- L'adempimento dell'obbligo RCA e' provato dal certificato rilasciato dall'impresa.
- L'impresa risponde verso terzi per il periodo indicato nel certificato.
- Il contrassegno cartaceo e' stato dematerializzato dal 2015.
- La verifica della copertura avviene in tempo reale tramite banche dati IVASS.
- IVASS disciplina con regolamento le modalita' di rilascio e i duplicati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 127 D.Lgs. 209/2005 — Certificato di assicurazione e contrassegno
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall' articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. (30)
4. L' IVASS , con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Commento
Funzione del certificato
Il certificato di assicurazione e' il documento che prova l'adempimento dell'obbligo RCA. Indica: dati del veicolo (targa), dati del contraente, periodo di copertura, importo del premio pagato. Il rilascio del certificato e' obbligo dell'impresa o della delegataria in caso di coassicurazione. Il documento ha valenza probatoria nei rapporti con autorita' di controllo e con terzi danneggiati.
Estensione temporale della responsabilita'
Il comma 2 stabilisce che l'impresa risponde verso i terzi per il periodo indicato nel certificato. La regola e' rafforzata rispetto a quella codicistica: anche se il premio successivo non e' pagato (art. 1901 c.c. comma 2), per il periodo già coperto la responsabilita' opera. Il mancato pagamento del premio non e' opponibile al danneggiato (art. 144 comma 2), salvo il regresso dell'impresa verso il proprio assicurato.
Dematerializzazione del contrassegno
Il comma 3, formalmente vigente, dispone la consegna del contrassegno e l'esposizione sul veicolo. Dal 2015 (DM 110/2013) il contrassegno cartaceo e' stato eliminato; la verifica della copertura avviene per via telematica attraverso la banca dati IVASS sinistri e attestazione. La norma resta nel testo come riferimento storico, ma la sua applicazione e' stata superata dalla dematerializzazione.
Verifica telematica della copertura
Le forze di polizia accedono in tempo reale, tramite lettori targa o terminali mobili, alla banca dati che indica per ogni targa la copertura assicurativa attiva. Il controllo e' rapido, accurato, esteso a tutto il territorio nazionale. La modifica e' stata associata a una significativa riduzione della circolazione di veicoli non assicurati.
Duplicati e perdita del certificato
Il comma 4 attribuisce all'IVASS il potere regolamentare su modalita' di rilascio, caratteristiche del certificato, documenti equipollenti, emissione di duplicati. Il regolamento IVASS 10/2006 e successivi disciplinano le procedure: il duplicato e' richiesto in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, con segnalazione alle autorita' competenti.
Profili penali e amministrativi
La falsificazione del certificato integra il reato di falsita' in scrittura privata (art. 485 c.p.) o, se ricorrono gli elementi, di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). La circolazione con certificato falso o scaduto integra l'illecito ex art. 193 c.d.s. (multa da 866 a 3.464 euro e sequestro del veicolo).
Effetti pratici della dematerializzazione
La dematerializzazione ha effetti positivi multipli. Per le imprese: minori costi di stampa e spedizione, riduzione del rischio falsificazione. Per i contraenti: niente più fastidio del contrassegno sbiadito, dimenticato, scaduto. Per le forze di polizia: controlli più rapidi ed efficaci. La banca dati e' fonte unica di verita': se la copertura non risulta in banca dati, il veicolo e' formalmente non assicurato anche se il contraente esibisce documenti cartacei. La tempistica di aggiornamento e' praticamente immediata, ma piccole latenze (poche ore) possono verificarsi al pagamento del premio.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — controllo Polizia con dematerializzazione
Caso 2: Caso Caia — smarrimento certificato
Domande frequenti
Il contrassegno cartaceo va ancora esposto?
No. Dal 2015 la verifica e' telematica. Il contrassegno cartaceo non e' piu' obbligatorio. Le imprese rilasciano comunque un attestato cartaceo per uso del contraente, ma non c'e' obbligo di esposizione.
Cosa succede se la polizza scade durante un sinistro?
Conta il momento del sinistro: se la polizza era operativa, l'impresa risponde. La scadenza successiva non incide. Se la polizza era gia' scaduta, opera il Fondo di garanzia per veicolo non assicurato.
Posso circolare il giorno successivo al pagamento del premio?
Si', se il pagamento e' avvenuto e il certificato e' stato emesso. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo diverso accordo contrattuale. La banca dati e' aggiornata in tempo reale.
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