritto nel registro delle imprese, producendo opponibilità ai terzi dalla data di iscrizione. La cornice procedurale richiama, in quanto compatibile, la disciplina della liquidazione coatta del Testo unico bancario art. 70 ss., con i necessari adattamenti per il settore assicurativo.

Cornice europea

La misura attua sul piano nazionale i meccanismi di risanamento previsti dalla direttiva 2009/138/CE Solvency II artt. 268 ss., poi recepiti dal regolamento IVASS n. 46/2018. Sul piano sistematico la procedura si colloca tra le misure di intervento tempestivo e quelle liquidatorie definitive, in continuità con il principio di tutela rafforzata dell'assicurato che ispira l'intero Titolo XVI del Codice.

Coordinamento con il sistema BRRD assicurativo

La direttiva (UE) 2025/1 sull'IRRD, in fase di recepimento, introduce un quadro armonizzato europeo di risanamento e risoluzione delle imprese assicurative analogo al regime bancario. Quando il recepimento sarà completato, l'amministrazione straordinaria dell'art. 231 dovrà coordinarsi con i nuovi strumenti di pre-resolution planning e con le competenze rafforzate IVASS in materia di intervento tempestivo, secondo il modello già sperimentato per le banche con la BRRD.

Casi pratici

Caso 1: Crisi reversibile in compagnia ramo danni

Caso 2: Irregolarità contabili scoperte da IVASS

Domande frequenti

Chi propone l'amministrazione straordinaria?

La proposta spetta a IVASS, che la trasmette al Ministero dello sviluppo economico per l'emanazione del decreto. Anche gli organi sociali o l'assemblea straordinaria possono presentare istanza motivata a IVASS.

Quali sono i presupposti per disporla?

Gravi irregolarità o violazioni di legge nell'amministrazione, oppure previsione di gravi perdite patrimoniali. I presupposti sono alternativi e devono risultare da accertamenti IVASS.

Che differenza c'è con la liquidazione coatta amministrativa?

L'amministrazione straordinaria è una procedura di risanamento volta a riportare l'impresa in equilibrio. La liquidazione coatta dell'art. 245 ha invece finalità dissolutiva e revoca l'autorizzazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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