- L'ultima controllante italiana trasmette a IVASS le informazioni necessarie al controllo prudenziale di gruppo.
- Si applica l'art. 190, commi 1-bis e 1-ter, sui requisiti qualitativi e quantitativi delle informazioni.
- IVASS può ridurre la frequenza infra-annuale se tutte le imprese del gruppo beneficiano dell'analoga limitazione.
- può esonerare dall'informativa analitica se tutte le imprese del gruppo beneficiano dell'analoga esenzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216-octies D.Lgs. 209/2005 — (Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.
2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.
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Commento
L'informativa di vigilanza come spina dorsale del SREP di gruppo
L'art. 216-octies cod. ass. disciplina il flusso informativo di vigilanza che alimenta il processo di controllo prudenziale (SREP) di gruppo previsto dall'art. 216-decies. Il rinvio all'art. 190, commi 1-bis e 1-ter, e' decisivo: estende al consolidato i requisiti qualitativi (proporzionalita, completezza, comparabilita, pertinenza, affidabilita, comprensibilita) gia applicabili alla singola impresa. L'informazione di vigilanza di gruppo non può essere mera sommatoria dei dati individuali, ma deve riflettere la struttura del consolidato e gli effetti di gruppo.
Il contenuto del reporting di gruppo
Il regolamento IVASS 22/2016 e i template QRT del regolamento UE 2015/2450 dettagliano il contenuto. Si tratta di Quantitative Reporting Templates di gruppo (S.32 sulle imprese del gruppo, S.33 sui requisiti individuali, S.34 su altri enti finanziari regolati, S.35 sulle riserve tecniche consolidate, S.36 sulle operazioni infragruppo, S.37 sulla concentrazione di rischi). La cadenza ordinaria e' annuale per i template completi, trimestrale per un sottoinsieme ridotto. La trasmissione avviene via SFTP secondo i tracciati EIOPA.
La proporzionalita: riduzione di frequenza
Il comma 2 introduce un meccanismo di alleggerimento: IVASS può limitare la frequenza dei reporting infra-annuali a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo beneficiano dell'analoga limitazione individuale ex art. 47-quater, comma 3. La condizione di unanimita e' rigorosa: basta una sola controllata non rientrante nei criteri di proporzionalita per rendere applicabile la frequenza piena. La logica e' chiara: se il consolidato include entita con profilo di rischio significativo, il reporting di gruppo deve restare al livello pieno.
L'esonero dall'informativa analitica
Il comma 2 prevede anche un secondo livello di alleggerimento: IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni analitiche a livello di gruppo se tutte le imprese beneficiano dell'analoga esenzione individuale ex art. 47-quater, comma 7. E' opzione riservata ai gruppi di minori dimensioni e complessita, e va valutata tenendo conto della natura, portata e complessita dei rischi inerenti all'attivita del gruppo. Le decisioni di esonero sono assunte dal college of supervisors quando il gruppo opera in piu Stati membri, in coerenza con la direttiva 2009/138/CE.
Profili applicativi e architettura del reporting
Il reporting di vigilanza di gruppo si articola in template QRT annuali (S.32-S.37 sui dati di gruppo, oltre ai template individuali consolidati) e in template trimestrali ridotti. Il regolamento di esecuzione UE 2015/2450 fissa il formato XBRL e i tracciati di trasmissione. La cadenza ordinaria e' 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio per gli annual, 5 settimane dalla chiusura del trimestre per i quarterly. Le decisioni di proporzionalita e di esonero ex art. 47-quater, declinate a livello di gruppo dall'art. 216-octies, vanno applicate uniformemente a tutte le imprese del consolidato, pena la perdita del beneficio. Il SREP di gruppo verifica la qualita dei dati trasmessi e l'adeguatezza dei processi di reporting interni.
Casi pratici
Caso 1: Riduzione di frequenza per gruppo di minori dimensioni
Caso 2: Negato esonero per presenza di controllata significativa
Domande frequenti
Quali informazioni vanno trasmesse a IVASS sul gruppo?
I dati quantitativi e qualitativi necessari al controllo prudenziale di gruppo, secondo i template QRT del regolamento UE 2015/2450 e i requisiti dell'art. 190, commi 1-bis e 1-ter.
Si puo' ridurre la frequenza del reporting di gruppo?
Si, se tutte le imprese del gruppo beneficiano dell'analoga limitazione individuale ex art. 47-quater, comma 3. La condizione di unanimita e' rigorosa.
Quando puo' essere concesso l'esonero dall'informativa analitica?
Solo se tutte le imprese del gruppo beneficiano dell'analoga esenzione individuale ex art. 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura e complessita del gruppo.
Vedi anche